Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25077 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.23/10/2017),  n. 25077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27117-2015 proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in

persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3383/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 18/06/2015 la Corte d’appello di Milano ha accolto l’impugnazione proposta da E.M.A., cittadino straniero, avverso l’ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva respinto il ricorso, dal medesimo proposto, avverso il diniego del visto d’ingresso in Italia emesso dal Consolato Generale d’Italia d’Alessandria d’Egitto nei confronti del fratello minore, anch’egli cittadino straniero.

La Corte territoriale, per quel che ancora interessa, ha ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, sollevata dal Ministero dell’Interno in ragione del fatto che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione e ciò non era avvenuto nei termini. Il Collegio ha rilevato che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1 prevede in linea generale, senza eccezioni per la materia de qua, il mutamento del rito qualora la controversia venga proposta in forma diversa da quella prevista nel predetto decreto, e stabilisce altresì che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le nonne del rito seguito prima del mutamento. Il reclamo di E.M. è stato proposto, anzichè con citazione, con ricorso depositato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, pertanto nel termine di cui all’art. 702 quater c.p.c.. Alla parte appellata è stato riconosciuto un termine congruo per le proprie difese sia prima della prima udienza di trattazione, sia dopo la conversione del rito.

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell’interno, sulla base di due motivi.

Non svolge difese l’intimato.

Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 702quater in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20 nonchè dell’art. 156 c.p.c.. La pronuncia impugnata si pone in contrasto con il recente orientamento di legittimità che sancisce che l’appello, ex art. 702 quater c.p.c., contro l’ordinanza del Tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari (di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. a) va proposto con atto di citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. Il reclamo, invero, è stato notificato in data 10/09/2013, quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dal deposito dell’ordinanza, comunicata a mezzo p.e.c. all’appellante in data 05/06/2013: avrebbe dovuto essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

In subordine, con il secondo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, lett. c e art. 4, comma 2, in quanto, nell’ambito del procedimento a formazione complessa che si conclude con il rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare, spetta all’Autorità consolare la verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi in capo al destinatario del visto d’ingresso.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Dispone il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6, che “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 20”. A sua volta, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, comma 1, stabilisce che “T controversie previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente art.”.

Come correttamente rilevato dall’Amministrazione ricorrente, la pronuncia impugnata si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in base a cui, in materia di immigrazione, l’appello, ex art. 702 quater c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari nonchè avverso gli altri provvedimenti amministrativi in materia di diritto all’unità familiare, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 14502 del 26/06/2014 e Cass. n. 26326 del 15/12/2014, nonchè, relativamente a un’altra materia, Cass. n. 18022 del 11/09/2015). Nel senso, infatti, della proposizione dell’appello mediante citazione, con quel che ne consegue, è la regola generale come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte e di recente ribadita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2907 del 2014; regola non derogata dalla disciplina dell’appello sulla decisione di primo grado assunta con il rito sommario contenuta nell’art. 702 quater c.p.c..

Pertanto, il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra richiamato e provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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