Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25064 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29520-2017 proposto da:

Alia spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 15,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA SALVI;

– ricorrente –

contro

R.G., titolare dell’impresa individuale Bacco &

Sabazio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO FOGGIA;

– controricorrente –

nonchè

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1119/2017 della CTR di Firenze, depositata il

5 maggio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal relatore DARIO CAVALLARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI

GIACALONE, il quale ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avv. Laura Salvi, per parte ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G., titolare di ditta individuale, ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla TIA per gli anni 2007, 2008 e 2009.

La CTP di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 189/2014, ha in parte accolto il ricorso, attribuendo all’attività di R.G. la qualifica di birreria.

Publiambiente spa ha proposto appello che la CTR di Firenze ha rigettato con sentenza n. 1119/2017.

Alia spa, nuova denominazione di Publiambiente spa dopo la sua incorporazione in Quadrifoglio spa, ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il solo R.G. si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che è stata depositata agli atti sentenza della CTR di Firenze n. 2111 del 2017, divenuta definitiva e concernente le stesse parti e la medesima imposta, pur se limitatamente all’annualità 2011.

Tale sentenza è sfavorevole al contribuente.

Peraltro, si rileva che detta pronuncia non può assumere rilievo vincolante nella presente sede poichè riguarda una differente annualità di imposta e, comunque, il relativo giudicato non può coprire l’attività di valutazione delle risultanze istruttorie.

2. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, perchè la CTR avrebbe errato nell’escludere che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado fosse inammissibile in quanto la pretesa contributiva si era ormai consolidata in conseguenza della mancata impugnazione delle fatture e del sollecito di pagamento inviati al contribuente.

La doglianza è infondata.

Infatti, gli atti con i quali il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente il pagamento della tariffa di igiene ambientale, anche quando assumono la forma della fattura commerciale, non avendo per oggetto il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì un’entrata pubblicistica, hanno natura di atti impositivi ed il contribuente ha pertanto la facoltà (sebbene non l’obbligo) di impugnarli dinanzi al giudice tributario, sebbene non siano ricompresi nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass., Sez. 5, n. 27805 del 31 ottobre 2018).

In particolare, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo, quale, ad esempio, la cartella di pagamento (Cass., Sez. 6-5, n. 14675 del 18 luglio 2016).

Ciò in ragione del principio generale per il quale l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, che, però, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita, come avviene con gli atti recanti intimazioni di pagamento, è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal cit. art. 19 (Conf. Cass., Sez. 5, n. 2616 dell’11 febbraio 2015).

Pertanto, la CTR di Firenze ha correttamente considerato ammissibile il ricorso originario del contribuente non poteva rigettare l’appello sul punto sostenendo la non impugnabilità in astratto dell’intimazione di pagamento, ma, comunque, la non correttezza del principio affermato nella sentenza gravata non può condurre alla cassazione della stessa in quanto, comunque, dalla mancata proposizione di una immediata opposizione contro la detta intimazione non può trarsi la conseguenza, ipotizzata dalla società ricorrente, dell’inammissibilità del giudizio introdotto dalla contribuente contro la cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.R. n. 158 del 1999 poichè la CTR avrebbe errato nell’affermare che, nella specie, il contribuente gestisse una birreria e non un’attività di ristorazione, avendo errato nell’escludere la ricorrenza, nel caso in esame, di una confessione della controparte.

La doglianza va respinta.

Innanzitutto, si deve richiamare, quanto all’esclusione della natura confessoria delle menzionata dichiarazione, la giurisprudenza per la quale nota essenziale del fatto che forma oggetto di confessione è di essere, obbiettivamente, sfavorevole al confitente e, nel contempo, favorevole all’altra parte, il che si verifica quando il fatto medesimo si trovi, rispetto ai contrastanti interessi delle parti, in rapporto tale che dalla sua ammissione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio di quello del destinatario.

Risulta, quindi, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrua e logica motivazione, l’interpretazione del giudice di merito volta a stabilire se la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale resa da una delle parti costituisca confessione e, in particolare, se contenga il riconoscimento di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte (Cass., Sez. 5, Sez. 1, n. 1428 del 4 aprile 1980).

In particolare, per fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte, al fine di stabilire se la dichiarazione dalla quale esso risulta abbia i caratteri della confessione, deve intendersi quello che, avuto riguardo all’oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, è in concreto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità (Cass., Sez. 3, n. 11635 del 21 novembre 1997).

Nel complesso, quindi, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass., Sez. L, n. 12798 del 23 maggio 2018).

Nella specie, la CTR di Firenze ha escluso ricorresse una confessione interpretando il contenuto della documentazione agli atti in maniera complessiva e non solo valutando la dichiarazione del 16 maggio 2008.

Essa ha ritenuto, soprattutto, con un giudizio di merito motivato, che detta dichiarazione non avesse modificato la situazione preesistente, in quanto R.G. aveva ribadito che la sua attività era di birreria ed enoteca, richiamando la propria precedente conforme denuncia di utenza non domestica.

Il contenuto della presunta confessione, quindi, era quantomeno non univoco e non era chiara la volontà confessoria dell’interessato.

Per il resto, deve osservarsi che la società ricorrente, sotto forma di violazione di legge, contesta, in realtà, l’attività di valutazione delle prove compiuta dalla CTR di Firenze la quale, però, non può essere sindacata, in quanto tale, nella presente sede.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato, dovendosi precisare che, comunque, il contribuente resta tenuto a corrispondere, per gli anni oggetto della presente controversia, l’imposta in questione per l’attività di birreria.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei confronti del controricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, a carico della società ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA