Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25066 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16214-2019 proposto da:

N.K., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Carlo Cianci, del foro di Treviso che la

rappresenta e difende (pec:

carlocianci-pec.ordineavvocatitreviso.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2735/2017 (pubbl. il 28/11/2017) della Corte

di appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.K., cittadina (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2735/2017 della Corte di appello di Venezia che ha respinto – con condanna alle spese – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia, la quale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale di Verona in ordine alle sue domande di protezione sussidiaria e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; svolgendo un motivo ne chiede l’annullamento.

2. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. La ricorrente deduce “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8”.

La censura – che si incentra sulla violazione da parte del giudice del merito del dovere di cooperazione istruttoria, da esercitarsi anche ex officio – risulta manifestamente infondata. Nel caso in esame, infatti, il giudice del merito non ha messo in discussione la veridicità del narrato della richiedente, ma ha rilevato come, proprio in ragione delle stesse affermazioni rese, difettassero i presupposti costitutivi dei diritti di tutela fatti valere nel presente giudizio. In particolare: a) quanto allo status di rifugiato, si è evidenziato come la stessa ricorrente non abbia dedotto di essere oggetto di persecuzione, in relazione alle contrapposizioni politiche tra opposte fazioni filo governative e filo russe che l’avrebbero indotta, a suo tempo (nel 2014), a lasciare il Paese di origine; peraltro, si è anche precisato come tale conflitto, per quanto dichiarato, interessi anche una zona diversa da quella di provenienza della ricorrente; b) con riguardo alla protezione sussidiaria, si è precisato come l’impossibilità di trovare un lavoro in caso di rientro nel Paese di origine non configuri alcuno dei rischi effettivi di subire un grave danno alla persona. Inoltre, attraverso fonti documentali affidabili (Rapporto dell’Alto Commissariato per i diritti delle Nazioni Unite di Ginevra pubblicato il 3 giugno 2016), si è motivatamente esclusa una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o di anarchia tale da costituire un serio pericolo per la propria incolumità in caso di rimpatrio; c) quanto alla protezione umanitaria, si è dato atto di come dal racconto della stessa ricorrente non sia stato fornito alcun elemento concreto idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione ad uno specifico rischio. A fronte di tali argomenti, le censure della ricorrente risultano del tutto generiche, in quanto omette di confrontarsi con le ragioni addotte per escludere i presupposti della tutela, finendo per reiterare i motivi di appello (così rendendo la censura di legittimità aspecifica) motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata. Inoltre, le deduzioni relative alla situazione del Paese di origine risultano non solo genericamente affermate, ma prive anche delle necessarie allegazioni. Infine, nessuna deduzione vi è stata in ordine allo stato di inserimento sociale della richiedente nel Paese di accoglienza.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’Amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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