Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25069 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16849-2019 proposto da:

O.O., alias O.O. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Frate del foro di

Belluno che lo rappresenta e difende (pec:

elisabetta.frate.avvocatibelluno.legalmail.it)

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3238/2018 (pubbl. il 26/11/2018) della Corte

di appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.O., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3238/2018 della Corte di appello di Venezia che ha respinto – con condanna alle spese – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia che aveva confermato il diniego della Commissione territoriale di Verona in ordine alle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione internazionale ovvero ancora di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; svolgendo un unico motivo ne chiede l’annullamento.

2. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini di legge mediante il controricorso, ha depositato una nota al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente deduce la “nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., per omessa motivazione”.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata si espone al censurato vizio di legittimità in ordine al giudizio di credibilità del ricorrente, laddove, a fronte dell’esistenza di una dichiarazione proveniente da un terzo a conoscenza diretta dei fatti (si tratta di una lettera del pastore della chiesa evangelica alla quale era stato locato dallo stesso ricorrente un terreno oggetto poi delle contese che avrebbero determinato la reazione violenta della fazione politica che lo rivendicava), ne ha escluso la validità di riscontro sul rilievo che lo scritto “si limita a ripetere in rapida sintesi le circostanze riferite dall’appellante”. Si tratta, all’evidenza, di un asserzione priva di significato logico, in quanto la circostanza che la lettera riporti le stesse circostanze esposte dal ricorrente è, semmai, un elemento da valutarsi a favore della veridicità della narrazione e non già in contrasto con essa, in assenza, peraltro, di alcun riferimento alla eventuale non autenticità del documento prodotto. La motivazione va quindi considerata sul punto solo apparente e, dunque, deducibile e rilevabile in questa sede (Cass. n. 340/19) in quanto relativa ad un aspetto di carattere decisivo che investe tanto l’apprezzamento sull’attendibilità del narrato del ricorrente (esclusa proprio ed anche in ragione dell’assenza di elementi di riscontro, vedi punto 9 pag. 6) e dei presupposti di fatto ai quali è legata la domanda di protezione, nonchè l’eventuale esercizio da parte del giudice di merito del potere ex officio di integrazione istruttoria.

4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata come in motivazione, rinviandosi, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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