Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25064 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4526/2015 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati EDORE CAMPAGNOLI e JURI MONDUCCI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.; A.J.;

– intimai –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA, emessa e depositata il

04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. B.D. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Bologna, la UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a. e A.J. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un sinistro stradale.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, contestando la richiesta risarcitoria.

Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura di Euro 4.168,46, oltre Euro 1.143,62 per spese mediche, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata in via principale dal B. e in via incidentale dalla società di assicurazione e il Tribunale di Bologna, con sentenza del 4 giugno 2014, ha riformato la pronuncia di primo grado soltanto in ordine alla distrazione delle spese, confermando nel resto la decisione e compensando le spese del giudizio di appello.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre B.D. con atto affidato a tre motivi.

La UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a. A.J. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.; il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; il terzo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4).

5.1. I tre motivi sono da trattare congiuntamente, in quanto tra loro connessi ed in parte ripetitivi. Essi censurano che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto – nell’ambito della liquidazione del danno conseguente all’incidente stradale – anche il diritto al rimborso della somma di Euro 1.000 a titolo di spesa sostenuta in favore di un’impresa infortunistica per l’assistenza da essa prestata nella fase precedente l’instaurazione del giudizio.

5.2. Si osserva, al riguardo, che la sentenza impugnata ha motivato la decisione di rigetto sul rilievo che tale voce di danno non è suscettibile di automatico risarcimento, ma può esserlo solo a condizione che si dimostri, in rapporto alla specifica vicenda, che la spesa sostenuta era realmente necessaria e giustificata; ed ha aggiunto il Tribunale che mancava ogni prova sul punto, non potendo valere il generico riferimento alla “complessità” delle procedure di cui al codice delle assicurazioni, tanto più che le prove orali richieste dal B. erano ininfluenti, riguardando il conferimento dell’incarico e non l’effettivo contenuto dell’attività espletata dall’impresa infortunistica.

Tale argomentazione è coerente con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 997, di questa Corte, secondo cui in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Detta pronuncia, in altri termini, esclude ogni automatismo risarcitorio, ma richiede che sia fornita prova nei termini ora richiamati.

A fronte di simile motivazione, i motivi di ricorso, sia pure con diversità di prospettive, non contestano la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l’inutilità della prova orale dedotta e continuano a ribadire – circostanza che la sentenza impugnata dà per pacifica – che della spesa sostenuta fu data prova e che l’attore fu assistito dall’impresa infortunistica in tutta l’attività stragiudiziale. Ma è evidente che non è questo il punto, perchè il Tribunale ha chiesto la dimostrazione di un qualcosa di più – ossia l’effettiva necessità e giustificazione dell’ulteriore spesa – e il ricorso è del tutto silente in ordine a tale decisiva circostanza, risolvendosi nella ripetizione di argomentazioni già vagliate e respinte che non colgono il fondamento giuridico della sentenza impugnata.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in Camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA