Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2507 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28445-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ALBANO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

SPADARO, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCOPAOLO

RAGOZINI, ALFREDO APA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3141/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/05/2010 R.G.N. 10639/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato BOTTA ILDA per delega Avvocato ALBANO ANTONIO;

udito l’Avvocato APA ALFREDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’impugnazione proposta dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di C.P. e condannato l’Istituto a corrispondere a quest’ultimo la somma di Euro 1.167,20, dovuta a titolo di rimborso della tassa di iscrizione all’Albo speciale dell’ordine degli avvocati di Napoli, che il ricorrente, dipendente dell’INPS, aveva dovuto versare dal 1995 al 2003.

2 – La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo di appello, con il quale era stata reiterata l’eccezione di prescrizione quinquennale, perchè l’istituto, pur contestando la ritenuta applicabilità della prescrizione ordinaria, non aveva indicato le ragioni per le quali il giudice di primo grado aveva errato nel ricondurre l’azione all’indebito oggettivo. Nel merito ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per escludere che il rimborso della tassa di iscrizione potesse essere compreso nella cosiddetta indennità di toga, ed ha aggiunto che la spesa era stata sopportata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, sicchè doveva essere rimborsata, a prescindere da una espressa previsione del contratto collettivo, sulla base del principio generale desumibile dagli artt. 1719 e 1720 c.c., in forza dei quali il mandante è tenuto a fornire al mandatario tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’incarico.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto appello l’INPS sulla base di tre motivi. C.P. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

4 – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo l’INPS denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 14, comma 17, nonchè manifesta contraddittorietà ed insufficienza circa più punti decisivi della controversia. Sostiene, in sintesi, che la indennità di toga, pur essendo soggetta ad imposizione fiscale e contributiva, ha natura mista e, quindi, comprende anche le spese affrontate dal dipendente per svolgere l’attività di avvocato nell’interesse del datore di lavoro.

1.2 – La seconda censura è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per manifesta contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, riproposta in appello dall’INPS. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali riteneva condivisibili le conclusioni alle quali era giunto il giudice di primo grado.

1.3 – Il terzo motivo lamenta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che l’iscrizione all’Albo costituiva condizione necessaria per la partecipazione alla procedura concorsuale finalizzata alla assunzione. Le spese conseguenti, pertanto, rispondevano ad un interesse del lavoratore il quale, tra l’altro, al momento della conclusione del contratto ben avrebbe potuto considerare che la retribuzione pattuita era finalizzata a compensare i costi necessari per l’esercizio dell’attività.

2 – Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato per le ragioni già indicate da questa Corte con le sentenze 16 aprile 2015 n. 7776 e 3 aprile 2015 nn. 6877 e 6878, pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quelle oggetto di causa ed alle quali il Collegio intende dare continuità.

Con le richiamate pronunce si è statuito, in linea con il principio già affermato da Cass. 20 febbraio 2007 n. 3928, che il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’ente stesso. Si tratta, infatti, di una spesa non compensata dalla indennità di toga (D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17) a carattere retributivo, e non assimilabile agli esborsi effettuati nell’interesse dello stesso dipendente, quali solo, invece, i costi sostenuti per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense.

E’ stata, altresì, dichiarata la inammissibilità del motivo di ricorso formulato per reiterare l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito, rilevando che, come in questa sede, il ricorrente non aveva colto il decisum della Corte territoriale, che non aveva respinto nel merito l’eccezione, avendo, invece, ritenuto non ammissibile la censura per difetto di specificità.

La sentenza n. 6877/2015 ha, comunque, affermato il principio di diritto, che va qui ribadito, secondo cui “la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, ma non è applicabile all’obbligazione, relativa al rimborso del contributo pagato dall’avvocato per l’iscrizione all’Albo di appartenenza, posta a carico dell’ente del quale il professionista sia dipendente, in quanto la natura periodica del credito deve essere originaria e non “derivata”, non potendosi ipotizzare una trasmissibilità della periodicità, anche ai fini della prescrizione, dall’obbligazione principale ad altro credito da essa derivante.”.

3 – Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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