Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25074 del 16/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25074
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32015-2019 proposto da:
SWECO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 256/B, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FRANCO BURAN, CARLO CETOLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 181/2/019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Sweco S.r.l. in liquidazione, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 181/0672019, depositata il 18 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello della stessa contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia, che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord S.p.a. a seguito del ruolo straordinario, emesso dall’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno d’imposta 2010, con il quale si provvedeva al recupero degli importi dovuti a seguito di liquidazione del Mod. Unico 2011 per le società di capitali, come da comunicazione di irregolarità notificata in data 20 febbraio 2012.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. La ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità e chiedendo che siano compensate le spese di lite relative a quest’ultimo.
L’Agenzia controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese si compensano integralmente, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021