Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25074 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/11/2020), n.25074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15828-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore p.t.,

legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

ALIS IMMOBILIARE CTA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù

di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti ROBERTO

ESPOSITO ed ERNESTO MARIA RUFFINI, presso lo studio dei quali è

elett.te dom.ta in Roma, alla Via SICILIA, n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/34/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il

13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/1/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla ALIS IMMOBILIARE CTA S.P.A. un avviso di accertamento per omessa fatturazione di acconti su future prestazioni, con conseguente ripresa I.V.A. per l’anno di imposta 2005;

che la ALIS impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania la quale, con sentenza 644/2/10, accolse il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania la quale, con sentenza n. 459/34/12, depositata il 13.12.2012, dichiarò il gravame inammissibile, per essere calato il giudicato sulla statuizione contenuta nella decisione di prime cure (idonea, ex se, a giustificare l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla società contribuente) e relativa all’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12;

che avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la ALIS IMMOBILIARE CTA S.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,342,346 e 348 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e de D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto esser calato il giudicato interno sulla questione concernente l’avvenuta violazione, ad opera dell’Ufficio, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, (con conseguente idoneità di tale statuizione a determinare, da sola, l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato), sebbene essa odierna ricorrente non avesse prestato acquiescenza, in parte qua, alla decisione della C.T.P.;

che il motivo è infondato;

che rappresenta principio consolidato quello per cui, a norma dell’art. 329 c.p.c., comma 2, l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate che hanno respinto domande del tutto autonome le une dalle altre (Cass., Sez. L. 27.9.2004, n. 19346, Rv. 577380-01); in particolare, tale acquiescenza si verifica quando si desuma dall’atto, in modo inequivoco, la volontà dell’appellante di sottoporre solo in parte la decisione all’appello (elemento soggettivo) e le diverse parti siano del tutto autonome l’una dall’altra (elemento oggettivo) (Cass. Sez. 1, 7.1.2008, n. 33, Rv. 601561-01);

che a tali principi si è attenuta la C.T.R.: pacifica essendo la circostanza che il capo della sentenza della C.T.P relativo alla ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non fu oggetto di espresso gravame ad opera dell’Ufficio, osserva la Corte come tale questione (coinvolgente l’apprezzamento sull’esistenza di una verifica prolungata oltre il termine di legge, in mancanza di preventiva autorizzazione alla relativa proroga) è autonoma rispetto alla dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, nonchè artt. 20 e 21 (errata interpretazione sul significato concreto da attribuire all’espressione “caparra confirmatoria”), implicando la valutazione di profili di illegittimità diversi – nella sostanza tra loro. Sicchè: 1) i capi della sentenza di primo grado che riguardano l’una e l’altra risultano effettivamente sorretti da distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è idonea a reggere l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato; 2) l’impugnazione di tale decisione, limitatamente alla dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4 e artt. 20 e 21, non è idonea a produrre effetti espansivi (cfr. l’art. 336 c.p.c.) sulla questione concernente la violazione dell’art. 12, comma 5, cit. (e, tanto ovviamente – indipendentemente dalla correttezza o meno di tale statuizione);

che il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della ALIS IMMOBILIARE CTA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della ALIS IMMOBILIARE CTA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario al 15% su tale importo ed agli oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

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