Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25071 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8740/2015 proposto da:

U.L., elettivamente domiciliate in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO E ROSARIO DI SAN LUCA, in persona

del Parroco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE CORDARA 15, presso lo studio

dell’avvocato MAURO FELICETTI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– intimata –

avverso la sentenza n. 374/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa e depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Elisabetta Nardone (delega Avvocato Giuseppe La

Spina), per la ricorrente, che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Mauro Felicetti, per la controricorrente

Confraternita del SS. Sacramento e Rosario di San Luca, che si

riporta al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. U.L. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Spoleto, la Confraternita del santissimo sacramento c rosario di San Luca, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta avvenuta durante la partecipazione ad una sagra paesana, organizzata dalla parte convenuta, nella quale sosteneva di essere stata spintonata da due ragazzi ubriachi, cadendo a causa delle sconnessioni presenti tra i pannelli di legno della pista da ballo.

Si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in garanzia la propria società di assicurazione, la Zurich Insurance public limited company, la quale a sua volta si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

spletata prova per testi, il Tribunale rigettò la domanda, condannando la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio.

2. Avverso la sentenza è stato proposto appello da parte della U. e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 19 giugno 2014, ha rigettato il gravame, confermando l’impugnata pronuncia e condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre U.L. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Confraternita del santissimo sacramento e rosario di San Luca con controricorso.

La Zurich Insurance public limited company non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in carnera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 1218 e 1173 c.c., nonchè degli artt. 112 e 113 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello non abbia tenuto in considerazione che nella specie sussisteva una responsabilità da contatto sociale, che l’onere della prova era regolato come nella responsabilità contrattuale e che la domanda era stata in tal senso tempestivamente modificata rispetto a quella originaria.

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

Va innanzitutto rilevato che la ricorrente, mentre lamenta la violazione delle regole sulla responsabilità da contatto sociale, continua ad invocare anche le norme sulla responsabilità extracontrattuale, mescolando anche il profilo della violazione degli obblighi di protezione (punto, quest’ultimo, sul quale la Corte di merito ha ritenuto la domanda tardiva, in quanto proposta in sede di comparsa conclusionale).

Peraltro, anche tralasciando i profili di inammissibilità insiti nel fatto che la ricorrente non chiarisce in quali termini giuridici la domanda sia stata avanzata e portata avanti nei due gradi di merito, resta il fatto, decisivo, che la Corte d’appello ha comunque escluso che la responsabilità dell’evento dannoso potesse essere ricondotta alla parte convenuta. La sentenza impugnata, ricostruendo, con accertamento di fatto insindacabile, la dinamica degli eventi, è pervenuta alla conclusione che la caduta della U. era da ricondurre ad un caso fortuito del tutto imprevedibile e che doveva essere esclusa ogni prova dell’esistenza di una sconnessione dei pannelli di legno della pista da ballo. Deriva da ciò che, a prescindere dal corretto inquadramento giuridico della fattispecie nell’una o nell’altra ipotesi di responsabilità civile, la sentenza impugnata è immune dalle prospettate censure, perchè tale accertamento di fatto non poteva che condurre al rigetto della domanda risarcitoria.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, posto che la memoria suindicata nulla aggiunge rispetto alle argomentazioni già contenute nel ricorso e si risolve nella ripetizione di una serie di considerazioni di merito che non possono essere riesaminate in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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