Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25065 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 08/10/2019), n.25065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1069-2017 proposto da:

O.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VERONA 9, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO COCOLA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI L’AQUILA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 576/2016 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 09/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per il rigetto del ricorso ed in

particolare inammissibile il primo motivo in subordine infondato il

secondo motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato COCOLA che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. O.L. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 576/III/2016 del 9 giugno 2016, con la quale la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Ici (primo trimestre 2009) notificatogli dal Comune di L’Aquila.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’avviso di accertamento in oggetto fosse valido pur in difetto di sottoscrizione manoscritta dell’emittente (la cui qualifica dirigenziale non era stata posta in dubbio dal contribuente), in quanto redatto con modalità digitalizzata.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Comune.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 2909 c.c.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato l’inammissibilità dell’appello del Comune – con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di primo grado – in quanto privo di motivi specifici di censura della decisione della Commissione Tributaria Provinciale, e meramente riproduttivo delle difese di primo grado.

p. 2.2 Il motivo non può trovare accoglimento, in base al principio (Cass. n. 32954/18 ed altre volte affermato) secondo cui: “Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”.

Si tratta di indirizzo tanto più calzante in un caso come quello in esame, connotato dalla natura strettamente tecnico-giuridica del motivo di opposizione introdotto dal contribuente ed accolto dal primo giudice: esclusivamente basato sulla rilevanza, ai fini della validità dell’atto impositivo, della sottoscrizione del funzionario emittente.

Nè il ricorso per cassazione – che allega in effetti gli atti processuali dei precedenti gradi di giudizio, senza però trascrivere o quantomeno individuare nel motivo i punti salienti, ai fini della censura, del ricorso introduttivo, delle difese del Comune in primo grado, della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e dei motivi di appello – fornisce elementi idonei a consentire un adeguato e mirato confronto t tutti i necessari elementi di comparazione e valutazione; così da poter in concreto vagliare che di mera ripetizione si sia in effetti trattato, piuttosto che di riproposizione di una questione la cui rilevanza prettamente giuridica neppure consentiva la sottoposizione al giudice di appello di considerazioni più specifiche e mirate rispetto a quelle già rassegnate al primo giudice.

La decisione della commissione regionale di affrontare senz’altro il merito della questione, senza dare ingresso alla eccezione di inammissibilità dei motivi di appello e di asserita formazione del giudicato interno, non può dunque qui trovare sindacato alcuno.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 162, nonchè della L. n. 82 del 2005, (Codice Amministrazione Digitale). Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato (in ciò erroneamente basandosi sulla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, invece che sulla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e sul TUEL), che l’avviso di accertamento in oggetto era privo non solo di firma autografa, ma anche di firma digitale qualificata; e che, inoltre, la sola indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento era consentito, ex L. n. 78 del 2009, sulla semplificazione amministrativa, soltanto all’agenzia delle entrate e per gli atti automatizzati.

p. 3.2 Il motivo è infondato.

In base alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio “devono essere (…) sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”.

Il requisito della sottoscrizione trova tuttora disciplina nella L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, secondo cui: “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.

E’ costante indirizzo di questa corte di legittimità, in materia di tributi regionali e locali, che “qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stata abrogata la L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, norma speciale che conserva la sua efficacia” (Cass. n. 12756/19).

Questo principio era stato già affermato, tra le altre, da Cass. n. ord. 20268/1, secondo cui: “in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale”.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha correttamente richiamato la funzionalità di questa soluzione al “processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione”, osservando altresì – con affermazione non censurata – che il contribuente non aveva posto in dubbio nè la qualifica dirigenziale dell’emittente l’avviso di accertamento, nè la sua legittimazione all’adozione dell’atto impositivo in questione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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