Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25070 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13371-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI

73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2289/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio avverso la decisione di prime cure che aveva annullato la cartella a carico di P.S.. Ha proposto controricorso Equitalia sud spa aderendo al ricorso principale. Nessuna difesa scritta ha depositato il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato.

Ed invero, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia sul presupposto della tardività dello stesso, considerando che il termine di 30 giorni per la costituzione dell’appellante decorresse dalla spedizione della ricevuta dell’atto inoltrato a mezzo raccomandata, inoltre dando rilievo espresso alla mancata allegazione della ricevuta di spedizione.

Ora, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario – cfr. Cass. S.U. n. 13452 e 13453/2017 -.

Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che “…Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, avendo per l’un verso considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello rilevava il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione essendosi fermata al rilievo del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, senza nemmeno valutare, ai fini della tempestività della costituzione, gli effetti prodotti dal deposito dell’elenco dei plichi assicurati raccomandati consegnati all’agenzia postale, ove corredato dei requisiti formali indicati dalle S.U..

La sentenza gravata, che non si è uniformata al superiore indirizzo, va quindi cassata, con rinvio alla CTR della Calabria che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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