Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25074 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25074 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA

sul ricorso 19311-2011 proposto da:
VILLELLA LIDIA C.F. VLLLD145D50G734J, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avv. ZAMPINI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2778

AMIAT – AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
S.P.A.

P.I.

07309150014,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 07/11/2013

dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUASCO MARCO, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 259/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato LOTTI MASSIMO per delega VESCI
GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di TORINO, depositata il 03/05/2011 R.G.N. 1346/2010;

R. Gen. N. 19311/2011
Udienza 2/10/2013
Viliella Lidia cl Amiat S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Torino, confermava la decisione del
Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda proposta da Lidia Villella nei

diretta ad ottenere il pagamento in suo favore dell’indennità una tantum prevista
dall’art. 40 comma 12 del c.c.n.l. di settore del 31/10/1995 per le ipotesi di inidoneità
sopravvenuta in servizio. Ad avviso della Corte territoriale tale indennità andava
riconosciuta solo ed esclusivamente quando il lavoratore fosse stato licenziato a
causa delle sue condizioni fisiche e non, dunque, quando, come nel caso di specie,
non si fosse raggiunto un accordo sulla ricollocazione del lavoratore giudicato
inidoneo a determinate mansioni; rilevava che era risultato provato che la Villella,
giudicata inidonea alle mansioni di III livello che svolgeva, aveva rifiutato le nuove
mansioni di II livello che, previa sospensione della procedura di licenziamento, le
erano state offerte dall’Azienda nel corso di una riunione ed alla presenza delle
00.SS. (il tutto come da verbale debitamente firmato anche dalla lavoratrice).
Per la cassazione di tale sentenza Lidia Villella propone ricorso affidato a due
motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Resiste con controricorso l’Amiat.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, riproponendo questioni già sollevate dinanzi
alla Corte di appello, denuncia vizio di motivazione su fatto decisivo e controverso
(art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) per mancata ammissione della prova testimoniale
diretta ad accertare l’effettiva esistenza di posti disponibili nelle mansioni offerte,

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confronti della Azienda Multiservizi Igiene Ambientale di Torino (Amiat) S.p.A.

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Udienza 2/10/2013
Viliella Lidia c/ Amiat S.p.A.

avendo allegato che nella particolare realtà aziendale dell’Amiat gli inabili restano
inutilizzati anche nelle mansioni alle quali sarebbero idonei.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione

cod. proc. civ.) per avere la Corte di appello fornito una interpretazione che
contraddice la natura e la finalità delle disposizioni contrattuali esaminate.
3. Osserva la Corte che il primo motivo è funzionale a sostenere la legittimità del
rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta aziendale di riallocazione in mansioni
diverse. Tuttavia, le ragioni che possono avere indotto la ricorrente a non accettare la
proposta restano irrilevanti ove l’interpretazione della clausola contrattuale non sia
quella accolta dai giudici di merito. E’ dunque preliminare l’esame del secondo
motivo, il quale è fondato, restando assorbito l’esame del primo.
L’art. 40 del c.c.n.l. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana disciplina
l’inidoneità sopravvenuta in servizio, così disponendo: “1 – È diritto dell’Azienda di
far constatare in ogni momento l’idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le
mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito. 2 L’accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente, avvalendosi
delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un
giudizio circa l’idoneità alla mansione. 3 – Contro l’eventuale giudizio di inidoneità
sia l’Azienda che il lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente
normativa, rivolgendosi all’organo di vigilanza territorialmente competente (d.lgs. n.
626 del 1994, art. 17, comma 4) 6 – Gli organi di cui sopra potranno: a)
dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od
alle quali è stato successivamente adibito; b) dichiarare il lavoratore totalmente

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del c.c.n.l. Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana del 31/10/95 (art. 360, n. 3,

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Villella Lidia c/ Amiat S.p.A.

inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa; c) dichiarare il lavoratore inidoneo a
svolgere le mansioni per le quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente
adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa; d)
dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali

è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo
a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. 7 – Nei casi previsti dal precedente punto
6, lettere b) e c), l’Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro,
fermo restando quanto previsto dal successivo punto 8). 8 – È data facoltà al
lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lett. c), di formulare
all’Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni
diverse da quelle a cui era adibito prima dell’accertamento medico. In tal caso,
l’inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento. 9 – La richiesta di cui
sopra deve essere inoltrata all’Azienda entro cinque giorni dal ricevimento della
lettera con la quale l’Azienda stessa, a seguito dell’esito della visita, comunica al
lavoratore l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro. 10 – L’accertamento relativo
alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse
deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le
Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
c.c.n.l. ed il lavoratore interessato. Il – Nell’ipotesi in cui, a seguito
dell’accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10, risulti che il lavoratore
può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti od anche
inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato successivamente adibito,
deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente
dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale,

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I

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Viliella Lidia c/ Amiat S.p.A.

oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla
Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali
stipulanti il c.c.n.l.. Qualora non si raggiunga l’accordo, l’Azienda procederà al

applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per
inidoneità. 12 – Nell’ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto
in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni
attribuitegli. Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà
conservata ad personam la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita
al momento dell’assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione. Tale
differenza (ad personam) è parte della retribuzione globale”.
La norma pattizia disciplina, poi, l’esonero agevolato per inidoneità ed al
riguardo prevede: “a) Nei confronti dei lavoratoti riconosciuti, con le procedure di
cui ai commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui
erano stati successivamente adibiti, l’Azienda, esperita infruttuosamente la procedura
di riallocazione, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con il
riconoscimento di una somma una tantum definita nella sottoindicata tabella. b)
L’esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a), avverrà senza
corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del
licenziamento abbiano un’età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in
materia previdenziale per il collocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un
anno. c) L’una tantum sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di età inferiore
ai 55 anni compiuti anagraficamente, al momento del provvedimento del
licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al 55

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licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7, con eventuale

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Viliella Lidia t/ Amiat S.p.A.

compiuto anagraficamente. d) 1 posti lasciati vacanti dai lavoratoti esonerati con
liquidazione della suddetta somma una tantum, non verranno ricoperti per un periodo
corrispondente ai mesi di una tantum riconosciuti agli stessi lavoratori esonerati”.

cod. proc. civ., con sentenza del 18 giugno 2012, n. 9967, ha già esaminato la riferita
disciplina contrattuale, giungendo ad affermare che, in tema di estinzione del
rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l’art. 40 del c.c.n.l. per
le aziende municipalizzate di igiene urbana – per cui il lavoratore riconosciuto
inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una
somma una tantum in caso di infruttuoso esperimento della procedura di
riallocazione – deve essere interpretato nel senso che l’indennità compete in tutti i
casi nei quali non sia stato raggiunto l’accordo per lo svolgimento di mansioni
alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l’azienda non
abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l’abbia
rifiutata.
E’ stato difatti osservato che: “La somma una tantum prevista dalla lett. a) del
punto n. 12 spetta a tutti i lavoratori riconosciuti (con le procedure previste dai
commi precedenti) inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a cui erano
stati successivamente adibiti, alla sola condizione che sia stata infruttuosamente
esperita la procedura di riallocazione. Quindi, in tutti i casi in cui non sia stato
raggiunto un accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, senza che il
contratto distingua tra il caso in cui l’azienda non abbia offerto tale possibilità ed il
caso in cui l’abbia offerta ma il dipendente non l’abbia accettata”. “Tale
interpretazione non subisce modifiche a causa della lettura dell’inciso contenuto nel

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Questa Corte, decidendo su ricorso proposto dalla Amiat ai sensi dell’art. 420 bis

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Viliella Lidia c/ Amiat S.p.A.

punto 11 della medesima norma, per cui: “qualora non si raggiunga l’accordo,
l’azienda procederà al licenziamento del lavoratore…con eventuale applicazione delle
successive disposizioni in materia”. “Infatti, l’eventualità dell’applicazione delle
successive disposizioni, e quindi del diritto alla indennità, deriva dal fatto che le

disposizioni successive prevedono casi in cui l’indennità non deve essere corrisposta
(per i lavoratori che al momento del licenziamento abbiano un’età anagrafica pari a
quella stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento a
riposo per limiti di età diminuita di un anno) o deve essere corrisposta in misura
ridotta”. “Al contrario, come si è visto, nessuna distinzione viene introdotta in
relazione al diritto di percepirla quando la procedura di riallocazione sia stata
esperita infruttuosamente, perché la norma non distingue in ordine alle ragioni di tale
esito infruttuoso. L’interpretazione letterale e sistematica della normativa porta a tali
conclusioni …” (sent. cit., in motivazione).
Giova ricordare che, nel procedimento di accertamento pregiudiziale della
validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui
all’art. 420 bis cod. proc. civ., la pronuncia che la Corte è chiamata a rendere “ha una
portata che, seppur in misura limitata, è idonea a trascendere il caso di specie nel
senso che ha una qualche incidenza anche in altri giudizi che pongono la medesima
questione interpretativa della normativa collettiva di livello nazionale.
Questa proiezione esterna costituisce il chiaro segno dell’assegnazione di una
funzione nomofilattica a questa Corte anche nell’esercizio del sindacato di legittimità
sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale. Il giudice di
legittimità, chiamato a svolgere questo nuovo ruolo nell’interpretazione diretta della
contrattazione collettiva di livello nazionale, esercita un sindacato che

(

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Villella Lidia c/ Amiat S.p.A.

tendenzialmente è modellato ad immagine del sindacato sulle norme di legge (Cass.,
Sezioni Unite, sentenza n. 20075 del 23 settembre 2010).
Deve quindi essere ribadita e confermata la riferita interpretazione, indicata da

bis cod. proc. civ..
A ciò aggiungasi quanto segue, con specifico riferimento al caso in esame.
La sentenza impugnata ha ritenuto l’incongruità logica del riconoscimento
dell’incentivo all’esodo a lavoratore idoneo a svolgere mansioni diverse (ed
eventualmente anche equivalenti) che gli vengono offerte e che non accetta.
Il denunciato vizio logico non sussiste ove si consideri che, ai sensi del comma
11 dell’art. 40 c.c.n.l., l’offerta da parte dell’Azienda può riguardare anche mansioni
non equivalenti, ma inferiori, e così si spiega la necessità di acquisire il consenso del
lavoratore ad espletarle. Nel contesto di tale disciplina l’eventuale rifiuto opposto dal
lavoratore non può mai essere considerato pretestuoso, poiché è il consenso la
condizione indispensabile per la legittimità dell’assegnazione. E’ noto che è valido il
patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisce al
lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era
stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo l’interesse del
lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 cod. civ.;
tale patto è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore – il quale
deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà – sibbene anche
allorché l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso
del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in
mancanza dell’accordo (Cass. n. 2375 del 7 febbraio 2005).

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questa Corte nella pronuncia emessa in sede di accertamento pregiudiziale ex art. 420

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Viliella Lidia c/ Amiat S.p.A.

Le mansioni alternative che l’Azienda propone al lavoratore inidoneo alle
mansioni per le quali venne assunto o alle quali è stato successivamente adibito
costituiscono la rappresentazione della residua possibilità occupazionale, unica

integrare, attraverso l’acquisizione del consenso del lavoratore, le condizioni affinché
possa ritenersi legittima anche un’eventuale offerta di mansioni non equivalenti.
La corresponsione dell’una tantum non costituisce, dunque, un “premio” per un
rifiuto opposto dal prestatore alla proposta dell’azienda di mantenerlo in servizio, ma
una erogazione compensativa della perdita del posto di lavoro sia nell’ipotesi che
non siano reperite in azienda soluzioni alternative adeguate alla residua capacità
lavorativa del soggetto, sia in ogni altro caso in cui la soluzione offerta non venga
accettata dal lavoratore, posto che in tale caso è mancata l’integrazione della
fattispecie complessa che rende legittima la proposta aziendale (cfr. da ultimo Cass.
n. 19358 del 21 agosto 2013).
In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino
in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità.
Non è possibile, per questa Corte, decidere nel merito ex art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ., non essendo disponibili tutti gli atti a tal fine occorrenti e
considerato pure il difetto di autosufficienza del ricorso (art. 366 cod. proc. civ.), che
non ricostruisce l’intera sequenza processuale, sì che non è possibile affermare – con
sufficiente tranquillità – che non vi sono questioni ancora aperte e/o richiedenti
ulteriori accertamenti di fatto.
P.Q.M.

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alternativa al licenziamento, altrimenti inevitabile. La clausola contrattuale tende ad

R. Gen. N. 19311/2011
Udienza 2/10/2013
Viliella Lidia c/ Amiat S.p.A.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il ittobre 2013

Il consigliere este

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