Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25067 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16229-2019 proposto da:

O.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Cristina Martini, del foro di Venezia che lo rappresenta e

difende (pec: cristina.martini-venezia.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1862/2019 (pubbl. il 7/5/2019) della Corte di

appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.A., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1862/2019 della Corte di appello di Venezia che ha respinto – con condanna alle spese e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia, la quale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale di Verona (sezione distaccata di Padova) in ordine alle sue domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria ovvero di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito; la difesa Erariale ha depositato nota ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di protezione sussidiaria, senza considerare la situazione di violenza indiscriminata da conflitto interno esistente in (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), per “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” si intende il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 stabilisce che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (interno o internazionale) deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., n. 18306/2019).

Questa Suprema Corte ha ancora statuito che, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente – che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento – non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass., n. 14283/2019); e che, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass., n. 11312/2019).

Nella specie, la Corte territoriale ha compiutamente esaminato i molteplici report e le fonti internazionali di carattere autorevole relativi al paese di provenienza del richiedente ed ha rilevato, con ampia motivazione esente da vizi logici e giuridici, che nel sud della (OMISSIS) e, in particolare, dall'(OMISSIS) (regione dalla quale il richiedente proviene) non vi è alcuna situazione di violenza generalizzata proveniente da conflitto (cfr. pp. 9-15 della sentenza impugnata). Sul punto, le critiche del ricorrente finiscono per risultare generiche e comunque sollecitano una diversa e alternativa valutazione del fatto, sulla scorta, peraltro, del contenuto di un’allegazione documentale (report del sito del Ministero degli Esteri aggiornato al 20.5.2019) successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (del 4.2.2019 e pubblicata il 7.5.2019), non scrutinabile in questa sede (in termini, vedi Cass., n. 17955/2020; n. 17837/2020).

4. Col secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza delle condizioni per fruire della protezione umanitaria.

Anche questo motivo è inammissibile. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis – secondo quanto statuito da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019 – per essere stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018, che ne ha sostituito il testo), costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso (Cass., n. 13096 del 2019; n. 23604 del 2017). Ha precisato questa Corte che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psicofisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (Cass., n. 13088/2019).

Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può, pertanto, essere riconosciuto al cittadino straniero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia oppure il contesto di generale e di non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass., n. 17072/2018); essendo invece necessario operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass., S.U., n. 29459/2019; Cass., n. 4455/2018).

Nella specie, non sussiste la dedotta violazione di legge, avendo il giudice territoriale puntualmente valutato la situazione del richiedente ed escluso la condizione di vulnerabilità dello stesso avuto riguardo alla sua situazione personale e a quella del paese di provenienza. Da un lato, infatti, si è esclusa la compromissione dei diritti fondamentali secondo quanto precisato dalle molteplici e probanti fonti internazionali richiamate dalla sentenza impugnata a proposito della protezione sussidiaria e, dall’altro, che una situazione di vulnerabilità consegua alla condizione personale del richiedente con particolare riguardo alle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare la (OMISSIS) (essere sottoposto a ritorsioni perchè, avendo aiutato il proprio fratello omosessuale a fuggire dal Paese, avrebbe potuto essere “additato” dello stesso orientamento sessuale), motivatamente ritenute non credibili (vedi pag. 3-5) stante la presenza di molteplici contraddizioni ed elementi poco verosimili in ordine allo svolgimento della vicenda (peraltro osserva la sentenza impugnata come non vi siano prove agli atti di minacce concretamente subite dal ricorrente, nè è stata dedotta o dimostrata l’esistenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di polizia nei suoi confronti).

Nè è sufficiente, per ottenere la protezione umanitaria, il mero svolgimento di attività lavorativa in Italia. Come statuito da questa Suprema Corte, l’integrazione sociale del ricorrente in ragione della buona conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e l’assenza di condanne penali non rilevano come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che consegue, al contrario, alla sussistenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) (Cass., n. 25075 del 2017, non massimata; Cass. n. 17955/2020; n. 17837/2020).

Il motivo sollecita, in realtà, una diversa valutazione del fatto, risultando così – anche sotto questo profilo – inammissibile in sede di legittimità.

5. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’Amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dl D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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