Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25066 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19915-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA ((OMISSIS)), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/1/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/9/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Roma, decidendo sull’impugnazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di L.C.P., docente assunta con contratti a tempo determinato nel comparto della scuola, a vedersi attribuire gli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 e condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.721,65, dichiarava l’inammissibilità dell’appello. Riteneva la Corte territoriale che il gravame del Ministero fosse inammissibile per non essere lo stesso rispettoso del novellato art. 434 cod. proc. civ.;

– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero affidato ad un motivo;

– L.C.P. ha resistito con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– la lavoratrice ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. c-bis), il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte, nel ritenere il gravame inammissibile, interpretato in modo distorto le norme sull’appello e sulla inammissibilità dello stesso per mancanza dei requisiti prescritti;

– il motivo è manifestamente fondato;

– si osserva preliminarmente che la fattispecie ricade nell’ambito di applicabilità dell’art. 434 cod. proc. civ. (che per il rito del lavoro prevede, a pena di inammissibilità dell’appello, i medesimi requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ.) così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c-bis), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello (12 settembre 2012) di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012;

– la Corte di appello ha rilevato, a fondamento della ritenuta inammissibilità del gravame, che l’appello non fosse stato redatto in modo conforme alla disposizione del novellato art. 434 cod. proc. civ., avendo il Ministero omesso di indicare le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza ed essendosi lo stesso limitato a riproporre le difese già svolte in primo grado ed a confutare il principio di diritto di non discriminazione alla luce della Direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla Giurisprudenza della Corte GCE senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice (“(….) 2) per verificare il diritto agli incrementi periodici biennali del 2,50% deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 (giorni) reiterata per due anni; 3) non è fondata la tesi della riferibilità della L. n. 312 del 1980, art. 53 – invocato dai lavoratori – ai soli insegnanti di religione cattolica stante il chiaro tenore letterale della norma che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere applicata in modo da evitare profili di disparità di trattamento a tutti gli insegnanti assunti a temine” – pag. 1 della sentenza impugnata -);

– il ricorrente assume che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione consentissero di percepire con esattezza il contenuto delle censure e la loro rilevanza, con riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado;

– la controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sostenendo che il ricorrente non avrebbe individuato gli errori in cui è incorsa la Corte di appello e l’improcedibilità per il mancato deposito degli atti cui in ricorso si fa riferimento;

– il ricorso del Ministero, contrariamente a quanto opinato dalla lavoratrice, supera il preliminare vaglio di ammissibilità avendo il ricorrente riprodotto tanto in contenuto della sentenza di primo grado quanto i motivi di gravame dal cui esame congiunto deriverebbe il denunciato vizio in procedendo sotto il profilo oggetto di censura (rispetto degli oneri formali di cui all’art. 342 cod. proc. civ.);

– nè sussiste alcuna ragione di improcedibilità atteso che, come già affermato da questa Corte, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi” (cfr. Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 3 novembre 2011, n. 22726);

– nella specie il ricorrente ha riprodotto il contenuto degli atti (sentenza di primo grado e ricorso in appello) in relazione ai quali ha formulato le censure, ha depositato la sentenza impugnata, i fascicoli dei gradi procedenti e l’istanza ex art. 369 cod. proc. civ. così soddisfacendo le esigenze sopra rappresentate;

– ciò premesso va ricordato che l’orientamento accolto da questa Corte con riferimento al nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., comma 1, che, per il rito del lavoro, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ., specifica i requisiti della motivazione che il ricorso in appello deve presentare, a pena di inammissibilità del gravame, individuandoli nell’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nell’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata è nel senso che la predetta norma come novellata “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell’impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chiesta dalla parte” (cfr. Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143 nonchè Cass. 7 settembre 2016, n. 17712; Cass. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. 16 maggio 2017, n. 11999);

– ed allora considerato il contenuto della decisione del Tribunale (ritualmente trascritto dal Ministero ricorrente – pagg. 2-4 del ricorso per cassazione -) e quello dell’atto di appello (pure trascritto – pagg. 5 e 6 del ricorso per cassazione -) non pare dubitabile che alla ritenuta generale applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53 a tutti gli insegnanti assunti a termine il Ministero avesse contrapposto una applicabilità limitata al solo personale con nomina da parte del Provveditorato agli Studi od altro organo in base a disposizioni speciali (incarichi a tempo indeterminato), escluse in ogni caso le supplenze. A sostegno di tale opzione interpretativa il Ministero aveva anche richiamato la decisione del Consiglio di stato, Sez. 6, sent. n. 2163 del 12/4/2000 e la ritenuta inapplicabilità della disposizione in esame in favore dei supplenti (necessariamente a tempo determinato) dopo l’eliminazione degli “incarichi a tempo indeterminato” e la loro sostituzione con le supplenze. Inoltre l’appellante aveva evidenziato che la materia della retribuzione del personale scolastico risultava integralmente disciplinata da fonti pattizie le quali (a partire dall’art. 53 del c.c.n.l. comparto scuola del 4/8/1995) non avevano mai previsto, per il personale docente e non docente, assunto a tempo determinato l’attribuzione degli scatti retributivi di anzianità;

– non risulta pertanto coerente con il contenuto del ricorso in appello l’affermazione della Corte territoriale laddove ha ritenuto non esplicitate le ragioni di dissenso rispetto alla tesi della generale (e non limitata) applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53. La decisione si è dichiaratamente attestata sulla sola constatazione che tali rilievi non vi fossero o non fossero stati adeguatamente esplicitati, che attiene alla legittimità formale dell’atto quale presupposto per pervenire all’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 434 c.p.c., comma 1. Tale constatazione è, ad avviso del Collegio, priva tuttavia di fondamento, considerato che il ricorso in appello è stato correttamente strutturato, in relazione tanto alla ricostruzione del fatto quanto alla violazione di norme di diritto sviluppate dall’impugnazione, mediante l’indicazione testuale riassuntiva del contenuto delle parti della motivazione che si sono ritenute erronee, cui ha fatto seguito l’indicazione analitica delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte dall’appellante e della loro rilevanza al fine di confutare la soluzione censurata;

– inoltre, essendosi inteso censurare, con i rilevi sopra evidenziati, la sentenza del Tribunale nella sua interezza, sotto il profilo della sua conformità al quadro normativo vigente non vi era alcun distinguo ovvero specificazione da operare in relazione a parti della decisione da modificare;

– la prospettata ricostruzione normativa era, poi, già in sè significativa dell’ipotizzato diverso contenuto del provvedimento da riformare;

– le esposte considerazioni determinano, anche alla luce del più rigoroso orientamento sul tema (cfr. ad esempio la già citata Cass. 7 settembre 2016, n. 17712 o anche Cass. 27 settembre 2016 n. 18392 che hanno comportato la rimessione della questione alle Sezioni Unite – cfr. ordinanza interlocutoria n. 8845/2017 -), l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione dei principi sopra affermati nella disamina del proposto appello, conclusivamente regolando anche le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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