Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25069 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12212/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

BIG ENERGY s.r.l., (p. IVA e C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli Avv.ti Marco

Turci, Raffaella Vianello e Alessandro Fruscione, con domicilio

eletto presso l’Avv. Alessandro Fruscione, con studio in Roma in via

Giambattista Vico n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria 467/05/2014, pronunciata il 13 dicembre 2013 e depositata il

7 aprile 2014;

udita la relazione svolta nell’Adunanza del 28 marzo 2019 dal

Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello proposto dalla stessa Amministrazione nonchè di accoglimento parziale di quello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 06/01/2010 emessa dalla CTP di La Spezia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto parzialmente l’impugnazione proposta avverso avviso di rettifica dell’accertamento IVA relativa ad importazione (prot. n. (OMISSIS), relativo alla (OMISSIS) del 7 luglio 2006).

2. Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. Centro Assistenza Doganale La Spezia s.r.l., titolare di procedura di domiciliazione, presentò presso l’A.D. dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, per conto di BIG ENERGY s.r.l., con riferimento a merci che vennero sdoganate con la sola corresponsione dei dazi doganali, in quanto dichiarate con destinazione al deposito doganale ed IVA gestito da F.V. s.p.a. A seguito di verifica inerente il detto deposito fu emesso PVC in merito a violazioni ritenute sostanziali, con particolare riferimento alla mancata introduzione fisica delle merci iscritte nel registro di deposito IVA. Ne conseguì l’avviso di rettifica dell’accertamento in oggetto per il recupero d’IVA all’importazione non versata al momento dello sdoganamento.

3. L’impugnazione dell’avviso di rettifica fu parzialmente accolta dalla CTP che ritenne non dovuta l’IVA, in ragione di una mera compensazione contabile, e legittime la sanzione e gli interessi, in ragione del vizio della documentazione contabile dovuto alla mendace dichiarazione circa l’avvenuto deposito fisico delle merci importate, invece mai avvenuto.

4. Avverso la statuizione di primo grado fu proposto appello principale da parte dell’Amministrazione nonchè incidentale dal contribuente.

La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la sentenza di primo grado circa il (non dovuto) recupero dell’IVA e la riformò circa la sanzione e gli interessi, ritenendo il comportamento del contribuente corretto, e quindi non sanzionabile, e non dovuti interessi in quanto la registrazione dell’autofattura e la conseguente dichiarazione IVA erano tali da regolare le poste attive e passive così imponendo, se dovuto, il versamento della differenza senza interessi.

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, ed il contribuente intimato si difende con controricorso, deducendo l’infondatezza del motivo n. 1 oltre che l’inammissibilità del motivo n. 2, illustrato da memoria con la quale chiede dichiarasi la cessazione della materia del contendere in ragione dell’annullamento in autotutele, dell’avviso di rettifica in oggetto, quanto alla richiesta di pagamento dell’imposta (con allegata documentazione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo n. 1 del ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, si deducono “violazione e falsa applicazione degll’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c.”.

Il ricorrente, nonostante la tecnica utilizzata per la formulazione tanto del motivo quanto della relativa rubrica, sostanzialmente si lamenta della violazione del giudicato interno da parte del Giudice di secondo grado, non avendo il contribuente proposto appello incidentale con riferimento ai capi della sentenza di primo grado inerenti gli interessi e l’applicata sanzione.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, per essersi il giudice di secondo grado pronunciato ultrapetita anche con riferimento alla comminata sanzione.

2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tanto il ricorrente quanto il controricorrente, difatti, concordano nel ritenere che non formò oggetto del thema decidendum del giudizio di merito (culminato nel presente giudizio di legittimità) l’irrogata sanzione che, invece, per quanto chiarito dallo stesso ricorrente, formò oggetto di separato giudizio.

Sicchè, l’annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica, limitatamente all’imposta e, quindi, ai relativi interessi, intervenuto nel 2016, implica cessazione della materia del contendere co compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità precedentemente instaurato.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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