Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25073 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9528/2015 proposto da:

L.L.D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAVIA 112, presso lo studio dell’avvocato ANNALUCE LICHERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO URCIUOLO, giusta procura

alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA

BRINI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emessa e

depositata l’8/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Lorenzo Contucci (delega Avvocato Aldo Urciolo), per

la ricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. L.L.D.I., convenne in giudizio M.I., davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di Euro 64.800 corrispondente all’importo da lei versato quale pagamento rateale dell’azienda commerciale, detratto l’indennizzo a favore della convenuta, nonchè al risarcimento dei danni a vario titolo lamentati.

Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni per il mancato pagamento di canoni di locazione.

Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse quella riconvenzionale e condannò l’attrice al pagamento della somma di Euro 84.843,72, oltre interessi e rivalutazione, con il carico delle spese di giudizio.

2. Contro la sentenza del Tribunale è stato proposto appello da parte dell’attrice soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con ordinanza dell’8 ottobre 2014, emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., ne ha dichiarato l’inammissibilità, ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di essere accolto.

3. L.L.D.I. ricorre a questa Corte, con atto affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Firenze.

M.I. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Il particolare sistema di impugnazioni delineato dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., è costruito sull’esistenza di una sola pronuncia di merito pieno, mentre quella di appello è limitata alla sommaria delibazione dell’inammissibilità del gravame (v. l’ordinanza 15 maggio 2014, n. 10722, nonchè l’ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940), per cui il ricorso per cassazione si rivolge, per chiaro dettato legislativo, nei confronti della sentenza di primo grado.

Come questa Corte ha ribadito con l’ordinanza 22 settembre 2014, n. 19944, quando l’ordinanza di inammissibilità di cui all’art. 348-bis c.p.c., venga emanata entro l’ambito applicativo suo proprio, non vi è spazio per un’autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., in quanto l’ordinanza-filtro, se ha evidentemente carattere decisorio, difetta, tuttavia, del carattere della definitività, ossia della idoneità a determinare la formazione del giudicato sul diritto controverso.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914, dirimendo un contrasto di giurisprudenza esistente all’interno delle singole Sezioni, hanno enucleato un ventaglio di ipotesi nelle quali l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’appello può essere autonomamente impugnata con ricorso straordinario o ordinario per cassazione, ipotesi che non sussistono nel caso di specie. Caso nel quale, infatti, l’ordinanza di inammissibilità è stata emessa nell’ambito suo proprio, in quanto fondata sulla previsione della mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell’appello, com’è confermato dal fatto che i motivi di ricorso pongono in discussione la fondatezza di tale prognosi, senza lamentare violazioni di procedura e senza impugnare in alcun modo la sentenza di primo grado.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si osserva, preliminarmente, che la trascritta relazione va corretta nella parte in cui indica M.I. come non costituita in questa sede, mentre la stessa si era regolarmente costituita con controricorso ed ha anche depositato una memoria adesiva alla relazione medesima. Tanto premesso, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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