Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2507 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., in proprio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 76/9/08 del 7/4/08.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto proposto nei confronti del soppresso Centro di Servizio, il ricorso contro una cartella di pagamento per Euro 761,24 emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno di imposta 1995.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per inammissibilità dei tre motivi, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo il contribuente, sotto il profilo della violazione di legge, chiede a questa Corte, nei quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., se sia “ammissibile il ricorso proposto avverso cartella esattoriale ancorchè sia stato notificato ad ufficio finanziario soppresso, sempre che l’amministrazione competente a riceverlo si sia costituita in giudizio” e se sia scusabile e privo di conseguenze processuali “l’errore commesso dal contribuente che notifichi il ricorso a soggetto risultante dalla cartella esattoriale, il cui contenuto sia ambiguo e fuorviante”.

Il mezzo è inammissibile, sia perchè la circostanza relativa al contenuto “ambiguo e fuorviante” della cartella è esclusa dalla sentenza, ove si legge che “è invece chiaramente evidenziato alla pag. 5 ‘a chi presentare il ricorso ed alla pag. 6 il calendario della soppressione dei Centri di Servizio delle II.DD. ed indirette”, sia perchè, comunque, la declaratoria di inammissibilità non consegue alla sola errata indicazione del notificatario, bensì alla erronea individuazione del soggetto nei cui confronti proporre il ricorso, cui nessun cenno è fatto nei quesiti di diritto, incentrati sul solo problema della notificazione.

Ne consegue l’inammissibilità degli altri due motivi, atteso il carattere assorbente della declaratoria di inammissibilità del primo”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 500,00 di cui Euro 400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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