Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25064 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16553-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO

BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LENTINI;

– ricorrente –

contro

C.G., CO.GA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato ALBA

GIORDANO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO ITALO MASUCCI, ALESSANDRO MARIA MASUCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1068/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Sulla base di una sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva condannato C.D. al rilascio, in favore di M.A., di un’area sita in (OMISSIS), quest’ultima intimò precetto a C.M., G. e Ga., quali eredi del defunto C.D., per il rilascio dell’area e degli immobili ivi esistenti. Con successivo avviso l’ufficiale giudiziario comunicò ai C. la data fissata per l’immissione in possesso.

Gli eredi C. proposero opposizione avverso il precetto, con citazione notificata l’8 novembre 2006, davanti al Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Partinico, e nel giudizio si costituì la M., chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale, con due sentenze coeve del 30 dicembre 2009 aventi ad oggetto i due atti di intimazione suindicati, rigettò entrambe le opposizioni.

2. Le due pronunce sono state impugnate dagli eredi C. e la Corte d’appello di Palermo, riuniti gli appelli, con sentenza del 30 giugno 2015, ha accolto il gravame e, in riforma delle due decisioni di primo grado, ha accolto l’opposizione al precetto ed ha condannato la M. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che, con la procura conferita all’avv. Giovanni Lentini in calce all’atto di precetto, il difensore era stato incaricato di proporre azione esecutiva per il rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS), diverso da quello indicato dalla Corte d’appello nella sentenza di rilascio posta in esecuzione. Tale vizio, non riguardando la regolarità formale del precetto, bensì l’ampiezza ed il contenuto del mandato al difensore, investiva l’an e non il quomodo dell’azione esecutiva, determinando un vizio del precetto idoneo ad invalidare l’intera procedura esecutiva.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo propone ricorso M.A. con atto affidato a tre motivi.

Resistono Co.Ga. e G. con un unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376e 380-bis cod. proc. civ. ed i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ragioni economia processuale consigliano di esaminare il ricorso cominciando dal secondo motivo, con il quale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 617 cod. proc. civ., rilevando che il difetto di mandato al difensore avrebbe dovuto essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi e non con opposizione al precetto; si osserva, inoltre, che è il contenuto dell’atto di precetto ad individuare il bene oggetto dell’esecuzione e non il contenuto del mandato posto in calce all’atto di precetto.

1.1. Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che il Tribunale, nell’affrontare la questione del difetto di procura apposta sull’atto di precetto, aveva affermato che essa atteneva alla regolarità formale del titolo e, come tale, doveva essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi, per la proposizione della quale gli opponenti erano decaduti. Poichè nelle impugnazioni vale il principio dell’apparenza, quella decisione del Tribunale avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso immediato in cassazione, dato che nell’opposizione agli atti esecutivi non è previsto l’appello.

Le argomentazioni contenute nella sentenza qui impugnata – e soprattutto quella secondo cui il vizio in questione non riguarderebbe la regolarità del precetto, bensì l’ampiezza ed il contenuto del mandato al difensore – dimostrano di non tenere conto della giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto come le questioni attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (fra le quali va annoverata quella sul difetto o l’irregolarità della procura) si configurano come opposizioni agli atti esecutivi (v. sentenza 13 novembre 2009, n. 24047).

2. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri due.

La sentenza impugnata, quindi, è cassata senza rinvio, perchè l’appello non poteva essere proposto.

Gli odierni controricorrenti vanno condannati in solido, pertanto, alla rifusione delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perchè l’appello non poteva essere proposto, e condanna i controricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi Euro 3.000, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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