Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25067 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20227-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 579/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto di L.F., assunto con contratti a tempo determinato nel comparto della scuola, a vedersi riconoscere gli scatti di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 e condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive. La Corte territoriale ha ritenuto che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola, per il fatto di non beneficiare degli scatti biennali di anzianità, subiscano una disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo non giustificata e non conforme al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo quadro, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare il carattere incondizionato e preciso della clausola, di diretta applicazione nelle controversie nelle quali sia parte, in qualità di datore di lavoro, lo Stato;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico articolato motivo;

– L.F. è rimasto intimato;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione: della L. n. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53; dell’art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e 146 c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007; del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3; del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2; della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; della direttiva 99/70/CE nonchè difetto di motivazione. Evidenzia il Ministero ricorrente che il giudice di primo grado aveva riconosciuto gli scatti biennali di anzianità sulla scorta della L. n. 312 del 1980, art. 53 disposizione, questa, sicuramente non applicabile alle supplenze. Gli aumenti biennali previsti da detta norma, infatti, avevano come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato. La categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, era stata, però, soppressa dalla L. 20 maggio 1982, n. 270. Per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, aveva provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per “scaglioni”. La L. n. 312 del 1980, art. 53 ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall’art. 142 del c.c.n.l. 24.7.2003;

– il ricorso è fondato in quanto, sulla questione oggetto del presente giudizio, questa Corte si è espressa con la recente sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, con cui si è affermato che, in tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71 dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione;

– con tale sentenza si è osservato, tra l’altro, che a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo ed è stata richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, la quale ha evidenziato a quale categoria di docenti la norma in questione si riferisse ed ha precisato che la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeteuiiinato non di ruolo era venuta meno con l’approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva;

– al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, la L. n. 312 del 1980, art. 53 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. 8 aprile 2011, n. 8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all’art. 53 ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell’intervallo tra un incarico e l’altro”);

– il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare all’assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro;

– da tanto consegue che, condivisa la proposta, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma che provvederà sulla domanda avanzata in via subordinata (v. pag. 1 del ricorso per cassazione) diretta al pagamento degli incrementi stipendiali (“gradoni”) previsti per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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