Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25067 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5979/2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BADILE

2, presso lo studio dell’avvocato VANIA SERENA OLIVERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ENRICO RIZZO, giusta

procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVININI,

105, presso lo studio dell’avvocato RENATO MELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO VETERE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 215/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 30/01/2014 e depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Gr.Ag. e Gr.Te.Ar., in qualità di legali rappresentanti del figlio minore G.A., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Paola, Sezione distaccata di Scalea, L.F. e G. e la s.n.c. Termoidraulica per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un sinistro nel quale il loro figlio aveva riportato gravi lesione a seguito dell’esplosione verificatasi nel momento in cui aveva fatto ingresso in un’abitazione satura di gas. Nello scoppio erano morte tre persone.

La domanda si fondava sulla presunta esclusiva responsabilità dei convenuti i quali – secondo l’assunto degli attori – non avevano installato in modo corretto l’impianto, rendendo possibile la fuga di gas che aveva causato l’esplosione.

Si costituirono in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata da G.A., frattanto divenuto maggiorenne, e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 7 febbraio 2014, ha respinto il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e compensando le spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre G.A. con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono L.F., in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Termoidraulica, e L.G., con un unico controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla consulenza tecnica di parte che il ricorrente adduce non essere stata considerata dalla Corte d’appello.

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Nel caso specifico la Corte d’appello, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, è giunta alla conclusione che non poteva essere stabilita con certezza la dinamica dell’incidente, ed ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicchè va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell’evento dannoso (da ultimo, v. sentenza 22 settembre 2014, n. 19872).

A fronte di tale motivazione, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione consistente nel mancato esame della propria c.t. di parte che sarebbe pervenuta a conclusioni diverse da quelle del c.t.u.; ma non considera che tale censura – anche a prescindere dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudice non è tenuto a dare conto espressamente delle ragioni per le quali ha aderito alle conclusioni del c.t.u. – si risolve evidentemente in una sollecitazione a compiere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, dichiarando di condividerne il contenuto ed insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte ridetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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