Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25073 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 03/07/2017, dep.23/10/2017),  n. 25073

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14289-2015 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO MANGINO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2039/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 31/10/2014 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta da M.D., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria.

L’istante asseriva di essere originario della regione dell'(OMISSIS), posta sotto il controllo politico del Pakistan, e di essersi unito nel 2007 al movimento secessionista J.K.L.F. (Jammu Kashmir Liberation Fronti. A causa della sua militanza politica nel novembre 2010 la polizia pakistana lo imprigionò e torturò per giorni, rilasciandolo con l’intimazione di lasciare il movimento. Avendo contravvenuto all’ordine, venne arrestato una seconda volta nel dicembre 2011 e sottoposto nuovamente a torture. Riuscito a fuggire dal carcere grazie alla complicità di un militare, abbandonò il Paese e raggiunse l’Italia a marzo 2012.

Condividendo l’ordinanza del Tribunale, la Corte d’appello riteneva del tutto inverosimile il racconto del richiedente. L’iscrizione al partito indipendentista e l’esistenza di un procedimento penale e di un mandato di cattura a suo carico risultano provati documentalmente, ma ciò non dimostra l’esistenza di una persecuzione politica in atto nei suoi confronti. Si rientra, al contrario, nell’ipotesi di esclusione del diritto alla protezione internazionale e sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b e art. 16, comma 1, lett. b perchè il richiedente è accusato in Pakistan di gravissimi reati connessi con la detenzione di armi.

Avverso suddetta sentenza ricorre per cassazione M.D. sulla base di tre motivi.

Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b, perchè non vi è prova che il M. abbia effettivamente commesso dei reati, avendo le autorità pakistane formulato soltanto un’accusa a suo carico. Manca altresì qualsiasi motivazione in ordine alla gravità del reato, che invece è un parametro che deve essere tenuto in considerazione ai sensi della disposizione succitata;

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b e c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè la Corte d’appello è venuta meno al dovere di indagine istruttoria su di essa incombente ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: accertata l’esistenza di un procedimento penale e di un mandato di arresto a carico del ricorrente, la Corte d’appello non ha considerato le conseguenze cui egli andrebbe incontro in caso di rientro in Pakistan, ovvero il rischio effettivo di subire torture o altre trattamenti inumani o degradanti;

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 3 CEDU, che vieta la sottoposizione di torture e trattamenti inumani che si realizzino anche attraverso un provvedimento di allontanamento che comporti il rientro dell’interessato in un Paese ove c’è il rischio di subirli.

Il primo motivo è meritevole di accoglimento.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b e l’art. 16, comma 2, lett. b dispongono l’esclusione rispettivamente dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria “quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero (…) abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. (…) La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni”.

La sentenza è viziata sul punto da violazione di legge, in quanto applica la norma citata pur dando conto soltanto dell’esistenza di un mandato di cattura e della pendenza di un procedimento penale a carico del richiedente, il che evidentemente non corrisponde al dettato normativo, che al contrario richiede che sussistano “fondati motivi” per ritenere che lo straniero abbia effettivamente “commesso” dei reati. Manca altresì l’indicazione del reato di cui il M. sarebbe accusato (parlandosi genericamente di “reati connessi con la detenzione di armi”) e la valutazione della sua gravità condotta alla luce del parametro della pena edittale prevista dalla legge italiana per quel medesimo illecito.

Anche il secondo motivo appare meritevole di accoglimento, in quanto la Corte d’appello non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria ad essa imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 circa la situazione del Paese di provenienza. M. ha provato documentalmente la propria appartenenza a una minoranza politica (ovvero il movimento secessionista del Kashmir) e ha narrato di aver subito torture da parte delle autorità pakistane. Ciò avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad esaminare la posizione del richiedente anche alla luce di informazioni aggiornate sul contesto socio-politico del Pakistan, al fine di pervenire a un giudizio completo sulla coerenza e l’attendibilità del suo racconto.

E’ assorbito il terzo motivo di ricorso, in cui vengono denunciate le medesime violazioni di legge alla luce dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In conclusione, il primo e il secondo motivo devono essere accolti, con assorbimento del terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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