Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25067 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10741/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

FERRAMENTA FRASCHETTI s.p.a., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in

atti dall’avv. Ugo Marinelli e dall’avv. Maria Teresa Barbantini

Fedeli presso la quale in Roma, via Caio Mario n. 7, è

elettivamente domiciliata

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 2464/6/15 depositata il 27/4/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

28/3/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure rigettava l’impugnazione dell’Ufficio e conseguentemente confermava l’annullamento dell’avviso di rettifica di dichiarazione doganale riferito a importazioni perfezionate nel corso del 2005 di lampade fluorescenti disposto dalla CTP;

– con tal atto l’Erario recuperava maggiori dazi e IVA all’importazione sulle merci in parola, in quanto sosteneva trattavasi di prodotti a basso consumo (c.d. CFL-i) originarie della Cina e non della Malesia, quindi soggette al c.d. “dazio antidumping”, come accertato tramite indagine OLAF e a seguito annullamento dei certificati Form A da parte dell’Autorità doganale malese;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a cinque motivi. La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria censura la sentenza impugnata falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del principio comunitario del contraddittorio procedimentale, per avere il secondo giudice (ha ritenuto erroneamente che la violazione di tali disposizioni provochi l’illegittimità dell’atto impugnato; analoga censura si formula con il secondo motivo, sotto il diverso profilo della necessità dell’emanazione dell’avviso di rettifica decorsi i 60 giorni dalla redazione del PVC, e con il quarto motivo, sotto il profilo dell’omesso accertamento da parte della CTR dell’effettiva lesione del diritto di difesa provocato dall’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo;

– il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 374 del 2000, art. 11, commi 4, 5 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, alla materia doganale;

– i motivi possono esaminarsi tutte congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica costituendo i mezzi frammentazione di una sola censura; gli stessi risultano fondati;

– come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la CTR ha fondato la propria decisione sulla circostanza del mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, tra la redazione del PVC (che peraltro lo stesso secondo giudice dà atto non esser stato redatto) e l’emissione dell’avviso di rettifica, termine che ha ritenuto applicabile al procedimento di rettifica in materia doganale;

– orbene, questa Corte ha da tempo ritenuto che la garanzia partecipativa di cui all’art. 12, opera e si giustifica nelle sole ipotesi in cui l’amministrazione utilizzi gli strumenti degli accessi, ispezioni o verifiche da effettuarsi presso i locali di esercizio dell’attività del contribuente od altrimenti su beni in sua disponibilità. Diversamente, nel caso in cui l’attività dell’accertamento sia svolta – come nel presente caso – in ufficio sulla base di informazioni già nella disponibilità dei verificatori, non è necessario assicurare un intervallo temporale intermedio per raccogliere eventuali osservazioni da parte del destinatario dell’avviso di rettifica. La ratio dell’art. 12, è quella che le maggiori garanzie procedimentali devono essere assicurate solo a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolte nei locali destinati ad attività commerciali, agricole, artistiche o professionali compiute sulla base di esigenze effettive di indagini e controllo sul luogo e garantendo la massima riservatezza e discrezione nell’attività ispettiva. A sostegno di tale interpretazione, si richiama il D.L. n. 1 del 2012, art. 92, con il quale è stata espressamente prevista una diversa tutela procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale, anche qualora il controllo si sia svolto esclusivamente presso gli uffici doganali;

– la norma in questione ha aggiunto il comma 4-bis dopo il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4, decreto che espressamente ha riguardato il “riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento (…)” allo scopo di dare adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 2010 (causa C423/08) in materia di riscossione a posteriori e accreditamento delle risorse proprie comunitarie. La norma in vigore, seppur ispirata ai principi dello Statuto – pur definendo una diversa previsione temporale (30 giorni in questo caso, 60 nel caso dello statuto del contribuente, art. 12), entro la quale l’operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste -, è diretta conseguenza del Reg. n. 450 del 2008, art. 16, paragrafo 4, che ha stabilito il diritto d’ascolto in materia doganale (e, come tale, norma speciale e di settore), con ciò dimostrando che lo Statuto del contribuente, art. 12, non doveva essere applicato fuori dai limiti normativi previsti;

– risulta ora chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, quindi, che in tema di avvisi di rettifica in materia doganale è inapplicabile la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito proprio lo jus speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso, come confermato dalla normativa sopravvenuta (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), la quale, nel disporre che gli accertamenti in materia doganale sono disciplinati in via esclusiva dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11, ha introdotto un meccanismo di contraddittorio assimilabile a quello previsto dallo Statuto del contribuente (Cass. 2 luglio 2014, n. 15032);

– in materia doganale, infatti, il rispetto del principio del contraddittorio nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente previsto dal Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, (codice doganale comunitario) sostituito dal Reg. (UE) n. 952 del 2013, (codice doganale dell’Unione) deriva dunque dal disposto del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, e costituisce, in ogni caso, un principio generale del diritto dell’Unione Europea, che trova applicazione tutte le volte che l’Amministrazione possa assumere nei confronti di un soggetto un atto lesivo (in ultimo Cass. 23 maggio 2018, n. 12832);

– dall’esame delle disposizioni citate si desume che i procedimenti amministrativi sopra esaminati consentono proprio la instaurazione, in via preventiva, del pieno contraddittorio con il contribuente, posto che il procedimento amministrativo in questione è preordinato a garantire un contraddittorio pieno, anche se in un momento anticipato rispetto all’impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto;

– nel corso di tal procedimento il contribuente è quindi adeguatamente posto in grado di esporre tutte le ragioni difensive ed allegare nuovi fatti, deducendo le prove opportune, al fine di sollecitare l’attivazione dei poteri di autotutela dell’Amministrazione doganale e quindi l’annullamento o la revoca dell’avviso di rettifica (in ultimo, Cass. 21 gennaio 2019, n. 2175);

– la CTR, pertanto, nel non conformarsi ai principi sopra descritti, ha commesso errore di diritto;

– il quinto motivo, con il quale si censura la gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di decidere sul motivo di appello erariale relativo alla violazione dell’art. 220 CDC, è assorbito nella decisione dei motivi che precedono;

– pertanto, il ricorso deve esser complessivamente accolto e la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA