Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25068 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6472/2015 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MARCONE,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3783/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 05/06/2014 e depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Claudio Marcone, per il ricorrente, che si riporta

agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. C.A. convenne in giudizio D.G.F., davanti al Tribunale di Roma, chiedendo il risarcimento dei danni, ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 3, commi 3 e 5, nonchè la condanna alla restituzione del deposito cauzionale indebitamente trattenuto dal locatore.

A sostegno della domanda espose che il locatore gli aveva intimato la disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo per la scadenza del primo quadriennio, asseritamente per adibire l’abitazione ad esigenze del proprio figlio, circostanza che non si era poi realizzata.

Si costituì il D.G., chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al pagamento di una somma pari a trentasei mensilità di canone nonchè della somma di Euro 978,78 per la mancata restituzione del deposito cauzionale, oltre gli interessi legali e con il carico delle spese.

2. La pronuncia è stata appellata da D.G.F. e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2014, ha accolto parzialmente l’appello, ha stabilito che al C. non spettava la somma pari alle trentasei mensilità di canone perchè il contratto era in realtà cessato per mutuo consenso, ha condannato l’appellante al pagamento della sola somma di Euro 978,78 per il titolo di cui sopra ed ha compensato per tre quarti le spese dei due gradi di giudizio, ponendo a carico dell’appellante il residuo quarto.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre D.G.F. con atto affidato a tre motivi.

C.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c.; con il secondo, violazione dell’art. 1226 c.c. e con il terzo violazione dell’art. 92 c.p.c..

5.1. I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono entrambi privi di fondamento.

La Corte d’appello, con un accertamento in fatto non più discutibile in questa sede, ha verificato che il locatore, odierno ricorrente, non aveva provato l’esistenza e l’ammontare dei danni, asseritamente riconducibili al conduttore, tali da legittimare il trattenimento del deposito cauzionale; e ciò anche in presenza di una c.t. di parte, confermata in sede di prova per testimoni, che aveva descritto alcune parti dell’immobile danneggiate.

A fronte di tale ricostruzione, i due motivi – peraltro formulati in modo non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto fanno riferimento al contenuto di una c.t. di parte senza indicare se e dove essa sia stata prodotta e messa a disposizione di questa Corte – sostengono che la prova del danno era stata fornita e che la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare la somma, se del caso facendo riferimento ad una valutazione equitativa. In tal modo, però, il ricorrente tende a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, dimenticando anche che il risarcimento del danno in via equitativa può avvenire solo se dello stesso sia certo l’an, elemento che la sentenza impugnata ha invece escluso.

5.2. Il terzo motivo è pure infondato.

Il ricorrente, infatti, non considera che la decisione sulle spese non si fraziona secondo l’esito delle varie fasi, ma va compiuta unitariamente in relazione all’esito finale della lite (ordinanza 13 marzo 2013, n. 6369); nella specie, non è esatto che il D.G. sia stato condannato ad un quarto delle spese pur essendo vincitore, giacchè la domanda originariamente proposta dal conduttore C. è stata, all’esito del giudizio di appello, accolta sia pure in minima parte, per cui la sentenza impugnata ha fatto un uso corretto ed equilibrato del principio di soccombenza.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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