Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25068 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16725-2019 proposto da:

N.S., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Michele Cipriani, del foro di Firenze che lo

rappresenta e difende (pec: michele.cipriani.firenze.pecavvocati.it)

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3117/2018 (pubbl. il 15/11/2018) della Corte

di appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.S., cittadino (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3117/2018 della Corte di appello di Venezia che ha respinto – con condanna alle spese e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia, la quale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale di Verona in ordine alle sue domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria ovvero di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

2. Si è costituito con controricorso il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero rigettarlo perchè infondato nel merito, con revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. Con vittoria di spese di giudizio.

3. Con atto ritualmente notificato alle parti costituite, il ricorrente, unitamente al difensore costituito, in data 23/9/2020, ha rinunciato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Va dichiarata, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del processo avendo la parte ricorrente tempestivamente e ritualmente rinunciato al ricorso prima del passaggio in decisione dello stesso e provveduto alla comunicazione dell’atto di rinuncia alla parte costituita (S.U., ord. n. 34432 del 24/12/2019, Rv. 656337 – 01). La rinuncia al ricorso per cassazione produce, infatti, l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (ex multis vedi: Sez. 5, ord. n. 10140 del 28/5/2020, Rv. 657723 – 01). Con riguardo a tale ultimo profilo, ritiene il Collegio che, trattandosi di circostanza sopravvenuta all’instaurazione del giudizio, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.

5. Non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. n. 21147/2020; n. 23175/2015 e n. 19071/218).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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