Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25073 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 337/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI DI S. E M. s.n.c. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 2265/07/2015, pronunciata il 5 marzo 2015 e depositata il 22

maggio 2015;

udita la relazione svolta nell’udienza del 28 marzo 2019 dal

Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento parziale dell’appello proposto dal contribuente (AUTOTRASPORTI DI S. E M. s.n.c.) avverso la sentenza n. 53/02/2014 emessa dalla CTP di Sondrio. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso avviso di accertamento del 24 ottobre 2013 (prot. (OMISSIS)) per maggiori accise ed IVA all’importazione (oltre sanzioni ed interessi).

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. L’A.D. accertò, in relazione al periodo marzo 2009-febbraio 2012, che la società contribuente riforniva di carburante, dal territorio extradoganale di (OMISSIS), i propri veicoli con quantità eccedente la franchigia che, invece, Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186, ex art. 107, (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali), era limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali (sulla base di un PVC di violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282 e ss., T.U.L.D. e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 a 70). I detti veicoli, su richiesta dell’acquirente, in sede di primo acquisto e di prima immatricolazione erano stati difatti muniti dal costruttore di serbatoi di portata maggiore rispetto a quella dei serbatoi che sarebbero stato altrimenti apposti (sempre compatibili con i detti veicoli e difatti omologati).

Sicchè, l’Amministrazione emise e notificò al contribuente avviso di accertamento del 24 ottobre 2013 (prot. (OMISSIS)), per maggiori accise ed IVA all’importazione (oltre sanzioni ed interessi), per l’accertata violazione del regime comunitario della franchigia doganale in materia di accise all’importazione oltre che in materia di IVA all’importazione.

3. Il contribuente impugno l’avviso in oggetto e la CTP rigettò il ricorso con sentenza parzialmente riformata in secondo grado (solo con riferimento all’applicazione ai soli interessi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, c.d. “statuto dei diritti del contribuente”).

4. La CTR, in particolare, quanto all’applicabilità della disciplina delle franchigie dai dazi all’importazione, di cui al titolo II del Reg. (CE) n. 1186 del 2009, ritenne non rientrante quello in oggetto nel novero dei “serbatoi normali” il cui carburante è ammesso in franchigia dai dazi all’importazione del detto Reg., ex art. 107, par. 1 e 2, lett. c., in quanto non montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato. Pur montato dal costruttore in sede di prima immatricolazione, il detto serbatoio, difatti, era stato apposto, su richiesta dell’acquirente, in luogo di quello (di minore portata) che sarebbe stato altrimenti apposto dal costruttore in quanto rientrante tra i serbatoi montati su tutti i veicoli dello stesso tipo di quello considerato.

La Commissione regionale, in definitiva, ritenne la disposizione in esame di stretta interpretazione, in quanto inerente franchigie doganali (nella specie all’importazione), conformemente alla sua formulazione, non potendo quindi essere interpretata in contrasto con il suo tenore letterale per il quale rientra nella nozione di “serbatoi normali” quello montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato.

In particolare il Giudice di secondo grado argomentò anche da Corte giust., 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, pronunciatasi in via pregiudiziale in merito all’antecedente del Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918, art. 112, sostanzialmente riprodotto, per quanto qui rileva, dal successivo Reg. n. 1186 del 2009, art. 107. La Commissione non ritenne altresì di poter giungere ad una diversa interpretazione in considerazione di Corte giust. 10 settembre 2014 C-152/13, Holger Forstmann Transporte, in quanto pronunciatasi, in via pregiudiziale, in merito alla diversa Dir. 2003/96/CE del consiglio, del 27 ottobre 2003, art. 24, ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Il Giudice d’Appello escluse altresì la sussistenza del “legittimo affidamento” di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10. Trattavasi difatti di controlli sui transiti effettuati, ai fini di risalire ai “serbatoi normali”, anche mediante richiesta alle case costruttrici dei veicoli delle schede tecniche, con menzione della capacità dei serbatoi originari, mancando sui documenti di circolazione i dati opportuni per risalirvi. Fu altresì argomentato dall’insussistenza di un comportamento attivo dell’Amministrazione, tale da far sorgere fondate aspettative sull’applicazione della franchigia, oltre che in ragione dell’interpretazione restrittiva già data da Corte giust. 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, in merito alla portata del riferimento ai “serbatoi normali” (ancorchè circa il previgente dal Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918, art. 112).

Per converso, la Commissione regionale ritenne meritevole di accoglimento il (solo) motivo di appello proposto dal contribuente avente ad oggetto l’applicazione del citato art. 10, con riguardo agli interessi, atteso che: “la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono regolarmente i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l’Agenzia delle Dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo” (così, letteralmente, la sentenza impugnata).

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed il contribuente intimato non si difende.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, per la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.

Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, si deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Nullità della sentenza”.

Nonostante la tecnica redazionale del motivo in esame (oltre che della sua rubrica), in sostanza, si prospetta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione inerente l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, con riferimento ai soli interessi, con la parte motivazionale inerente la non applicazione del detto articolo circa l’applicata sanzione.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, in quanto il detto articolo sarebbe stato applicato in assenza dei relativi presupposti.

2.1. Le doglianze sono inammissibili.

Quella di cui al numero 1, in particolare, non è in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, (applicabile nella specie) ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), anche con riferimento, peraltro, all’impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali (per l’applicabilità della modifica di cui innanzi anche all’impugnazione delle sentenza emesse dalle CTR si vedano, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01).

Il legislatore, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, tramite il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successive conformi tra le quali, tra le più recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 651020-01).

Quanto al vizio di omessa motivazione, la detta riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, è in particolare interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (ex plurimis: Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01 e successive conformi, tra le quali anche Cass. sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828-01, per la quale, quindi, non sono più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale ma solo quelle deducenti violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, e quindi causa di nullità della sentenza, e Cass. sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880-01, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Quanto innanzi evidenzia l’inammissibilità della doglianza in quanto prospettata in termini di mera contraddittorietà di taluni profili della motivazione (inerenti l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10), peraltro neanche in termini tali da rendere l’apparato motivazionale della sentenza impugnata al di sotto del “minimo costituzionale”.

La CTR ha peraltro argomentato in relazione all’invocata applicazione dell’art. 10, all’esito di valutazioni di merito alle quali invece il ricorrente vorrebbe inammissibilmente sostituire le proprie, in ciò sostanziandosi la doglianza (motivo 2).

3. In conclusione, il ricorso non è accolto; nulla sulle spese non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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