Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25066 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5850/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PAPARO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) REGIONE VENETO;

M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

emessa l’11/12/2013 e depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Antonio Paparo, per la ricorrente, che si riporta

agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. S.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, l’Unità locale Socio Sanitaria n. (OMISSIS) Regione Veneto e l’ostetrica M.G. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti a colpa professionale della seconda.

A sostegno della domanda l’attrice espose che i danni lamentati si sarebbero verificati a seguito di un esame pap-test presso il Consultorio familiare di (OMISSIS), ove l’ostetrica avrebbe utilizzato, a suo dire, uno speculum metallico di grandi dimensioni, che aveva determinato, inizialmente, forti dolori e bruciori, causando in seguito l’insorgere di una complessa patologia urogenitale.

Si costituì in giudizio la USL convenuta, negando la sussistenza del nesso causale tra l’esame del pap-test e la patologia diagnosticata e chiedendo il rigetto della domanda.

M.G. rimase contumace.

Il Tribunale rigettò la domanda, compensando le spese di giudizio.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale la S. e appello incidentale la USL n. (OMISSIS) e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 13 gennaio 2014, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre S.A. con atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo ed unico di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

L’odierna ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalle differenti valutazioni sul danno fisico compiute dai due medici interpellati, di cui il primo nell’immediatezza del fatto e il secondo consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale, a distanza di circa cinque anni dall’accaduto, del quale la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le conclusioni.

A ben vedere, però, tale elemento, già motivo di doglianza di appello, è stato oggetto di esame da parte della Corte veneziana la quale, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del Tribunale, ha fornito ampia motivazione sul punto, pervenendo alla conclusione per cui la patologia urogenitale lamentata dall’odierna ricorrente risaliva ad epoca precedente rispetto alla data di esecuzione del contestato pap test, per cui non sussisteva alcun collegamento causale tra il comportamento dell’ostetrica M. ed il danno lamentato. Ed è noto, del resto, che il giudice di merito non è tenuto a dare conto specificamente di tutte le diverse conclusioni delle parti ove ritenga di dare seguito alla c.t.u., ritenendola attendibile e ben motivata.

Le censure, quindi, ove non inammissibili alla luce della sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte, sono comunque volte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, posto che la memoria suindicata nulla aggiunge rispetto alle argomentazioni già contenute nel ricorso e si risolve nella ripetizione di una serie di considerazioni di merito che non possono essere riesaminate in questa sede.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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