Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25074 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21952/2015 proposto da:

O.G.B., F.E.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio

dell’Avvocato CARLO PANDISCIA, rappresentati e difesi, attualmente,

dall’Avvocato PIERGIORGIO PROVENZANO, giusta procura in calce alla

comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, datata 3.9.16 e

seguita alla rinuncia al mandato del precedente difensore Avvocato

LUIGI RENNA;

– ricorrenti –

contro

SOGECAM SRL, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE VILLA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

25/06/2014, depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Piergiorgio Provenzano, difensore dei ricorrenti,

che si riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 22.6.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 541 del 10.2.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – O.G.B. ed F.E.L. ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza del tribunale di Fermo di accoglimento della domanda, avanzata nei loro confronti dalla SO.GE.CAM. srl, di condanna al rilascio di un’area ed al risarcimento del danno. L’intimata resiste con controricorso.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – parendo dovervisi rigettare.

p. 3. – Per quel che qui rileva, si fa questione delle conseguenze della violazione del termine previsto dall’art. 415 c.p.c., comma 5, cui siano seguiti la contumacia dei convenuti in una causa soggetta al rito del lavoro ed un loro appello limitato a fare valere tale violazione, senza articolare le difese o le istanze che sarebbero state loro impedite da tale violazione.

p. 4. – Ora, il motivo di ricorso – di “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto” ed “in particolare dell’art. 415 c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 354 c.p.c.” – ripropone la tesi della sufficienza della violazione del termine previsto dall’art. 415 c.p.c., comma 5, al fine di conseguire la rimessione al primo giudice, senza necessità di specificare quali attività si sarebbero svolte o invocate: ma si infrange contro la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

p. 5. – In base ad essa, invero:

– “nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d’appello che rilevi la nullità dell’introduzione del giudizio, determinata dall’inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall’art. 415 c.p.c., comma 5, non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi nè la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dall’art. 353 c.p.c. e art. 354 c.p.c., comma 1), ma deve trattenere la causa e, previa ammissione dell’appellante ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel merito” (Cass. Sez. Un., 21 marzo 2001, n. 122; Cass. 13 dicembre 2005, n. 27411; Cass. 26 luglio 2013, n. 18168);

– pertanto, la parte ha l’onere di indicare, con il ricorso in appello, le attività defensionali non svolte in primo grado a causa dell’inosservanza del termine a comparire, e di ribadire, in sede di ricorso per cassazione, quali attività difensive la riduzione del termine le ha precluso e quali ulteriori avrebbe potuto o voluto svolgere in appello (Cass. 24 agosto 2004, n. 16880; Cass. Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12644; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2682).

p. 6. – Il ricorso, che si sofferma acriticamente sulle tesi più remote e rimane indifferente – così da non offrire alcuno spunto di superamento – al più recente indirizzo, consolidato da ormai un quindicennio e richiamato dalla stessa qui gravata sentenza, si palesa quindi manifestamente infondato e di esso non può che proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- In primo luogo, è rituale la costituzione del nuovo difensore dei ricorrenti, avvenuta in forza di mandato con sottoscrizione da quegli autenticata apposto in calce all’atto di costituzione ed in forza del nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere iniziata in primo grado la controversia dopo il 4.7.09.

3.- Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti hanno depositato memoria ed il loro nuovo difensore è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

4.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

5.- In particolare, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima ormai dalla pronuncia a Sezioni Unite richiamata dalla qui gravata sentenza e nessuna nuova argomentazione a confutazione di quella svolgono i ricorrenti, se si eccettua il richiamo ad un preteso principio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo.

6.- Tale ultimo assunto è del tutto privo di fondamento: il giusto processo civile, nella giurisprudenza di quella Corte sovranazionale, non postula giammai un secondo grado di merito come indefettibile e, in ogni caso, sempre consente, per perseguire i superiori fini della certezza del diritto e della buona amministrazione della Giustizia, requisiti formali anche rigorosi nel dispiegamento delle impugnazioni (da ultimo, ove ampi riferimenti, v. Corte eur. dir. Uomo, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, ric. n. 32610/07).

7.- A questi ultimi, in perfetta armonia quindi con la corrente interpretazione della Convenzione data dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ben può essere ricondotta l’esigenza di richiedere all’appellante di non limitarsi ad invocare la violazione del termine di comparizione in primo grado, ma di addurre specificamente l’attività difensiva e di merito che avrebbe inteso svolgere e che gli è stata in concreto impedita, per non ridurre il processo ad un mero esercizio di stile o su vuote regole.

8.- A tale interpretazione corrisponde del resto il principio nazionale dell’inammissibilità di doglianze meramente formali sulla violazione delle regole processuali, dovendo sempre essere in modo specifico allegata e dimostrata la concreta lesione del diritto di difesa – e, quindi, nella specie, l’attività difensiva conculcata – patita a causa di quella violazione (tra molte: Cass. 22 febbraio 2016, n. 3432; Cass. 24 settembre 2015, n. 18394; Cass., 16 dicembre 2014, n. 26450; Cass. 13 maggio 2014, n. 10327; Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4020; Cass. 14 novembre 2012, n. 19992; Cass. 23 luglio 2012, n. 12804; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 13 luglio 2007, n. 15678).

9.- Pertanto, ai sensi degli arti. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti, tra loro in solido, in ragione della loro identica posizione processuale.

10.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della SO.GE.CAM. srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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