Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25077 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26775/2015 proposto da:

O.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MELORIA 27, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SABA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO PRETTI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 61/2015 del TRIBUNALE di LANUSEI del

21/04/2015, depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DI STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 1.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 15.9.16), relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei n. 61 del 22.4.15, del seguente letterale tenore:

“1.- O.G.C. ricorre, affidandosi ad un indifferenziato motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata, in accoglimento dell’appello di Equitalia Centro spa, rigettata – per difetto di legittimazione attiva – l’opposizione (indicata come di terzo e prospettando come debitrice esecutata originaria tale M.R., di cui non è traccia nello sviluppo almeno del processo di secondo grado e nel giudizio di legittimità) al fermo amministrativo posto sull’autocarro tg. (OMISSIS), già targato (OMISSIS), da lui dispiegata (per motivi che non è dato perspicuamente conoscere dallo svolgimento del processo riportato in ricorso) quale acquirente del veicolo in tempo successivo all’apposizione del vincolo. Non resiste in questa sede l’intimata.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

3.- In primo luogo, il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, nonostante sia stato notificato in data 13.11.15 e sia diretto contro una sentenza pronunziata in data 22.4.15: invero, la causa è stata sì qualificata come opposizione ad atti esecutivi e, in quanto tale, andrebbe esente dalla sospensione dei termini nel periodo feriale (oltretutto, nel 2015, di soli trentuno giorni) con conseguente violazione del termine breve semestrale per proporre ricorso; ma essa, alla stregua del chiaro dictum di Cass. Sez. Un., ord. 22 luglio 2015, n. 15354, va inquadrata ormai come ordinaria azione di accertamento negativo: e, in quanto tale, non esente da detta sospensione.

4.- La stessa qualificazione di ordinaria azione di accertamento negativo toglie rilevanza alla questione dell’integrità del contraddittorio nei confronti dell’originaria titolare del veicolo, la quale, ove fosse rimasta ferma la qualificazione di opposizione esecutiva, sarebbe stata qualificabile come debitrice esecutata originaria e, quindi, con ogni probabilità litisconsorte necessaria invece almeno in questa sede pretermessa: quella debitrice originaria non ha alcun interesse diretto ed immediato a prendere parte all’azione ordinaria di accertamento negativo della legittimità del fermo e, quindi, non deve necessariamente (ove a tanto non si induca, come nella specie è successo, l’acquirente, ad es. per esserne garantito in caso di eventuale soccombenza in dipendenza del contratto di vendita con quella intercorso) prendere parte a quest’ultima.

5.- Ciò posto, l’indifferenziato motivo di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia” è però inammissibile, in quanto:

– da un lato, non possiede i necessari requisiti di specificità e completezza (tra le molte, v. Cass. 6 marzo 2014, n. 5277; in precedenza, negli esatti termini, anche Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi, tra cui Cass. 5244/06, Cass. 15604/07, Cass. 6184/09; Cass. 20 settembre 2013, n. 21611; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421), visto che le norme di diritto che si assumono violate non vi sono indicate, nè nella rubrica, nè nello sviluppo del motivo stesso; e neppure potendo sopperirvi una lettura congiunta di esso con l’esposizione del sviluppo processuale pregresso, non solo perchè questa non può mai essere richiesta a questa Corte, ma soprattutto perchè neppure si riesce, per la concreta struttura del motivo, ad individuare dal primo le basi normative alle critiche svolte alla sentenza di secondo grado, del resto ancora non resa all’atto dell’esposizione di quelle tesi;

– dall’altro lato, fa riferimento a vizi motivazionali previsti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ormai non più applicabile in dipendenza della riforma di quella disposizione avutasi con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui del medesimo art. 54 cit., comma 3, essendo la gravata sentenza stata pubblicata in data successiva al giorno 11 settembre 2012).

6.- Resta precluso, quindi, l’esame del merito della doglianza, che si appunta avverso la tesi dell’insussistenza della legittimazione del successore a titolo particolare – in all’apposizione del vincolo – nel diritto sottoposto a fermo amministrativo provvedimento: contestazione che, come 15354 del 2015), in difetto di concreti virtù di atto successivo di proprietà del veicolo a contestare questo detto (Cass. Sez. Un. n. atti esecutivi successivi, integra un’ordinaria azione di accertamento negativo.

7.- Del ricorso non può che proporsi al Collegio la declaratoria di inammissibilità, sia pure senza che sia necessario provvedere sulle spese, per non essersi qui costituita l’intimata, ma ferma la necessità di applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in caso di reiezione integrale in rito o nel merito di quest’ultima)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle spese, per non avere in questa sede svolto attività difensiva l’intimata.

5.- Deve, peraltro, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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