Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25076 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25076 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE PADOVA Maria Carmela (DPD MCR 53A69 11501X), elettivamente
domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo
studio dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GiovaMbattista Ferriolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro

pro

tempore;

Data pubblicazione: 07/11/2013

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 506 del
2012, depositato il 4 maggio 2012 e notificato il 4 ottobre
2012.

za del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato delegato;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Velardi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 aprile 2011 presso la Corte
d’appello di Perugia, De Padova Maria Carmela ha proposto, ai
sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione
del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel
mese di giugno 2005, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di giugno 2006 e definito, a seguito
di ricorso per cassazione notificato nel mese di settembre
2007, con sentenza depositata nel mese di marzo 2009.
L’adita Corte d’appello ha dichiarato, con decreto depositato il 4 maggio 2012 e notificato il 4 ottobre 2012, la domanda inammissibile, ritenendo non esperibile il rimedio di

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

cui alla legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di
giudizi presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed essendo
ex lege

n. 89 del 2001 compensabile dal giudice del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto De Padova Maria Carmela
ha proposto tempestivo ricorso sulla base di un unico motivo;
l’intimata Amministrazione ha depositato memoria ai fini della
partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.

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l’eventuale ritardo nella definizione dei procedimenti

Il ricorso è fondato.
Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disci-

sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela

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plinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti

all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di
una ragionevole durata.

procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, dalla documentazione prodotta
emerge che il ricorso è stato depositato presso la Corte
d’appello di Roma nel mese di giugno 2005; che l’unico grado
di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato nel
mese di giugno 2006; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di settembre 2007 ed
è terminato con sentenza depositata nel mese di marzo 2009. La
durata complessiva del procedimento di equa riparazione è sta-

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Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un

ta dunque di circa tre anni e nove mesi. Detratto il termine
ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di tredici
mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione
della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legi-

non ragionevole risulta essere stata di circa otto mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla
base di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi euro
500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Alla ricorrente compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio devono essere distratte in favore dei
difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e F.E. Abbate,
dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di De Padova Maria Carmela, della somma
di euro 500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,
in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00 per di-

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slativamente previsto per il ricorso per cassazione, la durata

ritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro
506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del

Ferriolo e F.E .Abbate, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16
luglio 2013.

giudizio in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G.

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