Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25070 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25070 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 19845-2011 proposto da:
MONOPOLI

GERARDO

MNPGRD58A06C514J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato D’AREZZO MARCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FATIGATO
PASQUALE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2751
T

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

Data pubblicazione: 07/11/2013

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 4018/2009 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 31/08/2010 r.g.n. 2012/2008;

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG n 19845/2011

Monopoli Gerardo/ Poste Italiane spa

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 31 agosto 2010 la Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza del
Tribunale di Foggia, ha respinto la domanda proposta da Gerardo Monopoli, dipendente di Poste
Italiane, quale direttore responsabile dell’ufficio postale di Cerignola Centro , volta
all’accertamento della illegittimità del licenziamento comminato dalla società datrice di lavoro in
data 7/6/2006.

da parte della società dell’obbligo di immediatezza della contestazione e tempestività del recesso .
Ha osservato che il principio dell’immediatezza della contestazione, elemento costitutivo del diritto
al recesso , mirava a garantire al lavoratore la possibilità di apprestare la migliore difesa, che
avrebbe potuto essere compromessa da un eccessivo lasso di tempo, nonché la tutela del principio
dell’affidamento e di buona fede atteso che il prolungato silenzio del datore di lavoro avrebbe
potuto indurre il lavoratore a ritenere che i fatti non erano stati valutati come legittimanti il
licenziamento.
La Corte ha quindi ripercorso i tempi che avevano scandito la vicenda ed ha ritenuto che la data da
prendere a riferimento era quella del 16/3/2006 nella quale il quadro accusatorio era stato definito a
seguito degli accertamenti svolti prima dal servizio Internai Audit e successivamente dalla direzione
centrale tutela aziendale Fraud Management. Ha, poi, ritenuto che il tempo di circa due mesi
trascorso prima della contestazione del 15/5/2006 non comportasse il rischio di attenuazione dei
ricordi o di difficoltà di reperimento della documentazione difensiva in quanto il Monopoli era stato
sentito dal servizio Audit appena era iniziata l’attività dell’organo di controllo ed inoltre tutte le
contestazioni erano fondate su documentazione per lo più posta in essere dallo stesso Monopoli..
Secondo la Corte, inoltre, il provvedimento di assegnazione provvisoria del lavoratore ad altro
ufficio con evidente funzione cautelare consentivano di escludere la tacita intenzione del datore di
lavoro di volersi astenere dal procedere disciplinarmente.
Con riferimento ai fatti addebitati al lavoratore la Corte territoriale ha rilevato che le contestazioni
attenevano al mancato rispetto da parte dello stesso delle norme e procedure aziendali relativi al
rilascio di libretti di risparmio e di negoziazione degli assegni ; alla violazione degli adempimenti
prescritti dalla legge n 197/1991 ; al verificarsi di irregolarità documentali e alle responsabilità
derivanti dalla violazione da parte del Monopoli degli obblighi relativi alla sua funzione di direttore
dell’ufficio tenuto,come tale, a far osservare al personale le disposizioni sulla circolazione dei titoli
di credito e sulla normativa di cui alla L n 197/1991, fatti idonei a ledere in maniera irrimediabile il
rapporto fiduciario tra le parti .
1

Ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dal lavoratore, ed accolta dal Tribunale, di violazione

Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Monopoli formulando un unico articolato
motivo.
Si costituisce Poste Italiane con controricorso —
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori degli articoli 1175, 1375,
2119 CC e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente negato la tardività dell’addebito e
del conseguente licenziamento.

rappresenta un elemento ontologico di detto licenziamento posto che l’ingiustificato decorso del
tempo contrasta con l’impossibilità di prosecuzione anche provvisoria del rapporto; trova
fondamento nella necessità di consentire al lavoratore l’allestimento del materiale difensivo ;
risponde ai principi di buona fede e di correttezza.
Rileva che nella specie fin dall’audizione del Monopoli in data 6/12/05 Poste aveva mostrato di ben
conoscere tutti i fatti poi contestati al lavoratore il quale aveva ammesso il compimento di tutte le
operazioni e , pertanto, era del tutto ingiustificato il trascorrere di oltre 6 mesi nonché la decisione
della Corte di fissare la data del 16/3/06 al fine di valutare la tempestività del licenziamento.
Deduce che la Corte aveva violato il principio dell’immediatezza in quanto, pur prevedendo come
punto di riferimento il 16/3/06 , non aveva valutato che la contestazione era avvenuta il 22/5/06.
Le censure sono infondate .
Questa Corte ha già precisato che il principio della immediatezza della contestazione
dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l’esigenza di
osservanza della regola di buona fede e correttezza nell’attuazione dei rapporto di lavoro, devono
essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione
al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un’adeguata
valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle
giustificazioni da lui fornite; in ogni caso, l’accertamento della violazione di tale principio spetta al
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. ex
plurimis Cass. n. 29480/2008, Cass. n. 22066/2007, Cass. n. 14115/2006).
In particolare, il requisito in esame è compatibile con un intervallo di tempo necessario per
l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, specie quando il comportamento del lavoratore
consista in una serie di fatti convergenti in una unica condotta ed implichi, pertanto, una valutazione
globale ed unitaria; in tal caso l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti,
anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti (Cass. n. 7983/2008, Cass. n. 282/2008,
Cass. n. 22066/2007, Cass. n. 18711/2007, Cass. n. 3948/2000).
2

Osserva che : l’immediatezza costituisce presupposto essenziale del recesso per giusta causa e

Rileva, inoltre, l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata
e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass. n. 23739/2008, Cass. n.
21546/2007).
È stato altresì precisato (Cass. n. 5308/2000) che il requisito dell’immediatezza della
contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, onde il
ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da
determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente

precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente
colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del
datore di lavoro (Cass. n. 1101/2007, Cass. n. 241/2006).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che la contestazione degli addebiti intervenuta nel maggio 2006, facendo seguito ad una indagine del servizio Audit , iniziata
nell’ottobre 2005 e conclusasi il 31/1/2006 , seguita da ulteriori accertamenti della Direzione
Centrale Tutela Aziendale “Fraud Management” conclusasi il 16/3/2006 e dall’adozione del
provvedimento di sospensione cautelare dal servizio in data 13/12/2005.rispettasse il principio di
immediatezza della contestazione, così come altrettanto tempestiva doveva ritenersi l’intimazione
del licenziamento intervenuta il 15/5/2006 e tale plausibile valutazione, che tiene conto anche della
pluralità dei fatti contestati e della necessità di un ponderata valutazione dei relativi accertamenti,
non è censurabile nel giudizio di legittimità; dovendo rimarcarsi, al riguardo, che il principio della
immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale
devono essere intesi in senso relativo, restando comunque riservata al giudice del merito la
valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (cfr. la
giurisprudenza sopra citata, cui adde Cass. n. 16291/2004).
Devono richiamarsi, altresì, le corrette considerazioni della Corte territoriale circa l’insussistenza
del pericolo del verificarsi per il lavoratore di difficoltà nella difesa derivante dal trascorrere di un
eccessivo arco temporale tra i fatti e la contestazione degli addebiti tenuto conto che la
documentazione incriminata era stata posta in essere proprio dallo stesso Monopoli e , pertanto, da
lui ben conosciuta , nonché in ordine all’avvenuto trasferimento del lavoratore ad altro ufficio che
consentiva di escludere qualsiasi tacita rinuncia del datore di lavoro all’esercizio della procedura
disciplinare. Infine, deve rilevarsi quanto alle dichiarazioni rese dal Monopoli al servizio Audit in
data 6/12/2005 thttir evidenziando che il lavoratore era ben a conoscenza della realtà storica dei
fatti, non escludono la necessità di Poste di avere un quadro accusatorio ben definito e di accertare

3

indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve

le specifiche e complete responsabilità del lavoratore riguardanti l’osservanza della normativa sui
titoli di credito e su quella antiriciclaggio.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le
spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a Poste Italiane le spese processuali liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.

Roma 2/10/2013

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