Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25078 del 16/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33350-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
G.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 574/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata l’01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente in relazione a diverse cartelle di pagamento, emesse per varie imposte e per annualità diverse, comprese fra il 2005 e il 2009;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello incidentale della parte contribuente: in particolare, per quanto qui rileva in questa sede, accoglieva il motivo di appello afferente alle cartelle di pagamento nn. 1 e 8 in merito alla nullità della notifica delle stesse effettuata dalla società di posta privata TNT Post Italia e quindi in quanto effettuata tramite posta privata e non nelle forme previste dalla legge, con conseguente inesistenza della notifica;
l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, in quanto sarebbe ormai eliminato il monopolio del servizio postale universale a favore di Poste italiane s.p.a..
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie la notifica a mezzo di posta privata riguarda atti (le cartelle di pagamento) che hanno natura di atto amministrativo, e non già giudiziario e non si riferiscono a violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata. Infatti, secondo questa Corte (Cass., SU, n. 8416 del 2019 e Cass. n. 13363 del 2020) la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada (ipotesi entrambe assenti nel caso di specie, come da verifica nel fascicolo di merito, consentita in virtù del fatto che la doglianza del ricorrente riguarda la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica delle cartelle di pagamento oggetto della lite di cui trattasi).
Peraltro le suddette cartelle di pagamento sono state regolarmente impugnate dalla parte contribuente e quindi tale impugnazione avrebbe comunque sanato per raggiungimento dello scopo dell’atto l’ipotetico vizio (non di inesistenza ma) di nullità della notificazione delle stesse a mezzo posta privata (cfr. in questo senso Cass. SU n. 299 del 2020; Cass. n. 13363 del 2020; Cass. n. 17198 del 2017: analogamente Cass. n. 6417 del 2019, secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c..
Pertanto, il motivo è fondato e dunque il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021