Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25076 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22768/2015 proposto da:

B.M., M.S., B.F., BA.MA.,

B.R., B.S. e P.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELLO GIOIOSO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LODOVICO FABRIS, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

VENETO SVILUPPO SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO MANDRINI,

PAOLO CORLETTO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1290/2014 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Raffaello Gioioso, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Barbara Corbi (delega avvocato Giovanni Galoppi),

difensore della controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 22.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Treviso n. 1290 del 29.5.14 (l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa dalla corte di appello di Venezia il 9.6.15, addotto come comunicato a mezzo p.e.c. il 25.6.15), del seguente letterale tenore:

“p. 1.- B.M., M.S., B.F., Ba.Ma., B.R., B.S., P.G. ricorrono – affidandosi a tre motivi – direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per la cassazione della sentenza del tribunale di Treviso indicata in epigrafe, l’appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza della corte di appello di Venezia ex art. 348-bis c.p.c.. In particolare, gli odierni ricorrenti avevano visto accolta la revocatoria dispiegata dalla Veneto Sviluppo spa nei loro confronti in merito ad atti di costituzione di fondi patrimoniali ed in relazione a crediti vantati da questa in dipendenza del diritto di recesso dalla società con le controparti, collegato ad un ingente investimento erogato da essa attrice a quelle. L’intimata resiste con controricorso.

p. 2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile.

p. 3. – I ricorrenti dispiegano tre motivi, ai quali replica partitamente la controparte:

– il primo (di “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 295 c.p.c.”), con cui si dolgono della mancata sospensione del giudizio sulla domanda di revocatoria in attesa della definizione dell’altro sul credito vantato – ma contestato – dalla Veneto Sviluppo;

– il secondo (di “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 34 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c.”), con cui contestano l’affermazione della non necessità di entrare nel merito della pretesa creditoria azionata, nonostante il chiesto accertamento incidentale sul punto;

– il terzo (di “violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2901 e 2697 c.c.”), con cui lamentano la ritenuta sussistenza dei presupposti dell’eventus damni sulla base dei soli atti di disposizione del patrimonio e senza tener conto delle ragioni contrapposte dai pretesi debitori, come pure dell’animus nocendi o della scientia damni.

p. 4. – Il ricorso, tuttavia, non contiene gli indispensabili completi riferimenti – se non pure proprio la compiuta trascrizione ai motivi ed alle argomentazioni dell’appello: eppure (per tutte, v. Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale), nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (in tale ultimo senso v. pure: Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass., ord. 18 marzo 2015, n. 5341; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876; Cass. 10 luglio 2015, n. 14496; Cass. 21 luglio 2015, nn. 15240 e 15241; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21322; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24926; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3532; Cass. 24 febbraio 2016, nn. 3560 e 3678; Cass., ord. 18 marzo 2016, n. 5365; Cass., ordd. 10 maggio 2016, nn. 9441 e 9443; Cass., ordd. 12 maggio 2016, nn. 9799 e 9800). In sostanza, la necessità di compiuta identificazione dell’ambito del giudicato interno derivante dai limiti dell’impugnativa mediante l’appello continua ad esigere, stando alla giurisprudenza su richiamata ed avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la puntuale indicazione dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza di secondo grado, quale contenuto essenziale del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

p. 5. – Del ricorso deve quindi proporsi al Collegio la declaratoria di inammissibilità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate e la controricorrente ha altresì depositato memoria.

3.- seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti, tra loro in solido per l’evidente identità della loro posizione processuale.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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