Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25069 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25069 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 20052-2011 proposto da:
CARCANI FRANCESCO C. F. CRCERN60A14H501W, domiciliato
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio
dell’avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atLi;
– ricorrente contro

2013
2714

K24 PHARMACEUTICALS S.R.L. C.E. 07510800639;

intimata

Nonché da:
K24

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

C.F.

07510800639,

in

Data pubblicazione: 07/11/2013

o persona del

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,
presso lo studio dell’avvocato PARPAGLIONI MARA,
rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARO GIUSEPPE,
giusta delega in atti;

contro
CARCANI FRANCESCO (1″,.. ORCFRN60A14H501W,Comiciliato
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio
dell’avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che lo rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 4453/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/08/2010 r.g.n. 10170/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato TULLIO GALIANI per delega GIOVANNI
PELLETTIERI;
udito l’Avvocato GIUSEPPPE FERRARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso principale, rigetto del
primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli
altri.

– con troricorrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 9 agosto 2010 la Corte d’appello di Roma, in
riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 21 aprile 2009, ha
dichiarato la nullità del licenziamento intimato a Carcani Francesco dalla
K24 Pharmaceuticals s.r.l. in data 6 dicembre 2007, ha condannato tale

risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità dell’ultima
retribuzione di fatto rigettando ogni altra domanda. Il licenziamento in
questione era stato intimato a seguito di lettera di contestazione del 23
novembre 2007, con la quale era stato addebitato al lavoratore di avere
utilizzato, durante l’orario di lavoro, il computer dell’ufficio per giochi, con
un impiego calcolato nel periodo di oltre un anno, di 260 — 300 ore
provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda.
La Corte territoriale è pervenuta alla decisione di nullità del licenziamento
considerando non tardiva la contestazione in quanto la tardività va
rapportata al momento in cui il datore viene a conoscenza del fatto
addebitato indipendentemente dalla possibilità di conoscerlo prima; ha poi
ritenuto che il controllo del computer dell’azienda da cui è emerso il suo
indebito utilizzo, non configurerebbe controllo a distanza vietato dall’art. 4
della legge 300 del 1970, in quanto il lavoratore aveva probabilmente
consentito tale controllo; ha tuttavia ritenuto generica la contestazione che
fa riferimento ad un solo concreto episodio rimanendo per il resto generica
e tale da non consentire al lavoratore una puntuale difesa; sulle
conseguenze della nullità del licenziamento ha ritenuto tardive le deduzioni
del lavoratore in merito al requisito dimensionale del datore di lavoro ai
fini della tutela reale, avendo questi prospettato circostanze nuove relative a
collegamenti societari in modo inammissibile, al fine di contrastare la
prova fornita dal datore di lavoro riguardo al numero dei dipendenti.

società a riassumere il Carcani entro tre giorni o, in mancanza, al

Il Carcani propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad
un unico articolato motivo.
La K24 Pharmaceuticals s.r.l. resiste con controricorso e svolge ricorso
incidentale affidato a tre motivt.

La K24 Pharmaceuticals s.r.l. ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. in relazione
all’art. 5 della legge n. 604 del 1966, 18 della legge n. 300 del 1970, 420 e
437 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
causa ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si assume che
il ricorrente non avrebbe modificato gli elementi di fatto dedotti in quanto i
fatti allegati a sostegno della esistenza del requisito dimensionale erano
stati acquisiti in giudizio e, comunque, il ricorrente non ha svolto alcuna
domanda nuova non avendo in alcun modo modificato il bene della vita
richiesto con il petitum iniziale. Anche gli elementi di diritto non sono
cambiati avendo il ricorrente richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro
quale conseguenza della dichiarazione di nullità del licenziamento, e le
deduzioni riguardo al requisito dimensionale costituiscono conseguenza
dell’eccezione proposta dalla controparte.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 414 e 437 cod. proc. civ. anche
in relazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e 18 della legge n.
300 del 1970, e 2697 cod. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5 cod.

L

4

Il Carcani resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.

proc. civ. In particolare si deduce che il giudice dell’appello, nell’ordinare
la riassunzione del lavoratore entro tre giorni, avrebbe accolto una
domanda non formulata dal lavoratore che aveva chiesto la reintegra nel
posto di lavoro senza considerare la mancanza del requisito dimensionale
che consente tale tutela reale.

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e
successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 1218 e seguenti cod. civ.,
degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ. ex art.
360, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 46 e 48, commi 6, 50 e 52 CCNL dei
dipendenti dell’industria chimica farmaceutica, anche in relazione agli artt.
1362 e seguenti cod. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo. In particolare si deduce che la lettera di contestazione,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, conterrebbe
precisi elementi dell’addebito contestato documentato anche da un
accertamento tecnico da cui risulta anche l’indicazione del numero delle
partite giocate dal dipendente con il computer dell’azienda, che
giustificherebbe ampiamente l’esistenza del giustificato motivo soggettivo
della risoluzione del rapporto.
Con il terzo motivo condizionato si lamenta violazione e falsa applicazione
deglia rtt. 18 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni ed
integrazioni, degli artt. 1223, 1224, 1225, 116, 1227 cod. civ., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si assume che, in caso
di accoglimento del ricorso avversario, comunque nulla gli spetterebbe a
titolo di risarcimento del danno avendo il lavoratore trovato immediata
ricollocazione lavorativa presso altra azienda, come dichiarato in udienza
dal medesimo Carcani.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si assume

Per motivi di ordine logico si esamina preliminarmente il secondo motivo
de ricorso incidentale che è fondato. L’addebito mosso al lavoratore di
utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non può essere ritenuto
logicamente generico per la sola circostanza della mancata indicazione
delle singole pet\rtite giocate abusivamente dal lavoratore. Appare dunque

specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado
di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di
utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer
aziendale.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà ad una diversa
decisione non considerando generica la lettera di contestazione da cui è poi
conseguito il licenziamento per cui è causa, e provvederà anche alle spese
di giudizio.
Il ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale restano
assorbiti.
P.Q.M.
LA Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale;
“.+
• 45

Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale ed il ricorso
principale;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2013.

illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione

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