Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25072 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 322/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

F.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Prof. Marco Miccinesi e Prof. Francesco Pistolesi, entrambi del Foro

di Firenze, con domicilio eletto presso l’Avv. Prof. Marcello

Clarich, con studio in Roma in viale Liegi n. 32;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 2264/07/2015, pronunciata il 5 marzo 2015 e depositata il 22

maggio 2015;

udita la relazione svolta all’adunanza del 28 marzo 2019 dal

Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento parziale dell’appello proposto dal contribuente F.L. avverso la sentenza n. 48/02/2014 emessa dalla CTP di Sondrio. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso avviso di accertamento del 24 ottobre 2013 (prot. (OMISSIS)) per maggiori accise ed IVA all’importazione (oltre sanzioni ed interessi). Il contribuente, oltre a difendersi con controricorso, propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. L’A.D. accertò, in relazione al periodo marzo 2009-febbraio 2012, che la Ditta F.L. (di F.L.) riforniva di carburante, dal territorio extradoganale di (OMISSIS), il proprio autocarro con quantità eccedente la franchigia che, invece, Reg. (CE) del Consiglio del 16 novembre 2009, n. 1186, ex art. 107, (relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali), era limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali (sulla base di un PVC di violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 282 e ss., T.U.L.D., e da del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. da 1 a 70). Il detto autocarro, su richiesta dell’acquirente, in sede di primo acquisto e di prima immatricolazione era stato difatti munito dal costruttore di un serbatoio di portata maggiore rispetto a quella del serbatoio che sarebbe stato altrimenti apposto (sempre compatibile con il detto autocarro e difatti omologato).

Sicchè, l’Amministrazione emise e notificò al contribuente avviso di accertamento del 24 ottobre 2013 (prot. (OMISSIS)), per maggiori accise ed IVA all’importazione (oltre sanzioni ed interessi), per l’accertata violazione del regime comunitario della franchigia doganale in materia di accise all’importazione oltre che in materia di IVA all’importazione.

3. Il contribuente impugnò l’avviso in oggetto e la CTP rigettò il ricorso con sentenza parzialmente riformata in secondo grado (solo con riferimento all’applicazione ai soli interessi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, c.d. “statuto dei diritti del contribuente”).

4. La CTR, in particolare, quanto all’applicabilità della disciplina delle franchigie dai dazi all’importazione, di cui al titolo II del Reg. (CE) n. 1186 del 2009, ritenne non rientrante quello in oggetto nel novero dei “serbatoi normali” il cui carburante è ammesso in franchigia dai dazi all’importazione del detto regolamento, ex art. 107, par. 1 e 2, lett. c., in quanto non montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato. Pur montato dal costruttore in sede di prima immatricolazione, il detto serbatoio, difatti, era stato apposto, su richiesta dell’acquirente, in luogo di quello (di minore portata) che sarebbe stato altrimenti apposto dal costruttore in quanto rientrante tra i serbatoi montati su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato.

La Commissione regionale, in definitiva, ritenne la disposizione in esame di stretta interpretazione, in quanto inerente franchigie doganali (nella specie all’importazione), conformemente alla sua formulazione, non potendo quindi essere interpretata in contrasto con il suo tenore letterale per il quale rientra nella nozione di “serbato normali” quello montato in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato.

In particolare il Giudice di secondo grado argomentò anche da Corte giust., 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, pronunciatasi in via pregiudiziale in merito all’antecedente del Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918, art. 112, sostanzialmente riprodotto, per quanto qui rileva, dal successivo del Reg. n. 1186 del 2009, art. 107. La Commissione non ritenne altresì di poter giungere ad una diversa interpretazione in considerazione di Corte giust. 10 settembre 2014, C-152/13, Holger Forstmann Transporte, in quanto pronunciatasi, in via pregiudiziale, in merito alla diversa Dir. 2003/96/CE del consiglio, del 27 ottobre 2003, art. 24, ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

Il Giudice d’Appello escluse altresì la sussistenza del “legittimo affidamento” di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10. Trattavasi difatti di controlli sui transiti effettuati, ai fini di risalire ai “serbatoi normali”, anche mediante richiesta alle case costruttrici dei veicoli delle schede tecniche, con menzione della capacità dei serbatoi originari, mancando sui documenti di circolazione i dati opportuni per risalirvi. Fu altresì argomentato dall’insussistenza di un comportamento attivo dell’Amministrazione, tale da far sorgere fondate aspettative sull’applicazione della franchigia, oltre che in ragione dell’interpretazione restrittiva già data da Corte giust. 3 dicembre 1998, C-247-97, Schoonbroodt, in merito alla portata del riferimento ai “serbatoi normali” (ancorchè circa il previgente del Reg. CEE del Consiglio, 28 marzo 1983, n. 918, art. 112).

Per converso, la Commissione regionale ritenne meritevole di accoglimento il (solo) motivo di appello proposto dal contribuente avente ad oggetto l’applicazione del citato art. 10, con riguardo agli interessi, atteso che: “la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a (OMISSIS) e che riforniscono regolarmente i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l’Agenzia delle Dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo” (così, letteralmente, la sentenza impugnata).

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed il contribuente, oltre a difendersi con controricorso, propone ricorso incidentale, anche esso affidato a due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, non meritano accoglimento.

2. I motivi del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale sono suscettibili di trattazione congiunta, per la connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto.

Con il motivo n. 1 del ricorso principale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, si deducono “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Nullità della sentenza”.

Nonostante la tecnica redazionale del motivo in esame (oltre che della sua rubrica), in sostanza, si prospetta la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione inerente l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, con riferimento ai soli interessi, con la parte motivazionale inerente la non applicazione del detto articolo circa l’applicata sanzione.

Con il motivo n. 2 del ricorso principale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, in quanto il detto articolo sarebbe stato applicato in assenza dei relativi presupposti.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la “violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, nonchè dei principi generali di affidamento e buona fede”.

2.1. Le doglianze sono inammissibili.

Quella di cui al numero 1 del ricorso principale, in particolare, non è in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, (applicabile nella specie) ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), anche con riferimento, peraltro, all’impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali (per l’applicabilità della modifica di cui innanzi anche all’impugnazione delle sentenze emesse dalle CTR si vedano, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629829-01, e Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01).

Il legislatore, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, tramite il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successive conformi tra le quali, tra le più recenti, anche Cass. sez. 2, 29/10/2018, n. 27415, Rv. 651020-01).

Quanto al vizio di omessa motivazione, la detta riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, è in particolare interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (ex plurimis: Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8054, Rv. 629832-01 e successive conformi, tra le quali anche Cass. sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828-01, per la quale, quindi, non sono più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale ma solo quelle deducenti violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, e quindi causa di nullità della sentenza, e Cass. sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598, Rv. 650880-01, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Quanto innanzi evidenzia l’inammissibilità della doglianza in quanto prospettata in termini di mera contraddittorietà di taluni profili della motivazione (inerenti l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10), peraltro neanche in termini tali da rendere l’apparato motivazionale della sentenza impugnata al di sotto del “minimo costituzionale”.

La CTR ha peraltro argomentato in relazione all’invocata applicazione dell’art. 10, all’esito di valutazioni di merito alle quali invece i ricorrenti (principale ed incidentale) vorrebbero inammissibilmente sostituire le proprie, in ciò sostanziandosi le rispettive doglianze (motivo 2 del ricorso principale e secondo motivo di quello incidentale).

3. Parimenti non accoglibile è il primo motivo del ricorso incidentale del contribuente, con il quale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1186 del 2009, art. 107, e della Dir. 2007 del 1974 CE, art. 11”.

In sostanza si ritiene che il riferimento ai “serbatoi normali” di cui al citato art. 107, dovrebbe essere interpretato nel senso di ritenere tali anche quelli montati dal costruttore, su richiesta dell’acquirente ed in sede di prima immatricolazione, ancorchè di portata maggiore rispetto a quella del diverso serbatoio che sarebbe stato altrimenti apposto in quanto rientrante tra quelli fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato (in particolare si argomenta anche da Corte giust. 10 settembre 2014, C-152/13, Holger Forstmann Transporti, e da Corte giust. 19 luglio 2012, C-250/11).

A tal fine, il ricorrente, in via subordinata chiede a questa Corte di sollevare la relativa questione pregiudiziale, inerente l’interpretazione del citato ar. 107, alla Corte di Giustizia, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ex art. 267.

3.1. Il motivo è infondato.

Il Reg. n. 1186 del 2009, art. 107, p. 1, lett. a), prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”. Prosegue, il successivo p. 2, lett. c), chiarendo che si intende “per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”.

3.1.2. Orbene, quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315 del 1988, (di cui il Reg. CE n. 1186 del 2009, rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione).

Essa fu risolta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 3.12.1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt, nei termini che seguono.

… Quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C-81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20)…la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante…al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315 del 1988, …è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”.

Non v’è motivo, ad avviso del Collegio, per discostarsi da tali principi, che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 cit., con conseguente (a) correttezza della decisione assunta dalla C.T.R. ed (b) irrilevanza – per essersi la C.G.U.E. già pronunziata sul punto – del chiesto rinvio pregiudiziale.

Non è altresì pertinente, al fine di avvalorare una conclusione di tenore diametralmente opposto, il richiamo, incidentale, alla successiva sentenza di Corte causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte.

Con la detta statuizione, in merito alla nozione di”serbatoi normali” di cui alla dir. 2003/96/CE del Consiglio 27 ottobre 2003, art. 24, paragrafo 2, primo trattino, (ristrutturante il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), si è

chiarito che il riferimento deve essere interpretato nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.

I detti principini, ed in particolare l’interpretazione meno restrittiva di cui innanzi, non sono applicabili al diverso campo dei dazi doganali. “… Tale conclusione – si legge ai p.p. 33 e 34 di Corte giust., Holger Forstmann Transporte – non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt….9 deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale la Dir. n. 96 del 2003, art. 24, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una disposizione del Reg. n. 918 del 1983, in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, EU:C:2004:499, punto 40). Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (EU:C:1998:586), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”.

3.2. Ne consegue il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale in applicazione del seguente principio di diritto, enunciato ex art. 384 c.p.c., comma 1.

“In tema di regime comunitario delle franchigie doganali, il riferimento ai “serbatoi normali” di cui al Reg. (CE) n. 1186 del 2009, art. 107, paragrafo 2, lett. c), in relazione al primo trattino, del Consiglio, deve essere interpretato restrittivamente, conformemente alla sua formulazione e non in contrasto con il tenore letterale, in ragione delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le Amministrazioni doganali nazionali; ne consegue che devono intendersi “normali” i “serbatoi” fissati in modo stabile dal costruttore e su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato con esclusione quindi di quelli, diversi, apposti, anche dallo stesso costruttore, su richiesta dell’acquirente ancorchè in sede di prima immatricolazione, compatibili con il veicolo, omologabili e finanche concretamente omologati”.

4. In conclusione, i ricorsi non meritano accoglimento, con compensazione delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità.

Sussistono altresì i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte del ricorrente incidentale (il contribuente), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (della medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013).

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, dando atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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