Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25072 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8833/2015 proposto da:

D.G.M., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANTONIO SCHIVARDI 39, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO BELLAVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO

MARTUCCI SCHISA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. (già INA Assitalia S.p.a.), C.F. (OMISSIS),

in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato

VALENTINO FEDELI, rappresentato e difeso dall’avvocato UGO CARISTO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16757/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa e

depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. P.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli, la s.p.a. Generali, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale a lui capitato, mentre si trovava alla guida della propria moto, per colpa esclusiva di una vettura datasi alla fuga dopo il fatto.

Con separato atto di citazione, notificato nella stessa data, R.A., nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore D.G.I., agì contro la medesima società di assicurazione chiedendo il risarcimento dei danni verificatisi nello stesso incidente stradale, nel quale ella viaggiava come trasportata a bordo del ciclomotore condotto dal P..

Si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace, riuniti i giudizi, accolse la domanda ed operò una liquidazione unitaria delle spese di lite.

2. Avverso la pronuncia è stato proposto un unico appello da parte di P.R. e D.G.I., quest’ultima frattanto divenuta maggiorenne, in punto di liquidazione delle spese e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23 dicembre 2014, ha rigettato il gravame, confermando l’impugnata pronuncia e condannando gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono P.R. e D.G.I., con unico atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la s.p.a. Generali Italia con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonchè dell’art. 103 c.p.c..

Lamentano i ricorrenti che il Tribunale avrebbe errato nel richiamare, in ordine alla liquidazione delle spese, la giurisprudenza in tema di abuso del processo.

5.1. Si osserva che il Tribunale di Napoli, citando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che le modalità di presentazione della domanda erano rivelatrici, nel caso di specie, di un abuso dello strumento processuale, in quanto i due atti di citazione erano stati notificati in pari data, in relazione al medesimo sinistro stradale e con il patrocinio del medesimo difensore, per cui era giustificata la liquidazione di un compenso unitario.

Tale affermazione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte la quale – sulla scia della nota pronuncia delle Sezioni Unite 15 novembre 2007, n. 23726 – ha più volte riconosciuto che il frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, ravvisabile ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale, e quindi connesse per l’oggetto e il titolo, impone che le cause vengano riunite anche in sede di legittimità, configurandosi l’inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell’aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all’eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente (sentenza 30 aprile 2014, n. 9488).

Il ricorso, oltre a non specificare in alcun modo nè le ragioni della pretesa insufficienza della liquidazione nè quelle del frazionamento originario della domanda, si infrange quindi su una giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata in argomento, per cui ne va dichiarata l’inammissibilità anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per la ragione, preliminare ed assorbente, che lo stesso è lacunoso in ordine alla decisiva circostanza dell’effettiva entità della liquidazione compiuta dal Giudice di pace e confermata dal Tribunale. I,a sentenza di appello, infatti, ha osservato che il primo Giudice aveva provveduto alla liquidazione delle spese conglobate e con una determinazione unitaria, mentre il ricorso si limita ad affermare che la liquidazione delle spese compiuta in primo grado era stata “ritenuta insufficiente”, senza tuttavia esplicarne in concreto le ragioni e senza indicare l’entità della liquidazione stessa e l’eventuale superamento delle soglie minime tariffarie.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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