Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25070 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7207/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ETTORI PREZIUSO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE LUCERA; D.G.M.P.; B.N.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 362/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, emessa

il 04/02/2013 e depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. R.A., D.G.M.P. e B.N.W., nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e trasportato, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, il Comune di Lucera, chiedendo il risarcimento dei danni personali e materiali subiti a causa del cedimento franoso di una strada comunale verificatosi durante il passaggio della loro vettura.

Si costituì il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese.

2. Avverso la pronuncia è stato proposto un unico appello da parte degli attori soccombenti e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19 marzo 2014, in riforma di quella di primo grado, ha accolto la domanda ed ha condannato il Comune di Lucera al risarcimento dei danni, escludendo quelli subiti a causa del danneggiamento della vettura, sul rilievo che questi ultimi erano stati richiesti dal R., marito della D.G., il quale non era proprietario del mezzo.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre R.A. con atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 81 c.p.c., oltre ad omessa o apparente motivazione su un fatto decisivo.

Il ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, rileva che la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni all’autoveicolo, in quanto la spesa era stata sostenuta dal R., come dimostrerebbero la fattura e le deposizioni testimoniali.

5.1. Si osserva, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è stata correttamente richiamata dal ricorrente (v. le sentenze 10 aprile 1990, n. 3005, e 26 ottobre 2009, n. 22602, cui è da aggiungere la più recente ordinanza 16 febbraio 2015, n. 3082, secondo le quali legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo).

Tale richiamo, però, non basta all’accoglimento del ricorso, il quale è formulato secondo una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto si limita a richiamare genericamente il contenuto di una fattura “prodotta in atti” ed “intestata al ricorrente” nonchè le “testimonianze assunte”, senza riportare nulla di tali atti e senza indicare se, come e dove essi siano stati prodotti e messi a disposizione della Corte, come prescritto da pacifica giurisprudenza in argomento (Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria tardiva alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. E’ appena il caso di aggiungere che il ricorso neppure contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente non aveva dimostrato, tra l’altro, quale fosse il regime patrimoniale in atto tra sè e la moglie D.G..

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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