Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25074 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 5946/2014 R.G. proposto da:

Agenzie delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Societe Generale Securities Services Spa, rappresentata e difesa

dagli Avv. Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe

Pizzonia, con domicilio eletto presso l’Avv. Giancarlo Zoppini in

Roma via della Scrofa, n. 57, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 106/26/13, depositata il 26 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2019

dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Societe Generale Securities ServicesSpa impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) il 14/12/2009 per il recupero dell’imposta di bollo prevista dal D.P.R. n. 642 del 1972, art. 16, comma 1, lett. a), della tariffa allegata, per il libro giornale analitico e relative sanzioni, sul presupposto che il documento informatico contenente i dati relativi a tutte le operazioni poste in essere cronologicamente e registrate quotidianamente costituisca un libro giornale analitico che integra il libro giornale riepilogativo e sia pertanto soggetto al pagamento dell’imposta di bollo.

La società ricorrente lamentava vizi procedurali e contrastava nel merito la pretesa fiscale, sostenendo che il registro in questione è una mera scrittura di supporto, non obbligatoria per legge, come tale non assoggettabile all’imposta di bollo. Invocava inoltre, con riferimento alle sanzioni irrogate, la scusabilità dell’errore.

La Commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso con sentenza n. 124/8 in data 27 settembre 2011.

La sentenza veniva però riformata dal giudice d’appello, che dichiarava non dovuta l’imposta di bollo richiesta.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la società contribuente e deposita controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente Agenzia delle Entrate, come rappresentata in giudizio, ha depositato in atti in data 4 giugno 2018 una dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata alla controparte, nel rispetto delle formalità previste dalli art. 390 c.p.c..

1.1. Quest’ultima, come ha documentato la ricorrente, con precedente nota del 9 febbraio 2018, diretta all’Avvocatura dello Stato, aveva già comunicato di accettare la compensazione delle spese di giudizio in caso di rinunzia al ricorso.

2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, come fra le parti stesse convenuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinunzia al ricorso. Compensa fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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