Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25075 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21995/2015 proposto da:

T.M., C.V., C.A.,

C.I., C.G., rispettivamente la prima consorte e gli

altri figli, nonchè eredi, del Sig. C.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ETTORI, PAIS 18, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA CERIOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI CAPONE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BRUSCIANO, COIMELS SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2996/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

25/06/2014, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 22.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. in data 17.8.16), relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2996 del 30.6.14, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – T.M., nonchè T.V., A., I. e G., tutti quali eredi di C.S., ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato l’appello avverso la sentenza del tribunale di Nola, resa in causa pendente tra quelli ed il Comune di Brusciano e tale Coimels srl (già Coimels di P.A.), relativa al risarcimento dei danni patiti dal loro dante causa per una caduta su di una buca su di una strada di quel Comune. Notificato ritualmente il ricorso alla sola Coimels, questa non svolge attività difensiva in questa sede.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – parendo dovervisi dichiarare inammissibile: ciò che rende superflua la rinnovazione della notifica al Comune di Brusciano, in applicazione del principio in tal senso elaborato fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, seguita, tra le innumerevoli altre, da Cass. 18 gennaio 2012, n. 690, o da Cass. 24 maggio 2013, n. 12995, o da Cass., ord. 1 giugno 2015, n. 11297, ovvero da Cass. 21 settembre 2015, n. 18478.

p. 3. – Per quel che qui rileva, infatti, la corte territoriale ricostruisce come “assorbente” la “efficienza causale della imprudente condotta” del C. nella verificazione del sinistro (v. sentenza impugnata, pag. 4, terz’ultimo capoverso): ciò che esclude la configurabilità di qualunque ipotesi di responsabilità, sia ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., occorrendo comunque almeno, per la sussistenza dell’uno o dell’altro, che sussista un nesso causale tra il danno e – nel primo caso – la condotta del danneggiante o – nel secondo – la cosa oggetto di custodia (nesso della cui prova è poi onerato il danneggiato: per tutte, in tema di responsabilità da cose in custodia, ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, v. Cass., ord. 11 marzo 2011, n. 5910, per tutte, sull’onere della prova gravante sul danneggiato che agisca per responsabilità extracontrattuale, v. Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 582).

p. 4. – I due motivi, che in modo incongruo richiamano congiuntamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed invocando un vizio di motivazione (neppure essendo ciò più ammesso dopo la novella della seconda di tali disposizioni, arrecata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; e che si applica, alla stregua del medesimo art. 54 cit., comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, la quale si identifica nel 12.8.12), oltre alla generica violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., il primo e del solo art. 2043 c.c., mirano con tutta evidenza a sollecitare a questa Corte una riconsiderazione della conclusione raggiunta in punto di fatto sull’esclusività del rapporto causale tra l’imprudenza della condotta del danneggiato e il danno da lui patito.

p. 5. – Ma, da un lato (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro lato, il controllo previsto dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

p. 6. – E, d’altro lato, anche dopo la recente novella legislativa resta fermo il principio, già del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286) dell’esclusione del potere di questa Corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

p. 7. – Del ricorso non può farsi a meno di proporre al Collegio il rigetto, perchè involgente la ricostruzione in fatto dell’esclusione del nesso causale suddetto rilevante ai sensi degli articoli del codice invocati”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto alcuna attività le parti intimate.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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