Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25065 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25065 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 10804 – 2011 proposto da:

POZZI GIORGIO nato a ROMA il 28/03/1948, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA

PIETRO COSSA 41,

presso lo

studio dell’avvocato PORCEI,LI VINCENZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2520

PIAGGIO & C. S.P.A. 01551260506, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio
dell’avvocato

ZUCCHINALI PAOLO

(STUDIO TRIFIRO’ E

Data pubblicazione: 07/11/2013

PARTNERS), che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati TRIFIRO’ SALVATORE, FAVALLI GIACINTO,
giusta delega in atti;
– controricorrentk,nonchè contro

80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,
MARITATO LELIO, MITTONI ENRICO, D’ALOISIO CARLA,
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 1803/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/04/2010 r.g.n. R.G.N.
359/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/07/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato BITTERMAN EDOARDO per delega PORCELLI
VINCENZO;
udito l’Avvocato D’UGO BIANCA MARIA per delega
ZUCCHINALI PAOLO e FAVALLI GIACINTO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

R.G. n. 10804/11
Ud. 18.7.2013

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio – 15
aprile 2010, ha confermato la decisione di primo grado che aveva
rigettato la domanda proposta da Pozzi Giorgio nei confronti della
Piaggio S.p.A.
Il predetto lavoratore, licenziato per giustificato motivo
oggettivo e reintegrato nel posto di lavoro a seguito di ricorso ex
art. 700 c.p.c., era stato nuovamente licenziato nell’ambito di una
procedura per riduzione di personale.
I giudizi promossi dal Pozzi a seguito di detti licenziamenti
venivano conciliati dalle parti in sede giudiziaria con verbale del 18
febbraio 2003.
La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo
grado, riteneva che con la conciliazione le parti avessero inteso
definitivamente porre fine al contenzioso tra loro esistente,
compresi i rapporti economici derivanti dal primo licenziamento.
Era dunque infondata la domanda del ricorrente avente ad
oggetto le retribuzioni successive a tale licenziamento.
Escludeva, altresì, il giudice d’appello che su tali
retribuzioni fossero i dovuti i contributi.
Per la riforma di questa sentenza propone ricorso per
cassazione il lavoratore sulla base di due motivi. La società Piaggio
ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378
cod. proc. civ.
L’INPS, che in precedenza aveva chiesto dichiararsi l’obbligo
contributivo della società datrice di lavoro, ha depositato procura
ed il suo difensore ha partecipato alla discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., dell’art. 2113 stesso
codice nonché carenza e contraddittorietà della motivazione circa
un punto controverso e decisivo per il giudizio.

verbale di conciliazione, ritenendo che esso si riferisse anche alle
retribuzioni relative al periodo successivo al primo licenziamento e
sino alla data della reintegra nel posto di lavoro.
Ed infatti il punto n. 1 del verbale (“la società revoca il

licenziamento intimato al sig. Pozzi in data 23 luglio 2001 e si
impegna a corrispondere al sig. Pozzi la somma netta di e 20.000,00
a titolo di risarcimento dei danni all’immagine e per gli altri fatti
dedotti in ricorso conseguente al licenziamento oggi revocato”)
doveva intendersi nel senso che la somma di E 20.000,00 era stata
convenuta a titolo meramente risarcitorio “per danni all’immagine
e per danni per altri fatti conseguenti al licenziamento” e non
comprendeva quindi somme dovute ad altro titolo ed in particolare
quelle relative al periodo intercorrente tra i due licenziamenti.
Tanto doveva anche desumersi dal fatto che nel verbale vi era
una specifica rinunzia del ricorrente a taluni diritti, ma non già
alle retribuzioni maturate tra il primo e il secondo licenziamento.
2. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che, con il verbale di
conciliazione giudiziale del 18 febbraio 2003, le parti abbiano
inteso porre fine definitivamente al contenzioso tra loro esistente,
compresi i rapporti economici derivanti dal primo licenziamento,
dovendo così essere interpretata la clausola n. 1 del verbale, dalla
quale risultava che la somma di E 20.000 era stata stabilita oltre
che a titolo risarcitorio per i danni all’immagine del lavoratore,
anche

“per gli altri fatti dedotti in ricorso conseguenti al

licenziamento oggi revocato”,
licenziamento.

e cioè derivanti dal primo

Deduce che la Corte di merito ha erroneamente interpretato il

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L’espresso richiamo “ai fatti dedotti in ricorso conseguenti al

licenziamento oggi revocato” costituiva una chiara manifestazione
di volontà delle parti di eliminare ogni contrasto circa le pretese
economiche relative al primo licenziamento.
La rinunzia, poi, del ricorrente, contenuta nello stesso
comunque azionata con il ricorso, costituiva, ad avviso della Corte
di merito, un ulteriore elemento a favore di detta interpretazione,
tenuto conto peraltro che per le altre pretese rivendicate dal
lavoratore era stato convenuto il pagamento, a titolo transattivo,
dell’ulteriore importo di 70.000,00.
Trattasi di una interpretazione coerente, logica e priva di vizi,
la quale, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al
giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi
di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale,
mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal
ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai
fini dell’annullamento di quest’ultima.
Deve aggiungersi che, avendo il giudice d’appello
ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dalle parti
rivelava con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così da
non sussistere residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale
del verbale e l’intento effettivo delle parti, non era necessario far
ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, essendo ciò consentito
solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni
adoperate dalle parti, collegamento logico tra le varie clausole)
siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione
stessa (cfr., in questi termini, fra le altre, Cass. 18 aprile 2002 n.
5635; Cass. 13 dicembre 2006 n. 26690; Cass. 28 agosto 2007 n.
18180).
3. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., 2115 stesso codice
nonché carenza e contraddittorietà della motivazione circa un

verbale, a qualsiasi ulteriore pretesa collegata al rapporto e

4

punto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente osserva
che la sentenza impugnata è errata anche laddove ha ritenuto che
il datore di lavoro non fosse tenuto a corrispondere all’INPS i
contributi sulle somme da lui rivendicate.
Ed infatti la rinuncia del lavoratore ad una parte delle

dunque il datore di lavoro è tenuto ad effettuare e l’INPS a
pretendere”.
4. Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha escluso che il datore di lavoro potesse
essere tenuto al versamento di contributi su somme alle quali il
ricorrente non risultava avesse diritto.
Tale statuizione non è stata oggetto di specifica censura da
parte del ricorrente, il quale ha così osservato: “Ed invero, anche

nel caso di eventuale avvenuta valida rinuncia giudiziale ad alcune
retribuzioni sono in ogni caso dovuti i contributi. E’ infatti
ammissibile, e sovente è accaduto, che una parte rinunci a vario
titolo ad alcune retribuzioni in sede giudiziaria e quindi validamente,
senza che vi sia alcuna rinuncia (del resto inammissibile e quindi
radicalmente nulla) alla normale copertura contributiva, che dunque
il datore di lavoro è tenuto ad effettuate e l’Inps a pretendere”.
La censura appare incomprensibile: da un lato non si
contesta che il ricorrente non avesse diritto alle somme per cui
sono stati chiesti i contributi; dall’altro si fa riferimento ad una
“valida rinuncia giudiziale” relativa a pretese retributive non meglio
precisate, senza spiegare il collegamento tra tali pretese e quelle
per le quali la Corte di merito ha ritenuto che non vi fosse obbligo
retributivo a carico del datore di lavoro.
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, previa
condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo
giudizio a favore della resistente, come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell’INPS, nei cui confronti il
lavoratore non ha spiegato domande.

retribuzioni non si estende alla “normale copertura contributiva, che

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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della
resistente in € 50,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 18 luglio 2013.

Nulla per le spese nei confronti dell’INPS.

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