Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25071 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017), n. 25071
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13374-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MILLEVOI 73/81,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
A.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2290/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.P. e di Equitalia sud spa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata, ritenendo irrilevante il deposito della nota di trasmissione di deposito dell’appello presentata in cancelleria oltre il termine di trenta giorni.
L’ A. non ha depositato difese scritte, mentre Equitalia sud spa ha depositato controricorso, aderendo al ricorso principale. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso e non da quello della ricezione del plico raccomandato contenente il ricorso da parte del destinatario.
Il ricorso principale è fondato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13452 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.
Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo per l’un verso considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione essendosi fermata al rilievo del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, senza nemmeno valutare, ai fini della tempestività della costituzione, gli effetti prodotti dal deposito dell’elenco dei plichi assicurati raccomandati consegnati all’agenzia postale, ove corredato dei requisiti formali indicati dalle S.U..
Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017