Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2507 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2507 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Real Edil s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
285/2011/09

depositata il 27/5/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Real Edil s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Salerno n. 490/4/2008 che aveva accolto il ricorso
avverso l’avviso di liquidazione n. REQ 2005-1-260 registro 2005

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15293/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/02/2014

Il ricorso proposto

si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimata. 11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

c.p.c.
La censura è inammissibile in quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 18/12/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 20 del dpr 131/86 in relazione all’art. 360 n. 3

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