Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25068 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 16/09/2021), n.25068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5325/2017 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del

curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in

via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’avvocato Greco

Vincenzo, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B. s.r.l.; Peplo s.r.l., in persona dei rispettivi

legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, in

via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell’avvocato

Cerulli Irelli Giuseppe, che le rappresenta e difende, unitamente

agli avvocati Affer Giulia, Cuonzo Gabriele, e Trevisan Luca, con

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2946/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza emessa l’8.4.14, il Tribunale di Milano rigettò le domande con cui il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. aveva chiesto che fosse accertata la malafede della L.B. s.r.l. nella registrazione del marchio ” L.B.” e che fosse di conseguenza accertata la legittimazione del fallimento a rivendicare il marchio e disposto il trasferimento dello stesso a favore del fallimento stesso, nonché le domande con cui quest’ultimo aveva chiesto, in subordine, che fosse accertata la simulazione del contratto di licenza sottoscritto dalla suddetta L.B. s.r.l.. Il fallimento impugnò la suddetta sentenza con appello, respinto dalla Corte territoriale, con sentenza emessa il 12.7.16.

Il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. ricorre in cassazione con tredici motivi.

La L.B. s.r.l. e la Peplo s.r.l. resistono con unico controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in ordine al mancato esame dell’eccezione di nullità della rinunzia al marchio effettuata dalla ricorrente.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., poiché la Corte d’appello non aveva distinto tra la Delibera che autorizzava la rinunzia e la rinunzia al marchio autorizzato, senza valutare che la non impugnabilità della suddetta Delibera non inibiva alla parte interessata di impugnare l’atto autorizzato per difetto della causa.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13325, 1343 e 1418, c.c., per non aver la Corte d’appello rilevato l’illiceità della causa della Delibera consiliare avente ad oggetto la rinunzia negoziale.

Il quarto motivo deduce l’omesso esame del fatto decisivo della inopponibilità alla curatela della lettera, priva di data certa, del 10.1.90, attraverso la quale si voleva fare apparire l’atto di rinunzia al marchio come atto dovuto, non avendo al riguardo la Corte territoriale ravvisato che tale eccezione era stata sollevata dalla ricorrente in primo grado, nella memoria ex art. 183 c.p.c..

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., per aver la Corte d’appello escluso la nullità della rinunzia al marchio della (OMISSIS) s.p.a., nonostante difettasse di una causa concreta.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1343 c.c., art. 1418 c.c., comma 1 e L. Fall., art. 217, in quanto l’intento del rinunziante era di sottrarre i beni alla massa dei creditori in violazione di norme imperative.

Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1418 c.c., in quanto la Corte d’appello, seppur ritenendo che la rinunzia al marchio fosse di per sé valida, avrebbe dovuto rilevarne l’invalidità della causa perché in frode alla legge, se valutata nell’ambito del procedimento.

L’ottavo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., art. 1418 c.c., comma 2 e art. 2629 c.c., in quanto la Corte d’appello, seppur ritenendo che la rinunzia al marchio fosse di per sé valida, avrebbe dovuto rilevarne l’illiceità del motivo unico.

Il nono motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2391 c.c, avendo la Corte d’appello ritenuto che l’unico rimedio nei confronti degli atti distrattivi sia l’azione di responsabilità.

Il decimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1422 c.c., per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto prescritta le azioni di nullità contrattuale.

L’undicesimo motivo deduce la nullità del procedimento per carenza della causa concreta, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1418, c.c..

Il dodicesimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2569 c.c., in ordine al diritto della ricorrente alla titolarità del marchio in questione.

Il tredicesimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del c.p.i., per aver la L.B. s.r.l. ottenuto in mala fede la registrazione per marchio d’impresa.

Il collegio osserva che la parte ricorrente ha depositato un atto, datato 7 maggio 2021, di rinunzia al ricorso, con accettazione del difensore delle parti contro icorrenti; pertanto, a norma dell’art. 306 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Circa le spese del giudizio, dato l’accordo tra le parti, esse vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA