Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25068 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25068 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 836-2009 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio degli avvocati ADRIANA PIGNATARO,
2013

GIANDOMENICO CATALANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2682
contro

– CASINO’ DE LA VALLEE S.P.A. C.F. 01045790076, in
persona

del

legale

rappresentante pro

tempore,

Data pubblicazione: 07/11/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99 INT.
14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
STANCHI, STANCHI ROMOLO, STANCHI VINCENZO, giusta
procura speciale notarile in atti;

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso lo
studio dell’avvocato GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PRINCIPI EMANUELE,
giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1244/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 31/12/2007 R.G.N. 1464/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
uditi gli Avvocati BUFFOLO ANDREA per delega GULLOTTA
FABIO e avv. FERZI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

– CASINO’ S.P.A. C.F. 01297620088, in persona del

r.g.n. 836/2009 INAIL e/Casinò de la Vallee s.p.a. ed altro
ud. 25/9/2013

1.

Con ricorso al Giudice del lavoro di Aosta, la Casinò de la Vallee s.p.a. (CA.VA .),
gestore del Casinò di Saint Vincent, premesso che l’INAIL, a seguito di
accertamento, aveva variato la classificazione tariffaria del personale operante nelle
sale da gioco e di parte del personale salariato applicando la voce 0543 della
Gestione Industria (provvedimento del 24.3.2003), riteneva erronea la nuova
classificazione comportante il tasso più elevato, pari al 39 per mille, e chiedeva che
fossero dichiarati non dovuti i premi assicurativi chiesti in sua applicazione, con
condanna dell’Istituto alle restituzione delle somme riscosse.

2

L’INAIL, costituitosi in giudizio, eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice
adito e chiedeva il rigetto della domanda nel merito. Intervenuta in giudizio anche
la Casinò s.p.a., gestore del Casinò di Sanremo, in adesione alle richieste di
CA.VA ., il Tribunale rigettava la domanda.

3. Proposto appello principale da CA.VA . in punto di merito, ed appello incidentale
dall’INAIL quanto alla giurisdizione, costituitasi anche in secondo grado Casinò
s.p.a., la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 31.12.2007, accoglieva
l’impugnazione principale e, dichiarata “assorbita” la questione di giurisdizione,
dichiarava che l’INAIL non aveva diritto a percepire i premi di cui al
provvedimento di classificazione contestato.
4. La Corte, a sostegno del decisum, rilevava che:
– la nuova classificazione tariffaria era stata disposta a seguito dell’entrata in
vigore del d.m. 12.12.2000, contenente il regolamento delegato di
approvazione delle nuove tariffe dei premi assicurativi INAIL, avente natura
di atto di normazione secondaria a carattere amministrativo, come tale
disapplicabile dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 4 della 1. 22.03.1865 n.
2248, all. E;
– per essere i premi assicurativi determinati secondo i criteri previsti dal T.U.

30.6.1965 n. 1124 (art. 39), in base a principi statistico-attuariale non
suscettibili di apprezzamento discrezionale, la fissazione di tariffe non
conformi si trasforma, all’atto della loro applicazione, nella lesione del diritto
dell’imprenditore a pagare contributi conformi alla legge, diritto di cui può
essere chiesta tutela al giudice ordinario;
nel caso concreto CA.VA . chiedeva la disapplicazione del provvedimento
generale posto a monte dell’obbligo contributivo, perché non determinato in

Rossana Mancino est.
r.g.n. 836 / 2009 INAIL c/ Casinò de la Vallee s.p.a. ed altro

Svolgimento del processo

5. Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l’INAIL, affidato a tre
motivi. Resistono, con controricorso, la s.p.a. Casinò de la Vallee e la s.p.a. Casinò.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
6. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 12896 del 2013, decidendo sul
primo motivo di ricorso con il quale si eccepiva il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario e la violazione dell’art. 4 della L. 20.03.1865 n. 2248, all. E.,
hanno ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa alla sezione
lavoro per l’esame dei rimanenti motivi.

Motivi della decisione
Z I motivi dedotti dall’Istituto ricorrente possono essere riassunti come segue.
8. Con il secondo motivo viene dedotta violazione del d.P.R. 30.6.1965 n. 1124
(artt.39-40-41) e del d.m. 12.12.2000, contenente le modalità di attuazione delle
tariffe (artt. 4-5-7-8-22) e le singole voci tariffarie (nella specie la voce 0543). Ad
avviso della parte ricorrente la Corte di merito ha deciso in punto non di
classificazione dell’attività della CA.VA . nell’ambito delle voci di tariffa, né sulla
quantificazione del tasso specifico aziendale, quanto sul tasso medio nazionale di
tariffa che, in base a considerazioni di carattere statistico attuariale in ambito
nazionale, viene assegnato agli imprenditori che eseguono lavorazioni omogenee.
La decisione adottata sarebbe, pertanto, erroneamente basata su una presunta non
corrispondenza del tasso medio di tariffa al rischio concretamente accertato nella
singola azienda, mentre avrebbe dovuto prendere in considerazione il tasso medio
nazionale di tariffa, basato sull’ammontare degli oneri sostenuti dall’INAIL per
tutte le aziende rientranti nella specifica tipologia di lavorazione.
9. Con il terzo motivo viene dedotto difetto di motivazione in quanto la sentenza
impugnata non illustra sufficientemente le ragioni per le quali non sarebbe stato
correttamente determinato il tasso medio nazionale relativo alla predetta voce
0543, che include le aziende esercenti attività di Casinò, dato che si limita a
considerare solo gli eventi verificatisi nelle aziende degli imprenditori in causa, le

2
Rossana Mancino est.
r.g.n. 83612009 INAIL ci Casinò de la Vallee s.p.a. ed altro

conformità dei principi fissati dalla legge, contestando altresì la classificazione
assegnata dall’ INAIL (classe 0543);
non erano provate le modalità di determinazione del tasso del 39 per mille
assegnato alla classe in cui era stata inserita la società ricorrente ed era risultato
ignoto il criterio con il quale era stato fissato il rischio medio nazionale delle
lavorazioni interessate;
in definitiva, l’INAIL non poteva riscuotere i premi nella misura richiesta nel
provvedimento di classificazione tariffaria contestato.

s.p.a. Casinò de la Vallee e Casinò, e non il più complesso sistema statistico
attuariale. La stessa sentenza, inoltre, è contraddittoria ed irragionevole in quanto,
reputando erronea la classificazione assegnata non consente l’applicazione ai
Casinò di alcuna voce tariffaria, così creando disparità con altre imprese
classificate nella stessa voce classificatoria.

11. Come già rilevato dalle Sezioni unite della Corte (sentenza n. 12896/2013 cit.), il
sistema di determinazione dei contributi dovuti dal datore per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è indicato direttamente
dal testo unico n. 1124 del 1965, il quale prevede che i contributi in questione
siano fissati in modo da comprendere l’onere finanziario corrispondente agli
infortuni del periodo di assicurazione, tenendo conto dei coefficienti di calcolo dei
valori capitali delle rendite (art. 39, commi 1 e 2).
12

Le tariffe dei premi e dei contributi così determinate e le relative modalità di
applicazione sono approvate con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale su delibera dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro; dette tariffe stabiliscono i tassi di premio nella misura corrispondente
al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate (art. 40, commi 1 e
3).

13. La giurisprudenza di legittimità assegna ai predetti decreti ministeriali la natura di
regolamento delegato dotato di rilevanza esterna (v., in tema, Cass. S.u.
10930/1997 e la giurisprudenza costante della Sezione lavoro, in particolare Cass.
448/1996, 778/1995, 33/2003, 46/2005, 16586/2010), pur conservando essi la
qualità di atti amministrativi, come tali sottoposti – se illegittimi – al potere di
disapplicazione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 4 L. n. 2248 del 1865, all. E
(v. Cass. nn. 4719 e 16547 del 2005).
14. La pretesa del datore di lavoro all’esatta imposizione da parte dell’Istituto
assicuratore trova la sua fonte – secondo il sistema sopra riferito – direttamente
nella legge, al realizzarsi delle condizioni ivi previste.
15. Gli atti dell’Istituto che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno natura di atti
di certazione, ricognizione e adempimento (v., fra le altre, Cass. n. 16547 del 2005
cit. e, in motivazione, Cass. n. 14842 del 2004).
16. La contestazione della pretesa contributiva dell’Ente, imperniata su premi e
contributi (approvati con il decreto ministeriale 12.12.2000) in misura più elevata
di quella ritenuta dovuta secondo legge e, pertanto, sulla lesione del diritto
soggettivo del datore di lavoro a pagare contribuzioni conformi a legge, è volta

3
Rossana Mancino est.
r.g.n. 83612009 INAIL c/ Casinò de la Vallee s.p.a. ed altro

10. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

non già alla rimozione del provvedimento generale di determinazione delle tariffe,
sibbene alla sua (eventuale) disapplicazione nello specifico rapporto contributivo

n. Ad essere contestate nella vicenda in esame sono, sul piano tecnico, le stesse
tabelle portate all’approvazione ministeriale ai sensi dell’art. 39, c. 1, come
rimarcato dalla Corte di merito laddove rileva che, nella specie, ad essere
impugnato è il provvedimento “generale ed a monte, in occasione del quale si è
proceduto alla determinazione del tasso di premio, che la legge vorrebbe essere
avvenuta nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni”, e
cioè (come indicato dalla citata decisione delle Sezioni unite) in misura tale da
consentire la copertura dell’onere finanziario “corrispondente agli infortuni del
periodo di assicurazione”, ai sensi del già richiamato art. 39, comma 2.
18. Tanto premesso, la statuizione della sentenza impugnata già delineata nello storico
di lite – e che, giova ripetere, ha rilevato nella posizione assunta in giudizio
dall’INAIL la genericità delle affermazioni, il vuoto argomentativo con riferimento
al modus procedendi nel determinare il rischio medio nazionale delle lavorazioni
assicurate alla voce 543, la carente allegazione in ordine agli elementi di fatto
idonei ad escludere la lesione del diritto soggettivo del datore di lavoro al
pagamento di contributi conformi a legge – non è risultata scalfita minimamente
dalle censure dell’ Istituto.
19. In particolare è risultato non censurato adeguatamente l’iter argomentativo dei
giudici del gravame secondo cui l’INAIL non ha chiarito in giudizio sulla base di
quali dati sia pervenuto alla quantificazione di un tasso di tariffa indicativo di una
pericolosità e di un particolare rischio riconducibile all’attività lavorativa dei
lavoratori che operano all’interno dei Casinò, rischio addirittura superiore a
numerose lavorazioni del settore petrolchimico, della produzione di energia e del
settore metalmeccanico.
20. Peraltro, solo nel ricorso per cassazione l’Istituto ha introdotto,
inammissibilmente, elementi di fatto riferiti al procedimento di predisposizione
dei tassi, con allegazioni oramai tardive e con conseguente cristallizzazione
dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in punto di inesistenza di
elementi comprovanti la non violazione del diritto dell’imprenditore a pagare
contributi conformi a legge.
21. Immune da censure è così risultata la statuizione della Corte territoriale che, a
fronte dell’esiguo numero dei Casinò italiani, autorizzati alla gestione del gioco
d’Azzardo in espressa deroga al divieto penalmente sanzionato dagli artt. 718 e ss.
c.p., ha escluso la specificità della previsione tariffaria dei Casinò, così

4
Rossana Mancino est.
r.g.n. 836/2009 INAIL c/ Casinò de la Vallee s.p.a. ed altro

controverso, per la violazione dei criteri di determinazione posti dal già richiamato
art. 39 del d.P.R. n. 1124 (v., fra le altre, Cass. S.u. 5245/1994).

nominalmente e genericamente richiamati nel d.m. 12.12.2000, per essere i Casinò
elencati in tre diverse gestioni (industria, terziario e altre attività) con l’indicazione
di altrettanti tassi diversi (39, 32, 30), e tale tripartita collocazione è sintomatica
non solo di una supposta diversa pericolosità tra identiche attività svolte dagli
addetti ai Casinò ma, soprattutto, di un’evidente oscillazione dal 30 al 39 per mille,
che connota di ambiguità un tasso medio nazionale con percentuali diverse pur a
fronte della medesima attività.

ricondursi ad una specifica previsione tariffaria, ancor più tenuto conto che, alla
stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, per essere le tabelle
basate sull’analisi del rischio infortunistico dell’attività svolta, non è consentito
ricorrere in alcun modo, neppure a fini meramente chiarificatori, a normative
emanate per finalità diverse (v. Cass. 10523/2009; Cass. 9769 del 2013)
23. Infine, anche l’ultimo motivo di censura non è meritevole di accoglimento giacché
deduce, inammissibilmente, un vizio motivazionale in realtà prospettando, ma in
modo generico e confuso, errori di diritto.
24. In definitiva il ricorso va rigettato.
25. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate,
a favore di ciascuna parte, in euro 100,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.

22 Tanto è sufficiente per escludere che la contestata classificazione dei Casinò possa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA