Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2507 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. un., 04/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17084/2019 proposto da:

M.L.M., S.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato FABIO

PIERGIORGIO CRISCUOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO

CALLIPARI;

– ricorrenti –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per revocazione della sentenza n. 30868/2018 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 29/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Gli Avv.ti S.F. e M.L. hanno proposto congiuntamente ricorso per revocazione (affidato ad un unico motivo) – ai sensi del combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4) – avverso la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 30868/2018, pubblicata il 29 novembre 2018, con la quale era stato rigettato il ricorso dai medesimi formulato contro la sentenza n. 255/2017 del Consiglio Nazionale Forense, di conferma della sentenza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, con la quale era stata loro inflitta la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo per aver promosso, negli anni 2010-2011, numerose azioni esecutive nei confronti di Poste Italiane s.p.a., tutte fondate su titoli già in precedenza azionati nei riguardi delle stessa società e già regolarmente adempiuti negli anni 2006-2007.

2. Con il formulato motivo di ricorso i due ricorrenti hanno chiesto ai sensi del citato art. 395 c.p.c. – la revocazione dell’impugnata sentenza delle Sezioni unite da essi ritenuta basata sull’asserito errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa, per omesso vaglio e carente motivazione sul provvedimento di archiviazione della Procura della Repubblica di Catanzaro del 12 marzo 2018, nonchè per errata supposizione della condotta volontaria di essi ricorrenti.

3. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il ricorso per revocazione potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c. (come richiamato dall’art. 391-bis c.p.c., comma 4), in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Primo Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Rileva il collegio che l’unico formulato motivo di ricorso per revocazione avverso la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30868/2018 deve essere dichiarato inammissibile, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata nello stesso senso dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Sul piano generale occorre osservare (cfr., tra le tante, Cass. Sez. U. n. 1178/2000; Cass. n. 14458/2003; Cass. n. 14267/2007; Cass. Sez. U. n. 11508/2012, ord.; Cass. n. 4521/2016 e, da ultimo, Cass. n. 8615/2017, ord., e Cass. n. 20635/2017, ord.) che i casi di revocazione riconducibili all’art. 395 c.p.c., n. 4), pongono riferimento ad un errore di fatto che ricorre nelle ipotesi in cui la decisione sia frutto di un’erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali; pertanto, tale rimedio non è ammissibile qualora si solleciti una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, si deduca un assunto errore di diritto, si prospettino vizi del provvedimento decisorio che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico ovvero si ponga riferimento alla omessa valutazione di elementi probatori risultanti non decisivi ai fini della risoluzione della controversia definita con la pronuncia oggetto di revocazione.

La più recente giurisprudenza di queste Sezioni unite ha, sul punto, definitivamente chiarito che il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; nè, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali. Sulla base di tale principio è stata ritenuta ragionevole la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l’ordinata amministrazione della giustizia (cfr. Cass. S.U. n. 20994/2017 e Cass. S.U. n. 8984/2018, ord.).

Ciò premesso, il collegio ritiene che con la proposta censura – al di là della formale prospettazione come istanza di revocazione – i ricorrenti non hanno propriamente dedotto un vizio revocatorio (e, in particolare, un vizio consistente, effettivamente, nella denuncia di errori di fatto riconducibili propriamente a quelli previsti dell’art. 395 c.p.c., n. 4)) della impugnata sentenza di queste Sezioni unite, dal momento che – per pacifica giurisprudenza di questa Corte (come già evidenziata) – in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, ma non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata od insufficiente valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

In altri termini, l’errore revocatorio non può essere ravvisato nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall’ambito dell’impugnazione per revocazione.

Nella fattispecie, i ricorrenti si lamentano – per l’appunto, inammissibilmente – della mancata considerazione della circostanza dell’intervenuta archiviazione in sede penale nei loro confronti per gli stessi fatti oggetto dell’azione disciplinare, non tenendo conto che la sentenza impugnata (v., in particolare, pagg. 5-6) era stata fondata in virtù di un’adeguata attività valutativa sul piano giuridico – sulla condivisione della corretta e sufficiente valorizzazione delle complessive e dettagliate emergenze probatorie così come debitamente operata dal Consiglio Nazionale Forense (in quanto tali legittimanti la conferma del giudizio di responsabilità disciplinare dei due odierni ricorrenti), senza, quindi, che l’omessa valutazione della suddetta circostanza potesse risultare decisiva ai fini della risoluzione della controversia definita con la pronuncia oggetto di revocazione.

5. In definitiva, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in difetto di costituzione delle parti intimate.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1 e comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1- quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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