Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25078 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9138-2016 proposto da:

C.L., da considerarsi per legge domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIAN PIO PAPA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.A., D.F.R., LAIF SRL, D.F.L., SARI

SPA, (OMISSIS), BANCA PER IL LEASING ITALEASE SPA,

L.I., P.E., AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4717/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30/11/2015, depositata il 07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 1.9.16 e regolarmente notificata (a mezzo p.e.c. in data 15.9.16) ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4717 del 7.12.15, del seguente letterale tenore:

“1.- Luigi Chiodi ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza sull’opposizione agli atti esecutivi avverso il suo intervento, quale creditore, in una procedura esecutiva immobiliare (iscr. al n. 143/87 r.g.e.) pendente dinanzi al tribunale di Benevento in danno di D.F.L. e B.V., nella quale erano parti anche altri soggetti, la ritualità del cui coinvolgimento anche dinanzi a questa Corte è ancora in via di accertamento. Nessuno dei soli intimati svolge attività difensiva in questa sede.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

3.- Il ricorrente articola un unitario motivo di “violazione e/o erronea applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a)”, lamentando che erroneamente la corte d’appello, investita del gravame avverso la sentenza che aveva definito l’opposizione ad atti esecutivi, non aveva trasmesso gli atti alla corte di cassazione in quanto competente sul mezzo di impugnazione.

4.- Il ricorso, che cita oltretutto una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che non risulta mai pubblicata (nei termini indicati: non constando essere stata depositata in data 24 novembre 1999 alcuna sentenza delle Sezioni Unite, oltretutto priva delle indicazioni del numero), è in patente contrasto con l’elaborazione di dottrina e giurisprudenza in tema di impugnazioni e, in particolare, in tema di inammissibilità radicale ed insanabile in caso di incompetenza funzionale per grado sull’impugnazione del giudice davanti al quale questa è stata erroneamente proposta (con qualche eccezione soltanto per il caso di normative sopravvenute, relative ad eventi sostanzialmente unici nella storia del diritto processuale, come la soppressione di un ufficio processuale come il pretore nel 1999: riferendosi appunto Cass. Sez. Un. 22 novembre 1999, n. 812, ai giudizi di rinvio dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).

5.- Non si vede alternativa, quindi, alla proposta di dichiarare inammissibile il ricorso, ferma la valutazione del Collegio sull’integrità del contraddittorio in questo giudizio di legittimità o delle prove sull’instaurazione del medesimo nei confronti di almeno alcuni dei contraddittori necessari”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Nè soccorre il recente grand arret di Cass. Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121, che ammette la translatio iudicii (sia orizzontale, ma pure verticale) in caso di erronea individuazione del giudice competente per l’impugnazione, così innovando in modo sensibile all’interpretazione dell’istituto.

5.- Ad una tale conclusione, sulla base di una molto articolata argomentazione, le Sezioni Unite di questa Corte giungono esclusivamente in relazione ad un’impugnazione pur sempre proposta in modo corretto ed ammissibile e, quindi, nell’ambito di un mezzo di impugnazione idoneamente individuato, solo quest’ultimo potendo comportare l’effetto, poi desunto dal sistema, di radicare una competenza funzionale sui generis sulla medesima e, quindi, l’ulteriore conseguenza della trasmissione degli atti e dell’intero giudizio al giudice realmente munito di quella.

6.- Ne deriva l’ulteriore conseguenza che ad analoga conclusione non può allora pervenirsi, mantenendosi fermi i principi generali che hanno finora retto l’esegesi degli istituti del processo e quindi la valutazione di radicale inammissibilità dell’impugnazione, quando ad essere erroneo non sia “solo” l’individuazione del destinatario dell’impugnazione stessa, ma lo stesso mezzo con cui gravare la sentenza, come appunto è avvenuto nella specie, in cui, violando per di più – in maniera patente e lampante – approdi ermeneutici conseguiti ab immemorabili e disposizioni testuali di cristallina evidenza, è stato proposto appello avverso sentenza di primo grado a definizione di opposizione ad atti esecutivi.

7.- La conclusione è che, errata l’individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, trattandosi di sentenza di primo grado a definizione di un’opposizione agli atti esecutivi, l’appello in luogo del ricorso per cassazione), non è validamente adito il giudice competente sull’impugnazione stessa e non insorge, neppure alla stregua degli innovativi principi affermati dalla recente pronuncia di Cass. Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121, alcun obbligo del giudice così adito, nè alcun diritto del maldestro impugnante, di trasmettere la causa al giudice competente sul corretto mezzo di impugnazione con gli effetti conservativi propri della c.d. translatio iudicii, risultando sic et simpliciter inammissibile il mezzo di impugnazione erroneamente proposto.

8.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva le controparti.

9.- Non può, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, per essere stato ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (per tutte, v. Cass. 2 settembre 2014, n. 18523): e tanto per la delibera 2.2.16 n. 675/2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, prodotta in atti.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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