Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25072 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25072 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 277-2012 proposto da:
JONICA PLANT S.R.L. C.F. IT00850840802, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio
dell’avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2774

contro

IENCO ORTENSIA C.F. NCIRSN57H50D976D, elettivamente
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domiciliata in ROMA, VIA DI VALTELLINA 77, presso lo
studio dell’avvocato ERIKA FERRARO, rappresentata e

Data pubblicazione: 07/11/2013

difesa dall’avvocato CIRCOSTA DOMENICO, giusta delega
in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1491/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/10/2011 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato CARNUCCIO FRANCESCO;
udito l’Avvocato CIRCOSTA DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

396/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.10.2011, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in riforma della
decisione del Tribunale di Locri, annullava il licenziamento intimato con lettera del
31.1.2004, per superamento del comporto per malattia, nei confronti di lenco Ortensia,
ordinandone la reintegra e condannava l’appellata, s.r.l. Jonica Plant, a risarcire alla
predetta il danno subito, mediante corresponsione della indennità di legge, ordinando

riformata. Osservava la Corte territoriale che la natura professionale delle patologie
dedotte dall’appellante (lombosciatalgia bilaterale e cervicobrachialgia bilaterale) non
era sufficiente ad escludere le assenze derivatene da quelle computabili per il comporto
e che era necessaria, ai fini considerati, l’imputabilità delle stesse a responsabilità
datoriale. Nella specie era emerso, anche dalla c.t.u. espletata, che il tipo di lavoro
svolto era stato concausa delle patologie osteoarticolari e che le assenze dal lavoro, per
un totale di 293 giorni su 322, erano riconducibili, come emergeva dai certificati acquisiti
agli atti di causa, a lombosciatalgia, determinata dalle condizioni di lavoro (continue
movimentazioni di carichi ed esposizione a sbalzi di temperatura nel settore della
floricultura) .
Per la cassazione ricorre la Jonica Plant s.r.I., con tre motivi di impugnazione, illustrati
nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste, con controricorso, la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli
artt. 414 e 416 c.p.c., degli artt. 434 e 437 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., violazione
degli artt. 1218 e 2697, 1469, 2087 e 2110 c. c. e violazione dell’art. 3 I. 604/66 e
dell’art. 18 I. 300/70, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la mancata
allegazione e prova nel ricorso introduttivo della malattia ha determinato la conseguente
mancanza di prova in ordine alla sussistenza del collegamento causale tra malattia
stessa ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate, onde non poteva pretendersi
la non computabilità della assenze ai fini del comporto. Rileva che la lenco non aveva
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alla lenco di restuire alla controparte qualunque somma ricevuta in forza della sentenza

prodotto i certificati completi di diagnosi e che la Corte territoriale ha potuto conoscere
le patologie dopo la chiusura della fase istruttoria in appello ed osserva che peraltro la
sentenza era erronea nella parte in cui aveva ritenuto che nel ricorso introduttivo
fossero state debitamente indicate le patologie mediche risultanti dai certificati prodotti
nel corso del giudizio dalla lavoratrice, la quale aveva omesso di indicare il
collegamento causale delle assenze con l’ambiente lavorativo. Ciò era rilevabile dal

collegamento causale in esame e tale da non consentire alla controparte adeguata
contestazione, in mancanza delle diagnosi contenute nei certificati trasmessi alla datrice
di lavoro. Peraltro, la società aveva opposto non solo che era stato fornita alla
lavoratrice il vestiario da lavoro a tutela dell’integrità fisica della lavoratrice, ma che
quest’ultima era stata ritenuta da medico incaricato, ex d. Igs, 626/94, idonea allo
svolgimento specifico delle sue mansioni, sicchè la Corte non poteva fondare il proprio
convincimento sulla scorta del principio di non contestazione e sulla scorta dei
documenti tardivamente depositati, stante l’illegittimità dell’uso dei poteri d’ufficio in
grado d’appello.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione degli artt. 1218, 2697, 1469, 2087
e 2110 c. c., dell’art. 2909 c. c. e violazione dell’art. 3 I. 604/66 e dell’art. 18 legge n.
300/70, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonchè motivazione contraddittoria circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che le
affermazioni del consulente d’ufficio circa gli sforzi ripetuti nel tempo e la incidenza degli
stessi sulla patologia non avevano alcuna rilevanza probatoria perché frutto della
sommaria intervista della lavoratrice effettuata dal C.t.u. in sede di visita, ma priva di
legale riscontro negli atti del giudizio, né oggetto di opportuna percezione dal parte dello
stesso ausiliare circa le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Assume che, inoltre, con motivazione contraddittoria, la Corte del merito ha
erroneamente ritenuto accertato che la prestazione lavorativa della dipendente si
svolgesse con modalità ed in ambiente morbigeno e che queste circostanze
rappresentavano punti controversi e decisivi ai fini della pronunzia. Il giudice del
gravame, infine, secondo la ricorrente, ha fatto riferimento ad altra sentenza emessa in
diverso procedimento, non opponibile, essendosi formata senza la partecipazione a

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tenore della domanda, ove la deduzione della lenco era stata neutra ai fini del

quel giudizio della società ed ininfluente perché attinente alla natura professionale della
malattia.
Con il terzo motivo di impugnazione, la Jonica Plant si duole della violazione degli artt.
2087, 1460, 1175, 1345 e 2110 c. c., e della violazione dell’art. 3 I. 604/66 e dell’art. 18
I. 300/70 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché della motivazione insufficiente
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando

che avrebbero determinato il superamento del comporto. Assume che la Corte
territoriale avrebbe dovuto escludere ogni responsabilità del datore di lavoro, tenuto
conto del fatto che la lavoratrice era stata ritenuta idonea alle mansioni e che non aveva
mai comunicato di soffrire delle patologie artrosiche.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la formulazione del motivo di censura non è
idonea a scalfire l’impianto argomentativo della decisione, che si fonda sull’avvenuta
allegazione in ricorso della ricorrenza di patologie sofferte dalla lavoratrice tali da
determinarne l’assenza dal lavoro quanto meno per una parte consistente di
quest’ultima, circostanza non fatta oggetto di specifica contestazione da parte del
datore, che aveva limitato ogni rilievo alla mancanza di riconducibilità delle patologie a
sua colpa. Né il riferimento specifico a documentazione sanitaria incompleta da parte
della ricorrente può rendere erronea la pronunzia impugnata nella parte in cui ha
ricostruito la fattispecie sulla base di approfondimenti svolti nel corso del giudizio anche
attraverso l’acquisizione di documentazione sanitaria integrativa di quella già allegata al
ricorso. Al riguardo deve, infatti, ritenersi consentita, in base a quanto già
reiteratamente affermato da questa Corte, la produzione di nuovi documenti in appello,
in deroga al divieto previsto dall’art. 345 c.p.c. sia quando tali documenti siano
“indispensabili” (eventualità che ricorre tra l’altro quando il documento è di per sé
sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova),
sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado,
perché in tal caso la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine
(cfr. da ultimo, Cass. 29.5.2013 n. 13432, nonché Cass. 19.2.2009 n. 4080, Cass.
19.4.2006 n. 9120). In particolare, è stato affermato che, nel rito del lavoro, il rigoroso
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il mancato accertamento della colpa datoriale in relazione alla causazione di patologie

sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l’ammissione delle prove
costituite che di quelle costituende trova un contemperamento – ispirato alla esigenza
della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del
lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel
giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di
ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod.

peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi
nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. Cass. 9.11.2006 n.
23882).
E nel caso considerato è stato evidenziato dal giudice del gravame come, pur essendo
basata l’impostazione difensiva della lenco sul dato, scontato ed implicito, che le
assenze andavano integralmente ricondotte alla patologia artrosica, non contestandosi
la riconducibilità delle assenze alla stessa malattia, il problema della dipendenza di
quest’ultima da responsabilità datoriale si sia posto per la prima volta in secondo grado
in virtù di un’affermazione contenuta nella relazione di consulenza, a conclusione del
relativo accertamento, essendosi dunque evidenziata l’esigenza per la lenco, di
eliminare ogni residuo dubbio producendo la copia dei certificati medici contenti anche
la diagnosi delle patologie sofferte, oltre che l’attestazione di malattia idonea a
giustificare l’assenza dal lavoro. Si tratta, all’evidenza, di produzione giustificata
dall’evolversi della vicenda processuale, sicchè non trova valido fondamento il rilievo
formulato con riguardo alla tardività ed inammissibilità della relativa produzione (cfr.
Cass. 14.8.2004 n. 15912) .
Quanto al secondo motivo, deve premettersi che l’adempimento dell’obbligo di tutela
dell’integrità fisica del lavoratore imposto dall’art. 2087 cod. civ. è un obbligo di
prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure
tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attività esercitata e
quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in
concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto
all’impiego d’attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di lavoro, e deve essere
verificato, nel caso di malattia derivante dall’attività lavorativa svolta, esaminando le
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proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri,

misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l’insorgere della patologia
(cfr. Cass. 8.2.2005 n. 2444). Corollario di tale principio è che le assenze del lavoratore
per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità sia comunque
imputabile a responsabilità dello stesso, in dipendenza della nocività delle mansioni o
dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione
dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, peraltro, sul lavoratore

mansioni espletate ( cfr. Cass. 7.4.2003 n. 5413). La non computabilità delle assenze
del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di
comporto si ispira, infatti, allo stesso principio di tutela dell’integrità fisica del lavoratore,
che non consente di valutare secondo i normali criteri il periodo di assenza dal lavoro
prolungato oltre i limiti consentiti, nelle ipotesi in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia
professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di
esercizio delle mansioni e, comunque, presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto
collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma, altresì, quando il datore di lavoro
sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente
all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., norma
che gli impone di porre in essere le misure necessarie – secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’integrità fisica e della personalità
morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa
è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata (cfr.
Cass. 28.3.2011 n. 7037).
Orbene, deve ritenersi che la Corte del merito abbia fatto corretta applicazione di tali
principi, non limitandosi a considerare la natura professionale della malattia, ma
doverosamente accertando la riconducibilità della stessa a colpa datoriale, il che ha
verificato non sulla base della sola sentenza emessa all’esito di diverso procedimento
cui non aveva partecipato la società (decisione che, peraltro, aveva concluso per la
natura professionale della patologia artrosica, neanche, del resto, specificamente
contestata), quanto e decisivamente attraverso la c.t.u. espletata, le cui conclusioni
sono state nel senso che la lavorazione cui era addetta la lenco era caratterizzata dai
rischi specifici costituiti dalla ripetuta movimentazione di pesi sebbene non eccessivi e
dalla esposizione a sbalzi di temperatura. Né la difforme prospettiva valutativa espressa
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l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle

dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso con riguardo alla non incidenza, ai fini
dell’individuazione di una responsabilità datoriale, di circostanze ulteriori non
specificamente allegate in ricorso, ma emerse sede di consulenza d’ufficio e dalle
osservazioni dei consulenti tecnici di parte relative alla ricorrenza di spostamenti di
carichi, che, se pur non eccessivi, venivano costantemente richiesti alla Ienco, è di per
sé idonea a denotare la sussistenza del dedotto vizio anche motivazionale. Ed invero, il

dell’art. 194 cod. proc. civ. – che consente di chiedere chiarimenti alle parti ed assumere
informazioni dai terzi – circostanze di fatto relative alla controversia e all’oggetto
dell’incarico. Tali circostanze di fatto, se accompagnate dall’indicazione delle fonti e se
non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori validamente
acquisiti al processo che possono concorrere con le altre risultanze di causa alla
formazione del convincimento del giudice ed essere da questi posti a base della
decisione unitamente ai fatti principali (cfr. Cass. 22.11.2007 n. 24323, Cass. 17.4.2003
n. 6195).
Anche il terzo motivo si articola sulla falsariga del precedente, contestandosi
l’accertamento della riconducibilità delle patologie artrosiche a colpa datoriale ai fini
della relativa esclusione dal computo del periodo di comporto e dell’accertamento
dell’eventuale superamento del relativo periodo, sul rilievo della ritenuta idoneità alle
mansioni della lavoratrice all’esito di accertamenti disposti dall’azienda e della mancata
comunicazione da parte della prima di patologie di tale tipo.
In relazione alla responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di
sicurezza, ex ad. 2087 cod.civ., l’onere probatorio a carico del lavoratore non è limitato
alla prova dell’evento lesivo, ma comprende anche la prova del nesso causale tra tale
evento e l’attività svolta; in quest’ambito, peraltro, è possibile la scomposizione del
nesso causale in relazione a diversi periodi dell’attività lavorativa, in quanto determinate
mansioni (nella specie, sollevamento carichi), in sè faticose ma inizialmente non
rischiose nè particolarmente usuranti per le modalità con le quali vengono svolte,
possono, tuttavia, divenire concausa dell’aggravamento di una malattia preesistente a
fronte dell’aggravarsi della situazione fisica del lavoratore, portata a conoscenza del
datore, il quale avrebbe dovuto rideterminare il contenuto delle mansioni del lavoratore,
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consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può acquisire ai sensi

e dei propri obblighi di protezione, esentandolo dal compimento dell’attività divenuta
rischiosa (cfr. Cass. 17.5.2006 n. 11523) .
Deve, poi, considerarsi, che nei giudizi nel corso dei quali sia stata esperita c.t.u. di tipo
medico-legale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell’ausiliario
giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un
vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i

scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il
relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi
la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte,
che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che
si sia fondato, per l’appunto, sulla consulenza tecnica (cfr. Cass. 25.8.2005 n. 17324,
Cass. 7.9.2007 n. 18906). Nella specie è emerso che l’adibizione dello lenco, già
esposta a temperature che favorivano l’insorgenza di patologie artrosiche, allo
spostamento di carichi continuativi, abbia determinato, in concorso con fattori
extralavorativi, il manifestarsi della lombo e della lombosciatalgia e della
cervicobrachialgia, sicchè deve ritenersi che correttamente, in rapporto alle condizioni di
lavoro incidenti sull’acuirsi della patologia determinante l’assenza dal lavoro per
numerosi giorni, della malattia stessa sia stato reputato responsabile il datore di lavoro
che ha determinato tale situazione nociva e dannosa, omettendo, ai sensi dell’art. 2087
cod. civ., di porre in essere le misure necessarie – secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del
lavoratore.
Rispetto alla rilevanza di tale dato, ritenuto decisivo ai fini del giudizio, la ricorrente non
ha evidenziato nell’esame condotto dal giudice del merito alcuna omissione di elementi
ugualmente significativi idonei a sovvertire l’esito del giudizio, atteso che l’accertata
idoneità della dipendente a svolgere le proprie mansioni, nel corso dei controlli
preventivi e periodici di cui all’art. 16 I. 626/94, volti all’accertamento dello stato di salute
dei lavoratori, si pone su un piano distinto rispetto all’oggetto limitato del presente
giudizio, nel quale si controverte sulla riconducibilità di determinate assenze a patologia
determinata dal datore di lavoro.
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relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della

Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di
lite del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per

Così deciso in Roma, il 2.10. 2013.

compensi professionali, oltre accessori come per legge.

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