Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25071 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 09/11/2020), n.25071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9209-2012 proposto da:

C.M. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MAGHERNINO ANTONIO,

unitamente al quale è elett.te dom.to in Roma, alla Via Rovereto,

n. 7, presso lo studio dell’Avv. DI LUZIO ROBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Ministro p.t., nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)) in

persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.ti in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che li rapp. e dif.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 167/03/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE, sez. di BARI, depositata l’1/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/1/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

Che l’UFFICIO I.V.A. DI FOGGIA notificò al sig. C.M. alcuni avvisi di rettifica concernenti riprese per errata applicazione dell’aliquota agevolata al 4% relativamente agli anni di imposta 1990 e 1991 nonchè, in ordine al solo anno di imposta 1991, per l’omessa regolarizzazione di fatture di acquisto D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 41, per omessa fatturazione su acconto per cessione appartamento, nonchè per indebita deduzione I.V.A. su carburanti per automezzi, in violazione del D.M. 7 giugno 1977;

che il C. impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T. di primo grado di Foggia che, previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 155 del 21.9.1995, accolse integralmente il ricorso relativo all’annualità 1990 nonchè, parzialmente, quelli relativi all’annualità 1991;

che tale decisione fu impugnata dall’Ufficio e dal contribuente innanzi alla C.T. di secondo grado di Foggia che rigettò gli appelli, con sentenza n. 185 del 25.3.1996, a propria volta impugnata dal C. innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sez. di Bari: quest’ultima, con sentenza n. 167/03/2011, deposita l’1.2.2011, rigettò il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora interessa come (a) alcuna censura fosse stata svolta, ab ovo, circa l’entità della sanzione effettivamente dovuta dal contribuente in relazione all’imposta scaturente dall’applicazione dell’aliquota del 4% (con conseguente inammissibilità, per novità, della relativa questione, proposta per la prima volta in appello), (b) sanzione la cui rideterminazione rappresenta, in ogni caso, un effetto automatico della riconduzione dell’aliquota I.V.A. al 4/0 (quale conseguenza dell’accoglimento, in parte qua, del ricorso del contribuente) e (c) non sussistessero le condizioni previste dalla L. n. 4 del 1929 per applicare le invocate riduzioni delle sanzioni; che avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituiti, con controricorso, il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 6, (nella formulazione vigente ratione temporis), nonchè del principio del favor rei, per non avere la C.T.C. rideterminato, in diminuzione ed anche d’ufficio, la sanzione da applicare ad esso contribuente in relazione alla ripresa relativa all’anno 1991 per omessa regolarizzazione di fatture, quale conseguenza della ritenuta applicazione, nella specie, dell’I.V.A. nell’aliquota ridotta del 4%;

che il motivo è inammissibile, per non confrontarsi con la ratio della impugnata decisione, la quale (cfr. motivazione, p. 2, secondo periodo) dà atto che l’invocata riduzione rappresenta, piuttosto, una conseguenza automatica dell’accoglimento dell’originario ricorso in ordine alla rideterminazione dell’aliquota I.V.A. nella misura del 4%;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in cui sarebbe incorsa la C.T.C. in relazione alla ritenuta inapplicabilità, nel caso di specie, della L. 4 del 1929 nonchè del D.M. 1 settembre 1931; che il motivo è infondato;

che rilevata in via preliminare – e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale – la deducibilità, rispetto alla sentenza della C.T.C., del vizio motivazionale nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale originante dalla novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 in virtù di quanto chiarito dal medesimo D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, citato (“Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”), osserva la Corte come la gravata decisione motivatamente argomenta (cfr. p. 2, ult. cpv.) in ordine alle ragioni (“permanendo consistente danno derivante all’Erario in conseguenza delle gravità delle infrazioni accertate”) ostative all’applicabilità, nella specie, delle disposizioni di cui alla L. n. 4 del 1929 ed al D.M. 1 settembre 1931;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di C.M. al pagamento, nei confronti dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna C.M. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonchè del MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 (quattromila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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