Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25066 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25066 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 30075-2011 proposto da:
ZINCOL MARCHIGIANA S.P.A.,(già ZINCOL LOMBARDA S.P.A.)
02133740429, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato MASSIDDA
MAURIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

MASSACCESI DANIELE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2568
contro

UWAEME CHRISTIAN EMEKA WMUCRS74T31Z335I, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL RISORGIMENTO, 36,

Data pubblicazione: 07/11/2013

presso

lo

rappresentato

studio
e

dell’avvocato
difeso

COLINI

dall’avvocato

ANDREA,
AVITABILE

ALFONSO, giusta delega in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 787/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito

l’Avvocato

CIANNAVEI

ANDREA per

delega

MASSACCESI DANIELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di ANCONA, depositata il 19/10/2011 R.G.N. 16/2011;

Ragioni della decisione

d’appello di Ancona, pubblicata il 19 ottobre 2011, che ,riformando la sentenza di
primo grado, ha accolto il ricorso di Uwaeme Christian Emeka.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento con preavviso per assenza
ingiustificata dal lavoro intimato al lavoratore il 6 febbraio 2009, condannando la
società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 18 della legge 300 del 1970.
Il ricorso è articolato in tre motivi. Il lavoratore si è difeso con controricorso. La
società ricorrente ha depositato una memoria.
Con il primo motivo la società denunzia violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., 1
della legge n. 604 del 1966 e 18 della legge n. 300 del 1970. Si sostiene che la Corte
avrebbe violato tali norme ritenendo eccessiva la sanzione del licenziamento, mentre
al contrario gli addebiti mossi al lavoratore “erano gravi, molto gravi e vanno
adeguatamente valutati, anche per le gravi turbative apportate alla vita aziendale e tali
comunque da violare ogni regola di correttezza e di buona fede e da legittimare il
licenziamento disciplinare”.
La Corte ha motivato il suo giudizio, così individuando i fatti contestati: “violazione
della disposizione che intimava ai dipendenti di non allontanarsi dalla sede di lavoro
durante le vacanze natalizie”; assenza in occasione di due visite sanitarie di controllo,
senza però che sia stato contestato lo stato di malattia.
La società assume che gli addebiti sarebbero stati ben maggiori e di aver motivato il
licenziamento con riferimento ad una serie ben più corposa di fatti (ritenendo
incontestato a pag. 15 del ricorso, che il lavoratore non si sia recato al lavoro nei
Ricorso n. 30075.11
Udienza 17 settembre 2013

La Zincol Marchigiana spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte

giorni 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, \9, 29, 21, 22 e 23 gennaio 2009), ma omette di
riportare nel ricorso tanto gli addebiti non considerati dalla Corte, quanto la
motivazione stessa del licenziamento.
In ogni caso il giudizio, basato su di una diversa valutazione della gravità del fatto,

Con il secondo motivo la società denunzia violazione di “norme di diritto in materia
di onore probatorio” costituite dagli artt. 5 della legge 604 del 1966 e 2697 c.c.,
assumendo che sul datore di lavoro incombe l’onere di provare le assenze, mentre è il
lavoratore che deve provare che le stesse siano giustificate.
Anche questo motivo è infondato perché, per le ragioni esposte con riferimento al
primo motivo, non è puntuale la contestazione della sentenza in ordine alla entità dei
giorni di assenza.
Con il terzo motivo si denunzia “omessa” motivazione circa un fatto controverso e
decisivo, che si indica “nella valenza ed efficacia certificativa della documentazione
che in data 8 gennaio 2009 il lavoratore ha fatto pervenire alla Zincol”.
E’ evidente che il problema della valenza ed efficacia certificativa di un documento
non è un fatto ma una questione di diritto e quindi si è fuori dall’ambito del vizio di
cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che concerne esclusivamente la motivazione in fatto.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che ha
presentato un ricorso infondato ed è quindi soccombente. Vengono liquidate secondo
i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un.
17405 e 17406 del 2012), considerato il valore della controversia.
PQM

Ricorso n. 30075.11
Udienza 17 settembre 2013

concerne il merito ed è quindi estraneo al giudizio di legittimità.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento al controricorrente
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 3.500,00 euro per compensi
professionali, 50,00 euro per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2013.

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