Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25072 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/11/2020), n.25072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6351-2013 proposto da:

L.S. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. BORROMEO CARLO, presso il

cui studio è elett.te dom.to in Roma, alla Via Nizza, n. 45;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore p.t.,

legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/21/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/1/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che L.S. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Roma, alcuni avvisi di accertamento per riprese I.V.A. relative agli anni di imposta dal 1997 al 2002;

che la C.T.P., previa loro riunione, rigettò i ricorsi con sentenza n. 265/37/2009, avverso la quale il contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio; quest’ultima, con sentenza n. 12/21/12 dell’11.1.2012, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che (a) l’acquisizione di dati presso istituti di credito ex art. 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il destinatario dell’accertamento eserciti attività di impresa e che (b) è onere del contribuente sottoposto all’accertamento dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili;

che avverso tale decisione il L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 53, 54 e 55, nonchè degli artt. 2697 e 2727 c.c. per avere la C.T.R. ritenuto legittimo l’accertamento induttivo mediante lo svolgimento di indagini bancarie, in assenza dei presupposti di legge previsti per lo svolgimento di queste ultime e, in specie, della prova che nelle annualità oggetto di ripresa il L. svolgesse attività di impresa, rilevante ai fini I.V.A.;

che il motivo è infondato, essendo consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che l’utilizzazione dei dati acquisiti

presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 28.2.2017, n. 5135, Rv. 643237-01);

che con il secondo motivo la difesa del L. lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52, nonchè l’omessa motivazione in relazione alla insussistenza di un’autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie in oggetto, questione oggetto di uno specifico motivo di appello;

che il motivo è inammissibile, per carenza di interesse. Ed infatti, rappresenta ius receptum il principio per cui l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 24.7.2018, n. 19564, Rv. 649853- 01),

sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., Sez. 6-5, 10.2.2017, n. 3628, Rv. 643207-02. Nel medesimo senso, più recentemente, Cass., Sez. 5, 18.4.2018, n. 9480, Rv. 647827-01): sennonchè, parte ricorrente ha del tutto omesso di allegare quale sarebbe il pregiudizio concreto derivante dalla mancanza dell’autorizzazione in questione nè, tantomeno, ha indicato (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) se e come la questione sia stata posta in tali termini innanzi alla C.T.P., prima, ed alla C.T.R. poi;

che con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè dell’omessa motivazione della gravata decisione, in relazione alla dedotta nullità degli avvisi di accertamento impugnati, siccome emessi sulla base di un p.v.c. relativo ad una frazione dell’anno di imposta 2003 e, dunque, carenti di motivazione in relazione ai presupposti fattuali sottesi alle riprese in questione, relative – al contrario – agli anni dal 1997 al 2002; che il motivo è inammissibile per difetto di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non avendo la difesa della parte ricorrente trascritto il contenuto (degli atti impugnati e) del p.v.c. predetto (cui i primi fanno riferimento), nella parte in cui lo stesso conterrebbe un accertamento relativo al solo anno 2003 e non anche agli anni di imposta oggetto di ripresa;

che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè l’omessa motivazione ad opera della C.T.R. in relazione alla dedotta mancanza, in allegato agli avvisi di accertamento notificati, della documentazione bancaria sottesa alle riprese per cuì è causa;

che il motivo – anche a voler prescindere dall’assorbente rilievo per cui le riprese fondano sulla movimentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati al contribuente e, dunque, per tale evidente ragione, dallo stesso conoscibile indipendentemente dall’allegazione agli avvisi di accertamento impugnati (cfr. Cass., Sez. 5, 13.6.2012, n. 9601, Rv. 62299801) – è inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione al terzo mezzo di gravame, non avendo parte ricorrente trascritto gli avvisi di accertamento impugnati, sì da precludere al Collegio qualsivoglia verifica in ordine alla loro lamentata illegittimità in punto di difetto di motivazione (cfr.

l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di L.S. al pagamento, nei confronti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna L.S. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.000,00 (settemila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di L.S. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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