Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25069 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7166/2015 proposto da:

G.P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VLA LUIGI CECI

21, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA SAGGESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GABRIELE CIARDO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE LECCE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4205/2014 del GIUDICE DI PACE di LECCE, emessa

il 25/10/2014 e depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. G.P.R. ha convenuto in giudizio, davanti al Giudice di pace di Lecce, il Comune di quella città, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, pari ad Euro 380 oltre interessi, conseguenti alla scoppio di uno pneumatico della sua vettura avvenuto a causa della presenza di una grande buca piena d’acqua presente sul manto di una strada nell’abitato di (OMISSIS) nella quale ella stava transitando.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace ha rigettato la domanda ed ha compensato integralmente le spese di lite.

2. Contro la sentenza del Giudice di pace ricorre G.P.R. con atto affidato a due motivi.

Il Comune di Lecce non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto inammissibile.

4. Costituisce, infatti, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unica impugnazione ordinaria ammessa (Sezioni Unite, 18 novembre 2008, n. 27339, nonchè, tra le altre, ordinanza 4 giugno 2007, n. 13019, e ordinanza 13 marzo 2013, n. 6410).

La presente controversia, avente ad oggetto una domanda risarcitoria proposta per la somma di curo 380, rientra in tale ambito. Ne consegue che la sentenza del Giudice di pace avrebbe dovuto essere impugnata, siccome soggetta ratione temporis al regime di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, con l’appello e non con il ricorso per cassazione.

5. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte de129-ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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